Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 19 luglio 2004, n. 3
Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. - Nulla osta per la messa in esercizio.

Agli ispettorati compartimentali dei
Monopoli di Stato loro sedi
Comando generale della Guardia di
finanza ufficio del Capo di Stato
maggiore
Al Ministero dell'interno Dipartimento
della pubblica sicurezza
Al Gabinetto dell'on.le signor Ministro
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Segretariato generale palazzo
Chigi
All'Ufficio per il coordinamento
legislativo finanze
Con riferimento a quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, la presente circolare disciplina le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie definite dal decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) 8 aprile 2004, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, nonche' le modalita' di rilascio dei nulla osta ai concessionari della rete telematica.
L'art. 4 del predetto decreto direttoriale dispone che il titolare di «nulla osta per la messa in esercizio» di apparecchi appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei concessionari (entro il 29 agosto 2004), e' tenuto a richiedere il collegamento alla rete telematica ad uno dei concessionari presenti nel suddetto elenco.
A tale proposito, fermi restando gli impegni contrattuali assunti dalle parti ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale, il titolare di «nulla osta per la messa in esercizio» degli apparecchi in questione richiede al concessionario prescelto il collegamento alla rete telematica mediante le indicazioni fornite da quest'ultimo.
Cosi' come disposto dall'art. 5, comma 1, del citato decreto n. 516, la stipula dei contratti per il collegamento alla rete telematica tra il titolare di nulla osta ed il concessionario deve avvenire entro il settantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei concessionari (13 settembre 2004). Entro tale termine (in ogni caso non prima del 1° settembre) il concessionario della rete telematica elabora ed invia ad AAMS, in unica soluzione, uno o piu' cd-rom contenenti quanto di seguito indicato:
la richiesta per il rilascio dei nulla osta sostitutivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera i) del suddetto decreto direttoriale. Tale richiesta e', altresi', avanzata dal concessionario anche per la sostituzione di nulla osta precedentemente rilasciati da AAMS a soggetti partecipanti alla nuova compagine sociale costituente la societa' o il raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) cui e' affidata la concessione per la gestione della rete telematica;
la richiesta per la sostituzione dei «nulla osta per la messa in esercizio» precedentemente rilasciati al candidato concessionario dal competente ispettorato di AAMS.
I supporti informatici in questione, accompagnati dal modello riportato nell'allegato 1 alla presente circolare, sono autenticati dal concessionario mediante l'utilizzo della «chiave privata» generata con il software rilasciato dall'amministrazione e fatti pervenire alla direzione generale di AAMS - direzione centrale COA - Uff. ADI, via della Luce, 34/A-bis - 00153 Roma. A tale proposito, la busta contenente i cd-rom deve contenere la dicitura: «Richiesta nulla osta sostitutivi».
Al riguardo, si precisa che la richiesta predisposta dal concessionario nei modi sopra menzionati, assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5, comma 2, del citato decreto direttoriale.
Inoltre, con nota a parte indirizzata ad ogni singolo concessionario, AAMS comunichera' le procedure relative alla generazione della predetta «chiave privata» nonche' le specifiche tecniche necessarie per la compilazione del citato cd-rom e quelle relative all'installazione ed ai cambi d'ubicazione degli apparecchi in questione.
Si precisa, infine, che i nulla osta sostitutivi dovranno essere ritirati presso la direzione generale di AAMS. Il concessionario, inoltre, avra' cura di ritirare, non appena venuto in possesso dei nuovi documenti autorizzatori, i «nulla osta per la messa in esercizio» precedentemente rilasciati da AAMS fino al 26 luglio c.a., recapitandoli agli Ispettorati che ne hanno curato il relativo rilascio.
Sulla base del controllo incrociato tra i nulla osta sostitutivi richiesti da tutti i concessionari designati e quelli precedentemente rilasciati e registrati nella «banca dati» del sistema informatico centrale, AAMS procede - tramite i propri uffici compartimentali competenti per territorio - all'avvio dei procedimenti di revoca dei nulla osta i cui titolari non abbiano richiesto il collegamento degli apparecchi alla rete telematica entro i termini sopra evidenziati. A partire dal 14 settembre c.a. (settantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari), cosi' come disposto dall'art. 4, comma 3, del decreto 8 aprile 2004, n. 516, gli ispettorati compartimentali adottano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, i summenzionati provvedimenti di revoca.
A titolo meramente ricognitivo, ai fini del rispetto dei termini prescritti dalle norme in argomento, si precisa che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo concernente la revoca dei nulla osta deve essere effettuata in tempo utile affinche' il provvedimento possa essere emanato, ove ne ricorrano i presupposti, possibilmente, entro il 31 ottobre 2004.
In tale circostanza, peraltro, nel periodo che intercorre tra la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dei nulla osta e l'adozione del provvedimento definitivo, i soggetti interessati potranno partecipare al procedimento rappresentando e documentando eventuali situazioni verificatesi in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 del decreto summenzionato. Al riguardo, gli ispettorati riceveranno specifiche istruzioni sull'argomento.
In tema di adempimenti fiscali, inoltre, si rammenta che, ai sensi del decreto direttoriale di AAMS 8 aprile 2004, n. 515, concernente i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico (PREU), per gli apparecchi non collegati alla rete telematica di AAMS entro il 31 ottobre 2004, sia il pagamento dell'acconto relativo alla seconda rata del PREU (da effettuarsi, comunque, entro il 31 ottobre c.a.), sia il versamento del saldo relativo al «prelievo» medesimo (determinato sul volume complessivo di gioco effettuato alla stessa data), rimangono a carico del titolare del nulla osta dell'apparecchio non collegato.
Definita la questione relativa alla gestione del periodo transitorio, si chiariscono, di seguito, le procedure relative al rilascio dei nuovi nulla osta.
Al riguardo, il decreto del direttore generale di AAMS 1° luglio 2004, n. 1015, dispone che, a far data dal 26 luglio c.a., i «nulla osta per la messa in esercizio» sono rilasciati esclusivamente ai soggetti affidatari delle concessioni, cosi' come previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 3, comma 5, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86.
A tale proposito, il concessionario elabora ed invia all'Ispettorato compartimentale di AAMS, nella cui competenza territoriale e' la sede legale del concessionario stesso, uno o piu' cd-rom contenenti le richieste relative ai suddetti nulla osta, unitamente al modello riportato nell'allegato 2 alla presente circolare. Anche in questo caso, cosi' come accennato in precedenza, le procedure relative alla compilazione/validazione del supporto ottico contenente i dati del richiedente concessionario, le dichiarazioni d'installazione nonche' i cambi di ubicazione relativi agli apparecchi, saranno oggetto di successiva comunicazione da parte di AAMS. Si rammenta, inoltre, che i nulla osta in questione potranno essere ritirati dal concessionario presso il competente Ispettorato di AAMS.
Si sottolinea infine che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (obbligatorieta' del collegamento degli apparecchi alla rete telematica entro il 31 ottobre 2004) e dell'art. 3, comma 2, lettera e), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 (adempimenti amministrativi relativi agli apparecchi di gioco), il concessionario, in tutti i casi di cessata efficacia del «nulla osta per la messa in esercizio», e' tenuto a comunicare ad AAMS tutte le informazioni relative allo stato dell'apparecchio secondo specifiche procedure che formeranno oggetto di successiva trattazione.
A conclusione di quanto fin qui esposto, si comunica che, nel corso del 2005, saranno approntate tra AAMS e concessionari forme di comunicazione esclusivamente «on line», mediante specifiche applicazioni informatiche.
Roma, 19 luglio 2004
Il Direttore centrale
per le concessioni amministrative
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tagliaferri
 
Allegato 1

----> Vedere allegato di pag. 51 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato di pag. 52 <----
 
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