Gazzetta n. 208 del 4 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 agosto 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Guimaraes De Andrade Juliana Jules, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Guimaraes De Andrade Juliana Jules, nata il 29 dicembre 1972 a Juiz de Fora (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogada» conseguito in Brasile, come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil - Secao Minas Gerais» cui la richiedente e' iscritta dal 5 giugno 1998, per l'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che la richiedente e' insignita del titolo accademico di «Bacharel em Direito» conseguito presso l'«Universidade Federal de Juiz de Fora» di Juiz de Fora (Brasile) in data 14 marzo 1997 e rilasciato il 17 marzo 1997;
Rilevato che la sig.ra Guimaraes De Andrade ha conseguito la laurea di «Dottore in Giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Milano in data 2 aprile 2001;
Preso atto che la richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Milano;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo. n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la sig.ra Guimaraes De Andrade possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 9 novembre 1998, rinnovato in data 12 maggio 2003 con validita' fino al 24 ottobre 2005 per lavoro autonomo;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Guimaraes De Andrade Juliana Jules, nata il 29 dicembre 1972 a Juiz de Fora (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Advogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 23 agosto 2004
p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame orale verte su:
1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;
2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;
3) deontologia ed ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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