Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 agosto 2004
Scioglimento della Societa' Cooperativa «ECO 1» a r.l., in Pisa

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Pisa

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 2545-septesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzoni provinciali del lavoro degli scioglimenti di societa' cooperative senza nomina di commissario liquidatore;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione sottoscritta il 30 novembre 2001;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003, recante rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio per atto dell'autorita' amministrativa;
Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;
Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 mediante comunicazione del 15 aprile 2004 al presidente del consiglio di amministrazione ed al presidente del collegio sindacale della cooperativa «ECO 1» a r.l., ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:
Societa' Cooperativa «ECO 1» a r.l. con sede in Pisa costituita per rogito notaio Sergio Napolitano di Pontedera in data 20 giugno 2000 - repertorio n. 38716 - registro imprese n. 21637/00.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbica italiana.
Avverso lo stesso e' ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
Pisa, 5 agosto 2004
Il direttore provinciale: Antonucci
 
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