Gazzetta n. 199 del 25 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 agosto 2004
Abilitazione, ai sensi del decreto 9 maggio 2003, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», a favore del L.S.F. S.r.l., in Montano Lucino.

IL DIRETTORE CENTRALE
per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;
Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di L.S.F. S.r.l. con sede in Montano Lucino (Como), via Garibaldi, 28/A, ed unita' locale in via della Bonifica, 4, loc. Controguerra (Teramo), in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»:
Decreta:
Il L.S.F. S.r.l. con sede in Montano Lucino (Como), via Garibaldi, 28/A, ed unita' locale in via della Bonifica 4, loc. Controguerra (Teramo), nel seguito denominato «Organismo», e' abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformita' alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualita' della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»:
Laboratorio di prova:
1. EN 13162:2001 «Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica (MW) - Specifica»;
2. EN 13163:2001 «Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica - Specifica»;
3. EN 13164:2001 «Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - Specifica»;
4. EN 13165:2001 «Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica - Specifica»;
5. EN 13166:2001 «Prodotti di resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica - Specifica»;
6. EN 13167:2001 «Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica»;
7. EN 13168:2001 «Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - Specifica»;
8. EN 13169:2001 «Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica - Specifica»;
9. EN 13170:2001 «Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica - Specifica»;
10. EN 13171:2001 «Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica - Specifica»;
11. EN 13986:2002 «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformita' e marcatura»;
12. EN 12859:2001 «Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova»;
13. EN 12860:2001 «Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova»;
14. EN 13813:2002 «Materiali per massetti e pavimentazioni - Proprieta' e requisiti».
L'attivita' complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilita' del rappresentante legale sig. Silvio Messa e del direttore tecnico dott. ing. Alberto Adriani secondo le rispettive competenze.
Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.
L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attivita' oggetto della presente abilitazione.
Il presente decreto dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
Roma, 10 agosto 2004
Il direttore centrale: Barzi
 
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