Gazzetta n. 208 del 4 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 agosto 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Arroyo Castillo Carolina Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Arroyo Castillo Carolina Teresa, nata a Lima (Peru) il 1° luglio 1976, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito presso l'«Universidad Catolica del Peru» di Lima (Peru) in data 6 aprile 2000 e rilasciato il 19 aprile 2000, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del Diploma di «Bachiller en Derecho» conseguito presso l'«Universidad Catolica del Peru» di Lima (Peru) in data 20 agosto 1999 e rilasciato in data 8 settembre 1999;
Considerato che la sig.ra Arroyo Castillo e' iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 25 luglio 2000;
Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente in Peru', come documentata in atti;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la sig.ra Arroyo Castillo possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 4 gennaio 2002, rinnovato in data 28 novembre 2003 con validita' fino al 28 luglio 2005 per motivi di lavoro autonomo;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Arroyo Castillo Carolina Teresa, nata a Lima (Peru) il 1° luglio 1976, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 23 agosto 2004
p. Il direttore generale: Rettura Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:
1) diritto civile;
2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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