Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 giugno 2004
Riconoscimento, al sig. Barghouthi Mohamed Ibrahim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Barghouthi Mohamed Ibrahim nato a Kuwait (Kuwait) il 16 ottobre 1970, cittadino giordano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale giordano di ingegneria chimica ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di ingegneria chimica, conseguito presso l'Universita' Al Baath di Homs (Siria) nel marzo 1995;
Considerato inoltre che e' iscritto presso l'Associazione giordana degli ingegneri di Amman dal 10 luglio 1995;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 febbraio 2004;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata e del parere scritto in atti;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine, 3) meccanica del volo, 4) architettura navale oltre a deontologia e ordinamento professionale;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14, comma 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 89/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Perugia rinnovato in data 5 marzo 2004, con scadenza il 3 aprile 2005, per lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Barghouthi Mohamed Ibrahim nato a Kuwait (Kuwait) il 16 ottobre 1970, cittadino giordano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine, 3) meccanica del volo, 4) architettura navale oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 giugno 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.
d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.
 
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