Gazzetta n. 174 del 2004-07-27
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 luglio 2004
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2004, dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale sono istituite le Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare il successivo comma 38, lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse Autorita' si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo escrcizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visti, altresi', i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorita' e che le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e detta le norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e. in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che dispone che alla copertura finanziaria di parte dell'onere derivante dall'applicazione della predetta legge si provvede con le modalita' di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della citata legge n. 481 del 1995;
Visto il proprio decreto 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalita' di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
Visto il proprio decreto 29 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003, recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;
Vista la deliberazione n. 456 del 23 dicembre 2003, con la quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2004;
Vista la nota n. U2053/04/RM in data 30 giugno 2004 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale, in ordine al contributo dovuto per l'anno 2004 dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle telecomunicazioni, si propone la conferma della misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio, fissata per l'anno 2003 con decreto 26 giugno 2003;
Considerata la congruita' della misura del contributo proposta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il parere espresso dal Ragioniere generale dello Stato con nota n. 89257 del 19 luglio 2004;
Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto, per l'anno 2004 dai predetti soggetti;
Decreta:
Art. 1.

1. Per l'anno 2004, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle telecomunicazioni e' confermato nella misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2003, al netto delle quote riversate agli operatori terzi. Il versamento e' effettuato entro il 31 luglio 2004 ed affluisce al capitolo 3694, art. 9, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 17 maggio 2002 e i dati di cui all'art. 4, com-ma 1, dello stesso decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2004
Il Ministro: Siniscalco
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