Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 158
Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004), coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 188 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di protezione dei dati personali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». (( 1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati. )



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 10
giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni dalla
legge 1° agosto 2002, n. 173 (Disposizioni urgenti in
materia di accesso alle professioni), come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 4. - 1. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in
materia di procedure elettorali e funzionamento degli
organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni
caso non oltre il 31 dicembre 2004, i consigli provinciali,
regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e
dottore forestale, architetto, assistente sociale,
attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo,
sono prorogati nella composizione comunque vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
(Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per 1'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti): «Art. 4 (Norme
organizzative generali). - 1. Salve le disposizioni
speciali previste nel presente regolamento, il numero dei
componenti degli organi collegiali, a livello locale o
nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni
di cui all'art. 1, comma 1, qualora vengano istituite le
due sezioni di cui all'art. 2, e' ripartito in proporzione
al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero
viene determinato assicurando comunque la presenza di
ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore
al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla
sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del
Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il
professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1,
comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive
modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e
il funzionamento degli Organi in sede disciplinare nel
rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».



 
Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni
urgenti ordinamentali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 200:
«Art. 15 (Difesa d'ufficio e procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni). - 1. Le disposizioni
previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002,
n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.



 
Art. 3.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;
c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Si riporta il testo dell'art. 180, del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla
legge qui pubblicata.
«Art. 180 (Misure di sicurezza). - 1. Le misure minime
di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato
B che non erano previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il
31 dicembre 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del
presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in
parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'art. 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di
cui all'allegato B, descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni
possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base
di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali,
un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i
medesimi strumenti al piu' tardi entro il 31 marzo 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie).- 1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del l° gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
mancante, entro il 31 dicembre 2005;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati
ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), e' adottata ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono
effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono
effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) [le modalita' semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
del primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu'
tardi entro il 30 settembre 2004];
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87,
comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di
cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C, e'
effettuata in sede di prima applicazione del presente
codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52,
comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni
pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione
del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui
all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le
misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art.
132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».



 
Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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