Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 luglio 2004
Definizione delle modalita' e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;
Vista la legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2004-2005, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2004/2005 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, per i quali si dispone che non sia consentita una abbreviazione di corso, avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna universita' sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. L'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al presente decreto, e' consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, a coloro i quali e' stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da almeno due anni alla data del presente decreto.
3. La prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 articolati in uno per ogni classe di laurea specialistica, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:
teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;
logica e cultura generale;
regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e legislazione sanitaria;
cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;
scienze umane e sociali.
4. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 6 ottobre 2004. Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore.
5. Sulla base dei programmi di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.
 
Art. 2.
1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.
2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
a) 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.
3. In caso di parita' di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali.
4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverra' sommando il punteggio di:
I. uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l'accesso al corso:
diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7;
diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6;
titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;
II. diploma di scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982: punti 3;
altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2;
III. attivita' professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;
IV. attivita' professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.
5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverra' sommando il punteggio di:
I. uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l'accesso al corso:
diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7;
diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6;
titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;
II. altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5;
III. attivita' professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;
IV. attivita' professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.
 
Art. 3.
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 dei decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2004
Il Ministro: Moratti
 
Allegato
PROGRAMMI PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA
SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Anno accademico 2004-2005 1) Teoria/pratica della disciplina specifica.
Accertamento delle conoscenze teorico/pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacita' di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socio-culturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilita' e l'esperienza, unite alla capacita' di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche. 2) Logica e cultura generale.
Accertamento della capacita' di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualita' comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresi' su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. 3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria.
Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico. 4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese.
Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:
matematica, epidemiologia, statistica, informatica.
Nota: E' auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese. 5) Scienze umane e sociali, scienze del management generale e sanitario.
Psicologia, pedagogia, didattica sociologica, filosofia. Management ed organizzazione.
Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della societa'.
Accertamento della capacita' di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.
 
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