Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 28 giugno 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Claudina Paredes Calderon, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attivita' di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Vista la domanda con la quale la sig.ra Claudina Paredes Calderon, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore statale denominato «Certificado oficial de estudios» rilasciato dal Ministerio de educacion de Peru', conseguito presso la scuola statale Colgo «Cartavio» di Cartavio - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Peru', al fine dell'esercizio in Italia delle attivita' di pulizia e disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997 ed e' pertanto idoneo all'esercizio dell'attivita' di pulizia e disinfezione, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa;
Visto, peraltro, il parere della Conferenza stessa, d'accordo con il rappresentante di categoria interpellato specificamente al riguardo, non si ritiene di poter concedere il riconoscimento anche per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, poiche' non sussistono i presupposti formativi e non sono colmabili con misura compensativa;
Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla signora, Claudina Paredes Calderon, nata il 4 ottobre 1959 a La Libertad, Peru', cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, dell'attivita' di pulizia e disinfestazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b., del decreto ministeriale 7 luglio 1994, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
2. Alla signora, Claudina Paredes Calderon, per contro, non e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio delle attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), ed e), del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, poiche' non sussistono i presupposti formativi e tale carenza non e' colmabile con misura compensativa;
3. Avverso il diniego di cui al comma precedente e' possibile propone ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni, ovvero ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento del presente decreto.
4. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2004
Il direttore generale: Spigarelli
 
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