Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004, n. 200
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attivita' di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del regolamento del Senato, le competenti commissioni hanno reputato di non dover esprimere alcun parere, attesa la decorrenza dei termini fissati ai sensi dell'articolo 139-bis dello stesso regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto modifica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardanti le attivita' di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato di prevenzione incendi.



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti. per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali. che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e stato giuridico e trattamento economico del
personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, reca: «Disciplina
delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
servizi a pagamento».
- La legge 18 luglio 1980, n. 406, reca: «Norme sulle
attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la
prevenzione incendi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, reca: «Approvazione del regolamento
concernente l'espletamento dei servizi antincendi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, reca: «Ulteriore modificazione al decreto del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e
successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle
scuole militari».
- La legge 7 dicembre 1984. n. 818, reca: «Nullaosta
provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della
legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, reca: «Attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva
93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva
97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva
99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, vedi note alle premesse.



 
Art. 2.
Attivita' formative
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7.
Attivita' formative
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalita' per lo svolgimento dell'attivita' formativa, a pagamento, in materia. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.
3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.».



Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e' sostituito dal seguente:
«1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto:
a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprieta' edilizia".».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato dal presente decreto.
«Art. 10 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi). - 1. E' istituito, con decreto del
Ministro dell'interno il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i
compiti indicati nell'art. 11 del presente decreto e cosi'
composta:
a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica, vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per
l'emergenza e il soccorso tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la
formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali
dei vigili del fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia
dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attivita'
produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio
o) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche
universitarie designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai
consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali
degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei
periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei
dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul
piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni
dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e
dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle
imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprieta' edilizia".
Per ogni componente titolare del comitato e' nominato
un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti
possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non
interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato
decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.».



 
Art. 4. Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi
1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12. Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette finalita', specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.».
 
Art. 5.
Certificato di prevenzione incendi
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17.
Certificato di prevenzione incendi
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
2. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.».
 
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. L'attuazione del presente regolamento non puo' comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 256
 
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