Gazzetta n. 174 del 2004-07-27
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 maggio 2004
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attivita' commerciale, che occupino piu' di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti, e per le imprese di vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Decreto n. 34158).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in di cassa integrazione e mobilita' e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 41, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;
Visti i decreti ministeriali n. 32413 del 23 maggio 2003 e n. 32411 del 27 maggio 2003, con i quali sono state definite le disponibilita' finanziarie per l'applicazione del richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003 n. 32220;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;
Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta addetti, per le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2004;
Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;
Vista la nota I.N.P.S. del 18 marzo 2004, inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennita' di mobilita' per l'anno 2004;
Viste le istanze pervenute al competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento CIGS per l'anno 2003, ai sensi del citato art. 41, comma 1, legge n. 289/2002;
Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti:
Decreta:
Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilita' relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.
Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta del venti per cento.
Art. 3.

In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilita', riscontrato negli anni precedenti per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e alle imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2004 e' fissato in complessivi Euro 32.790.440,00, cosi' ripartiti:
Euro 12.790.440,00 per il trattamento di mobilita';
Euro 20.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Art. 4.

1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2004. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 5.

1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 6.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di Euro 20.000.000,00 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di Euro 12.790.440,00 per il trattamento di mobilita' l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 377
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