Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 giugno 2004
Riconoscimento, al sig. Biral Gianni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza del sig. Biral Gianni, nato a Revine Lago il 3 luglio 1953, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale di «Chartered Accountant», conseguito in Sud Africa ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della funzione di revisore contabile;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Gradum Commercii Baccalaurei» conseguito il 4 maggio 1978, presso l'«Universitas Nataliensis» e del «Diploma in Accountancy», conseguito presso l'«University of Natal» in data 18 febbraio 1980;
Considerato che il richiedente e' «chartered Accountant» presso il «Chartered Accountants of South Africa» dal 22 settembre 1981 al fine dell'esercizio delle funzioni di revisore contabile ed inoltre e' «membership» del «Chartered Accountant of Scotland» dal 17 maggio 1996;
Preso atto che il richiedente ha documentato esperienza professionale svolta presso la «Ernst e Young»;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 marzo 2004;
Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Biral Gianni, nato a Revine Lago il 3 luglio 1953, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) principi contabili.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma 28 giugno 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie, indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.
 
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