Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 luglio 2004
Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1541 dell'Agenzia ippica di Sassari di «Patteri Giovanni & C. s.n.c.».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei
servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o societa';
Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;
Visto l'atto di adesione formalizzato in data 31 ottobre 2002, sottoscrivendo, alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di uno del Ministero delle politiche agricole e forestali, una dichiarazione secondo lo schema previsto nell'allegato D al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002;
Considerato che con nota prot. n. 44699 del 21 ottobre 2003 la ditta Agenzia ippica di Sassari di Patteri Giovanni & C. s.n.c., titolare della concessione n. 1541, e' stata informata delle nuove e piu' favorevoli condizioni economiche delle convenzioni che accedono alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche, previste dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2003, prima citato, sono stati trasmessi il riepilogo ed i dati analitici relativi alle somme dovute da codesta concessionaria per la regolarizzazione della propria posizione contabile, con l'invito di comunicare, entro il 30 ottobre 2003, l'adesione prevista dall'art. 2 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 e di inviare, entro quindici giorni dal termine di scadenza, copia dei versamenti di cui allo stesso art. 2, ove dovuti;
Considerato che nella medesima nota e' stata richiamata l'attenzione sulla circostanza che la mancata comunicazione dell'adesione o il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme indicate avrebbe comportato la decadenza dal rapporto concessorio, dichiarata con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7, comma 1 e 8 del decreto interdirigenziale piu' volte citato;
Preso atto che la ditta Agenzia ippica di Sassari di Patteri Giovanni & C. s.n.c., titolare della concessione n. 1541 del comune di Sassari, sebbene, con nota del 29 ottobre 2003, abbia comunicato di voler aderire alle disposizioni del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003 per la regolarizzazione della propria posizione contabile, non ha sin'ora ottemperato al versamento delle somme dovute sia a titolo di quote di prelievo che di imposta unica; somme, peraltro gia' sollecitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con successive note (prot. n. 2004/7597 dell'11 febbraio 2004 e prot. n. 2004/22641 del 23 aprile 2004), con le quali se ne intimava il pagamento, e, peraltro, rimaste senza riscontro. In particolare risulta omesso il versamento, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2004, e relativo alla prima rata delle quote di prelievo (pari a Euro 33.038,93), maggiorato dei relativi interessi (pari a Euro 2.354,02), cosi' come previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale 10 ottobre 2003, il versamento a saldo per quote di prelievo (pari a Euro 47.054,20) relativo all'anno 2003, nonche' il versamento a saldo per quote di prelievo (pari a Euro 40.140,80) relativo al corrente anno;
Considerato, inoltre, che con varie note, di contenuto similare, lo stesso concessionario comunicava alla suddetta amministrazione l'intento di procedere alla compensazione dei debiti per quote di prelievo relative agli anni fino al 2002 e per l'anno 2003, con la corrispondente somma liquidata con il lodo arbitrale pronunciato in data 26 maggio 2003 dal collegio arbitrale presieduto dal prof. Adolfo Di Majo e che, successivamente, ribadiva di aver operato la compensazione, per un importo di Euro 35.392,95, delle somme dovute per la prima rata delle quote di prelievo per gli anni 2000-2002 e di aver versato, per saldo quote di prelievo relative all'anno 2003, la somma di Euro 5.881,77, compensando l'importo di Euro 47.054,20 con i pretesi crediti derivanti dal lodo sopramenzionato;
Ritenuto che questa Amministrazione non reputa opportuno procedere a compensazione dei summenzionati importi, trattandosi di lodo arbitrale, non ancora esecutorio e, quindi, non vincolante fra le parti, e che, peraltro, non si e' ritenuto di poter soddisfare la richiesta di rateazione, formulata dal medesimo concessionario e contenuta nella nota, datata 27 marzo 2004, sia per il parere negativo espresso dall'U.N.I.R.E., titolare degli interessi economici, che per la mancanza di valide giustificazioni, in presenza della disciplina tassativa ed inderogabile dettata dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003;
Ritenuto, inoltre, che l'adesione al citato decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, ha determinato la novazione dei rapporti obbligatori tra le parti, ridefinendo, in senso piu' favorevole per i concessionari, le condizioni economiche per i soggetti che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse; per cui, anche sotto tale profilo, appare inaccoglibile la pretesa di compensazione di cui sopra;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Si dichiara decaduta, per le motivazioni di cui nelle premesse, la ditta Agenzia ippica di Sassari di Patteri Giovanni & C. s.n.c., con sede legale in Sassari, via Marsiglia n. 1, dalla concessione n. 1541 per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Sassari.
2. Si avverte che questa amministrazione provvedera', ai sensi dell'art. 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, a recuperare, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo, nonche' un importo pari al quindici per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, nonche' le somme dovute per l'anno 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2004
Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
Tino
Il capo del Dipartimento
della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali
Ambrosio
 
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