Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 agosto 2004
Riconoscimento, al sig. Tintori Mario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Tintori Mario, nato a Bergamo il 15 giugno 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diplome en Psychologie» presso l'«Universite' de Lausanne» nell'ottobre 2001;
Considerato che il richiedente e' iscritto presso la «Federation Suisse des Psychologues» di Berna dal 1° giugno 2002;
Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 25 novembre 2003 del 24 febbraio 2004 in cui si e' espresso parere favorevole con applicazione di misure compensative consistenti in una prova attitudinale su: 1) psicologia clinica; 2) teoria e tecnica dei tests o in un tirocinio di adattamento di un anno;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Considerato che, in data in data 6 maggio 2004, il sig. Tintori ha presentato domanda con allegata ulteriore documentazione, per il riesame della precedente decisione;
Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 25 maggio 2004. che in accoglimento della richiesta, ha deciso di ridurre la misura compensativa precedentemente erogata;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sez A, e quella di cui e' in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti o in una prova orale sulla seguente materia: 1) teoria e tecnica dei tests o in un tirocinio di adattamento di sei mesi, da espletare in un contesto professionale coerente con la misura compensativa erogata;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Tintori Mario, nato a Bergamo il 15 giugno 1955, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di psicologo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulla seguente materia: 1) teoria e tecnica dei tests.
Roma, 27 agosto 2004
p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana;
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A;
d) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di dieci anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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