Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 luglio 2004
Conferma del diniego dell'abilitazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale per mediatori linguistici ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'Universita'
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);
Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;
Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;
Vista la nota ministeriale in data 30 aprile 2003, n. 2253, con la quale sono state date istruzioni sulle modalita' di presentazione delle istanze di riconoscimento delle predette scuole e sulla documentazione a tal fine richiesta;
Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 2003, con il quale e' stata respinta l'istanza presentata dalla «Libera Scuola superiore per mediatori linguistici» con sede in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;
Vista la reiterazione dell'istanza di riconoscimento della predetta scuola presentata ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;
Considerato che la Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2004, a conclusione dell'attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento della Scuola, confermando in particolare che dall'esame dell'istanza risultano gravi inadeguatezze per quanto concerne la dotazione e la qualificazione del corpo docente, il regolamento didattico, nonche' la carenza dei requisiti prescritti per la nomina del membro esterno del comitato tecnico-scientifico;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento della predetta Scuola non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni espresse nel parere in premessa evidenziato dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38, la reiterazione dell'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 del predetto provvedimento avanzata dalla Libera Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, e' respinta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2004
Il direttore generale: Masia
 
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