Gazzetta n. 194 del 19 agosto 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 14 luglio 2004
Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 113/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/2002);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 120/01).
Considerato che:
l'art. 30, della legge n. 273/2002 prevede che, a decorrere dall'anno terminco 2002-2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000 non si applichino alla parte dei gasdotti internazionali di importazione ubicata entro il mare territoriale italiano;
l'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01 prevede che le imprese di trasporto presentino, entro il 31 marzo di ogni anno, proposte relative ai ricavi di riferimento, proposte tariffarie, proposta relativa al corrispettivo integrativo di trasporto, ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale dei gasdotti, rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attivita' di trasporto, requisiti di iniezione ed erogazione, con indicazione di volumi di gas da stoccaggio, e costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema; tali proposte sono formulate sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 11 della deliberazione n. 120/01 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della medesima deliberazione;
l'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01 dispone che dette proposte sono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;
la societa' «Edison T&S S.p.a.» (di seguito: «Edison T&S») ha presentato, in data 30 marzo 2004 (prot. Autorita' n. 8363 del 1° aprile 2004), le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004-2005, rettificate successivamente dalle proposte inviate in data 16 giugno 2004 (prot. Autorita' n. 14295 del 17 giugno 2004);
la societa' «Retragas S.r.l.» ha presentato, in data 30 marzo 2004 (prot. Autorita' n. 8451 del 1° aprile 2004), le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004-2005;
la societa' «Snam rete gas S.p.a.» (di seguito: «Snam rete gas») in data 31 marzo 2004 (prot. Autorita' n. 8477 del 1° aprile 2004) ha presentato le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004-2005, sostituite ed integrate dalle proposte riformulate in data 14 maggio 2004 (prot. Autorita' n. 12238 del 14 maggio 2004);
in data 4 giugno 2004, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla «Snam rete gas» (prot. Autorita' CDM/M04/1900) richiesta di approfondimenti relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento e delle tariffe di trasporto;
in data 11 giugno 2004 (prot. Autorita' n. 13977 dell'11 giugno 2004), la «Snam rete gas» ha trasmesso all'Autorita' gli approfondimenti richiesti, nonche' integrazioni e nuove proposte relative ai corrispettivi, in sostituzione di quella trasmessa con la sopra richiamata lettera del 14 maggio 2004;
in data 28 giugno 2004, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla «Edison T&S» (prot. Autorita' CDM/M04/2544) e alla «Snam rete gas» (prot. Autorita' CDM/M04/2545) richiesta di approfondimenti relativamente alle rispettive comunicazioni del 16 giugno 2004 e dell'11 giugno 2004;
in data 30 giugno 2004 (prot. Autorita' n. 15257 del 1° luglio 2004), la «Snam rete gas» ha trasmesso all'Autorita' una nuova proposta di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relativa all'anno termico 2004-2005, in sostituzione di quella trasmessa con la sopra richiamata lettera dell'11 giugno 2004; e che detta nuova proposta risulta coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 120/01, nonche' con la legge n. 273/2002;
in data 5 luglio 2004 (prot. Autorita' n. 15626 del 6 luglio 2004), la «Edison T&S» ha trasmesso all'Autorita' gli approfondimenti richiesti.
Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte tariffarie trasmesse all'Autorita' in applicazione della deliberazione n. 120/01;
Delibera:
1. Di approvare le proposte di cui all'art. 12 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01), presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2004-2005, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale dei gasdotti, come riportati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento.
2. Di approvare le proposte di cui al combinato disposto dell'art. 9 e dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2004-2005, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento.
3. Di notificare alle societa' «Snam rete gas S.p.a.», con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), «Edison T&S S.p.a.», con sede legale in Foro Bonaparte n. 31 - 20121 Milano e «Retragas S.r.l.», con sede legale in via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro-tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Milano, 14 luglio 2004
Il presidente: Ortis
 
Tabella 1

PUNTI DI ENTRATA E USCITA DALLA RETE NAZIONALE (ANNO TERMICO
2004-2005)

----> Vedere tabella da pag. 49 a pag. 50 <----

Tabella 1.3

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PUNTI DI ENTRATA E DI USCITA DALLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (I PUNTI DI USCITA SONO INDICATI CON LETTERE
MAIUSCOLE DELL'ALFABETO)

----> Vedere tabella a pag. 51 <----
 
Tabella 2

TARIFFE DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO (ANNO TERMICO 2004-2005)

----> Vedere tabella a pag. 52 <----
 
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