Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2004
Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2004.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
Visto il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attivita' produttive. emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2004;
Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2004; coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attivita' lavorative;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
Decreta:
Art. 1.
1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2004, entro il giorno 20, puo' essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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