Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 giugno 2004
Riconoscimento, alla sig.ra De Santa Coloma Sol, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra De Santa Coloma Sol, nata a Buenos Aires il 24 marzo 1975, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 18 settembre 1999;
Considerato che l'istante e' iscritto presso il «Ministerio de Salud de la Nacion» dal 16 luglio 2001 matricola n. 30677;
Viste le determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 27 aprile 2004;
Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificata dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 11 dicembre 2003 con validita' fino all'11 dicembre 2004 per motivi familiari;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra De Santa Coloma Sol, nata a Buenos Aires il 24 marzo 1975, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' di permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 28 giugno 2004
Il direttore generale: Mele
 
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