Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 luglio 2004
Approvazione delle modifiche dello statuto sociale del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola approvato con decreto ministeriale 24 aprile 2002, concernente il riconoscimento del medesimo Consorzio, e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 24 aprile 2002, concernente il riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
Visto l'art. 3 del decreto sopra citato che stabilisce che il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente;
Vista l'istanza prot. n. 04048 del 24 marzo 2004 presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola con sede in Novara, via Andrea Costa n. 5/c, riguardante la modifica allo statuto approvato con decreto 24 aprile 2002;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;
Ritenuto di poter accogliere la predetta modifica in quanto conforme alla vigente normativa;
Decreta:
Articolo unico
E' accolta la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola e conseguentemente l'art. 10 del predetto statuto e' cosi' modificato:
«All'art. 10 (Recesso, decadenza ed esclusione) sono riportate le seguenti integrazioni: quarto comma: «In ogni caso di recesso il recedente non ha alcun diritto alla restituzione ne' della quota di ammissione ne' del contributo associativo versati»; decimo e undicesimo comma: «Il socio escluso dovra' risarcire eventuali danni accertati. In ogni caso il socio decaduto o escluso non ha alcun diritto alla restituzione ne' della quota di ammissione ne' del contributo associativo versati».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2004
Il direttore generale: Abate
 
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