Gazzetta n. 174 del 2004-07-27
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n. 184
Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante riforma dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Considerata la necessita' di recepire i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Organizzazione centrale e decentrata

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono, inoltre conferiti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, sei incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture.
4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: «SIIT», ciascuno dei quali e' articolato in due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.
5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del Ministero.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di'
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.».
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:
«Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto
1997, n. 195.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n.
112.».
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2002, n. 158.
- Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152,
recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernente la struttura organizzativa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2003, n.
149.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, reca:
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2003, n. 170.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 177, reca: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2001, n.
114, S.O. n. 120.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2001, n. 320, reca: «Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2001, n. 183.
Note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999, e' il seguente:
«Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa, qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione
modale fra i sistemi di trasporto;
b) edilizia residenziale, aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri.
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,
realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 2001, n. 320, vedi note alle premesse.
- Il testo del comma 10 dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali».



Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

1. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonche' al coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza.
3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Art. 3.
Aree funzionali

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di governo del territorio e politica urbana; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della Cassa di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attivita' per la salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di trasporto viario; rete nazionale stradale e autostradale; edilizia residenziale; edilizia demaniale; realizzazione delle opere corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; regolazione dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione, indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre ed intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti.



Note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e' il seguente:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base.
I decreti di variazione sono comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per il tramite della
competente ragioneria, nonche' alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto, n. 400, vedi note alle premesse



Art. 4. Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il
personale ed i servizi generali

1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
b) Direzione generale per la programmazione e i programmi europei;
c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;
d) Direzione generale per le reti;
e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;
f) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;
b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;
d) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;
e) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;
f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; opere civili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione decentrata;
g) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
h) relazioni con il pubblico;
i) Cassa di previdenza e assistenza.
3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) predisposizione del Piano generale dei trasporti e della logistica;
b) programmazione fondi strutturali - PON trasporti;
c) pianificazione pluriennale della viabilita';
d) programmazione di interventi infrastrutturali, anche attraverso la finanza di progetto, sulla rete stradale e attivita' di supporto ai fini dell'intesa con la Direzione generale per le strade e autostrade, sulla rete autostradale;
e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma degli accordi tra lo Stato e le regioni;
f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III;
g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi Interreg affidati all'Italia ed alla conseguente attivita' di gestione e pagamento;
h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS: coordinamento, regolamentazione e monitoraggio;
i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attivita' correlate per le materie di competenza del Dipartimento;
j) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari nelle materie di competenza del Dipartimento;
k) programmi comunitari per la mobilita' sostenibile;
l) programmi URBAN.
4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle citta';
b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane;
d) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;
e) individuazione di standars di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva «Seveso II» - decreto ministeriale 9 maggio 2001.
5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;
b) azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti locali e rapporti con la Sogesid;
c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;
d) vigilanza sul registro italiano dighe;
e) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche;
f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque.
6. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero;
b) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, di cui alla direttiva del Ministro per l'innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001, ivi inclusi i rapporti con l'Autorita' informatica per la pubblica amministrazione;
c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati;
d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
e) coordinamento e sviluppo integrato dei Portali del Ministero;
f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.
7. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.



Note all'art. 4.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca:
«Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999, n.
75.
- La direttiva del Ministro per l'innovazione e la
tecnologia del 21 dicembre 2001, reca: «Linee guida in
materia di digitalizzazione dell'amministrazione».



Art. 5. Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici

1. Il Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per le strade e autostrade;
b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
c) Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;
d) Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attivita' di supporto per l'esercizio dell'alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; approvazione contratto di programma e piano di investimenti;
b) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;
c) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;
d) archivio nazionale delle strade;
e) affidamento di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di interesse nazionale - programmazione della rete autostradale d'intesa con la Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei ed attivita' di supporto alla detta Direzione ai fini dell'intesa sulla programmazione della rete stradale di interesse nazionale;
f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale;
g) attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;
h) interventi sulla rete stradale di interesse locale previsti da norme di legge.
3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;
b) attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) interventi per la ricostruzione;
d) interventi di competenza statale per la citta' di Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi.
4. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, ivi compresa l'edilizia per le Forze armate e di polizia;
b) disciplina delle cooperative edilizie;
c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
d) locazioni ed equo canone;
e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
f) mutui edilizi;
g) programmi gia' di pertinenza del Segretariato generale CER.
h) attuazione dei programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, societa' di trasformazione urbana, Prusst;
i) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
j) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
k) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
l) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;
m) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma.
5. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;
b) definizione delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;
d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
f) gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori e della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
6. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.
Art. 6.
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo

1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno;
b) Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima;
c) Direzione generale per la navigazione aerea;
d) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) disciplina della navigazione marittima;
b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;
c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, disciplina in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali, sinistri in acque marittime;
d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima;
f) proprieta' navale e regime amministrativo delle navi;
g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali;
h) disciplina della nautica da diporto e per finalita' private;
i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale;
j) predisposizione della normativa tecnica di settore.
3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale, nonche' interventi di edilizia per le Capitanerie di porto;
b) vigilanza e regolazione delle attivita' e servizi portuali e del lavoro nei porti;
c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale;
d) sistema idroviario padano-veneto;
e) vigilanza sulle Autorita' portuali e sugli altri enti di settore;
f) predisposizione della normativa tecnica di settore.
4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250:
a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;
b) promozione di accordi comunitari ed internazionali;
c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;
d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
e) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto aereo.
5. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.
6. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto.



Nota all'art. 6.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, reca:
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(E.N.A.C.)» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 luglio 1997, n. 177.



Art. 7.
Dipartimento per i trasporti terrestri

1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per la motorizzazione;
b) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;
c) Direzione generale del trasporto ferroviario;
d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unita' tecnico indipendenti;
b) trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
c) sicurezza del trasporto di merci pericolose;
d) parco circolante e conducenti;
e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;
f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
g) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
h) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, adozione del Piano nazionale della sicurezza stradale d'intesa con le Direzioni generali competenti ed informazioni sulla viabilita';
i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;
j) Centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale.
3. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalita';
c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attivita' di trasporto di persone e cose;
e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;
f) regolamentazione dei servizi di trasporto di persone e cose di competenza statale.
4. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;
b) attivita' di vigilanza sui progetti;
c) analisi economiche;
d) contratti di programma;
e) vigilanza sulle linee ferroviarie;
f) definizione di standards e norme di sicurezza;
g) interoperabilita' ferroviaria.
5. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
c) programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
e) programmi di investimenti nel settore degli interporti e dei centri merci.
6. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.
Art. 8.
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ricerca e soccorso in mare;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;
d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
e) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
f) impiego del personale delle capitanerie di porto;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.
Art. 9.
Servizi integrati infrastrutture e trasporti

1. Sono organi decentrati del Ministero i nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:
1) SIIT Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino;
2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova;
3) SIIT Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
4) SIIT Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona;
5) SIIT Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia;
6) SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
7) SIIT Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;
8) SIIT Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;
9) SIIT Sicilia - Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.
2. I SIIT sono articolati in due settori organici di attivita' rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti.
3. A ciascun Settore e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente denominato Direttore del Settore infrastrutture e Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione e coordinamento delle attivita'.
4. Il Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonche' le residuali attivita' di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato Direttore generale, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attivita' nell'ambito di detta struttura. In particolare, il Direttore generale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicita', efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del SIIT;
c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate al SIIT e di controllo di gestione;
e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonche' le relazioni sindacali.



Note all'art. 9.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6».
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, vedi note all'art. 3.



Art. 10.
Competenze dei SIIT

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale e trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, i SIIT assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. In particolare, i SIIT svolgono, anche su base convenzionale, le funzioni di carattere amministrativo, operativo, gestionale ed i connessi servizi sulle materie della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento del servizio di polizia stradale nonche' altre attivita' tecnico-amministrative su base convenzionale.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore infrastrutture svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in parte dal Ministero;
c) attivita' di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonche' di Enti ed organismi;
d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
e) gestione e tutela del demanio marittimo statale;
f) attivita' di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
g) supporto alla attivita' di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;
h) supporto alla attivita' di vigilanza sulle dighe ricadenti nel bacino territoriale;
i) supporto alla attivita' di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
j) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
k) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli enti locali;
l) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore trasporti svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attivita':
a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;
b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;
d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale;
g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
j) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico;
k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
l) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
o) attivita' in materia di autotrasporto;
p) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.



Note all'art. 10.
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, vedi note all'art. 1.
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
vedi note alle premesse.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca: «Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive. (Legge Obiettivo)» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001,
n. 299, S.O. n. 279.
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della
strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio
1992, n. 114 S.O. n. 74, e' il seguente:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza e relativamente
alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli
enti locali;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale.
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici,
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione appartenente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento».



Art. 11.
Organizzazione

1. L'organizzazione dei SIIT e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonche' alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa e', altresi', ispirata al generale principio dell'integrazione e cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivo dell'istituto.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i settori organici dei SIIT ed alla definizione dei relativi compiti, prevedendo, per ciascun SIIT, l'istituzione di almeno due uffici con funzioni di natura amministrativa ed almeno quattro con funzioni di natura tecnica.
3. Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT e' istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto:
a) Direttore del Settore infrastrutture del SIIT con funzioni di Presidente;
b) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Settore infrastrutture;
c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del SIIT;
d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) un rappresentante del Ministero della salute;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. Nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna il Comitato e' presieduto dal Direttore generale.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalita' uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche' criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresi', la possibilita' di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato.
6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei SIIT - Settore infrastrutture, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei SIIT per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Direttore del Settore infrastrutture ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Direttori dei Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici speciali del genio civile delle opere marittime e gli Uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi confluiscono negli uffici di livello dirigenziale non generale rispettivamente del Settore infrastrutture e del Settore trasporti dei SIIT competenti per territorio.
9. E' istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Capo dipartimento competente in materia ai sensi dell'articolo 3.



Nota all'art. 11.
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle
premesse.



Art. 12.
Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero e' individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.
2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella A di cui al comma 1. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, e' fatta comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.
Art. 13.
Uffici di diretta collaborazione

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Presso il Servizio, nell'ambito della dotazione organica complessiva, e' istituito un Ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al servizio e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unita', di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo 5.».



Nota all'art. 13.
- Il testo dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 320 del
2001 come modificato dal regolamento qui pubblicato e' il
seguente:
«Art. 4 (Servizio di controllo interno). - 1. Il
Servizio di controllo interno, di seguito denominato
Servizio, svolge le seguenti attivita':
a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi
predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli
effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e
verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute
nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico,
in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui
agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n.
29 del 1993, anche al fine di individuare i fattori
ostativi, le eventuali responsabilita' e suggerire
eventuali correzioni;
b) coadiuva il Ministro nella redazione della
direttiva annuale di cui all'art. 14 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, ai fini della definizione dei
meccanismi e degli strumenti di monitoraggio nonche' dei
parametri di valutazione della congruenza tra risultati
conseguiti ed obiettivi assegnati agli uffici dirigenziali
di livello generale;
c) fornisce elementi di valutazione dei dirigenti
destinatari delle direttive emanate dagli organi di
indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali
sono adottate dal Ministro le misure di cui all'art. 21,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in
materia di responsabilita' dirigenziale. Il procedimento di
valutazione si svolge con le forme di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi
sull'attuazione di politiche e programmi specifici, su
flussi informativi e sulla sistematica generale dei
controlli interni dell'amministrazione, nonche' analisi
organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti
di articolazioni organizzative e linee di attivita'
dell'amministrazione.
2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti).
3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale,
una relazione riservata all'organo di indirizzo politico
sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di
miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
4. Il Servizio opera il collegamento con gli uffici di
statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del
Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato
tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche'
con le altre unita' o strutture del controllo interno ai
fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1 del
predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello
svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai
documenti che si trovano nella disponibilita'
dell'amministrazione.
5. Presso il servizio, nell'ambito della dotazione
organica complessiva, e' istituito un Ufficio di funzione
di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Al Servizio e' assegnato un apposito
contingente di personale costituito complessivamente fino
ad un massimo di tredici unita', di cui una di qualifica
dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si
applicano il comma 1, secondo periodo, dell'art. 5 ed il
comma 4 del medesimo art. 5».



Art. 14.
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.



Nota all'art. 14.
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 del d.lgs. n. 300
del 1999 e' il seguente:
«5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale».



Art. 15.
Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.
2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, e nel relativo allegato la dizione: «Ministero dei trasporti e della navigazione» e' sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e la dizione: «Ministro dei trasporti e della navigazione» e' sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».



Nota all'art. 15.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 settembre 1985, n. 950, recante: «Approvazione del nuovo
statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i
dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1986,
n. 60.



Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, e' istituito l'"Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari". Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'Ufficio e' posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.
5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario, al controllo sulle attivita' del gestore delle infrastrutture ed alla risoluzione del relativo contenzioso.
6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.



Note all'art. 16.
- Il testo dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2001, n. 301, S.O. n. 285, e' il seguente:
"Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). - 1. Ai
fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed
altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di
carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione
del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati gli organismi
tecnici e ad elevata specializzazione gia' operanti nelle
pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi
del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con
atto dell'organo di direzione politica responsabile, da
sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante
e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli
organismi collegiali non individuati come indispensabili
dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si
sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto
divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli
organismi collegiali".
- Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188, recante: "Attuazione delle direttive
2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2003, n.
170, e' il seguente:
"Art. 37 (Organismo di regolazione). - L'organismo di
regolazione indicato all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE
e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue
articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati
dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul
piano organizzativo, giuridico, decisionale e della
strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla
determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura,
dall'organismo preposto all'assegnazione della capacita' e
dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al
presente articolo.
2. L'organismo di regolazione collabora con gli
organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea,
scambiando informazioni sulle proprie attivita', nonche'
sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di
coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito
comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di
vertenze relative all'assegnazione della capacita' di
infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire
l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato
vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso
decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o
eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a
quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione della capacita' di
infrastruttura e relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso
all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i
servizi di cui all'art. 20;
d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di
cui all'art. 20;
e) rilascio del certificato di sicurezza;
f) controllo del rispetto delle norme e degli
standard di sicurezza.
4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra
parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,
in particolare al fine di poter garantire che i canoni per
l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la
fornitura dei servizi di cui all'art. 20, applicati dal
gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto
previsto dal presente decreto e non siano discriminatori.
Le informazioni devono essere fornite senza indebiti
ritardi.
5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3,
l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso
o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie
volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di
tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7,
la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante
per tutte le parti cui e' destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione
di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di
una proposta di assegnazione di capacita', l'organismo di
regolazione puo' concludere che non e' necessario
modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o
che, invece, essa deve essere modificata secondo gli
orientamenti precisati dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni
dell'organismo di regolazione e' ammesso il sindacato
giurisdizionale".



Art. 17.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 44
Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 3)

----> Vedere tabella a pag. 14 <----
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