Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 14 luglio 2004, n. 178
Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Definizione
1. Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato "APR", si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.
 
Art. 2.
Autorizzazione e limiti all'impiego
degli APR in dotazione alle Forze armate
1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attivita' operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'ENAV S.p.a., per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.
3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.
4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non e' sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.
 
Art. 3.
Identificazione e regime amministrativo
degli APR in dotazione alle Forze armate
1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalita' e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.
2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4414):
Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 23
ottobre 2003.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 17 novembre 2003 con pareri delle commissioni
I, III, V e IX.
Esaminato dalla commissione il 4, 9 e 10 dicembre 2003
ed il 28 gennaio 2004.
Esaminato in aula il 19 aprile 2004 e approvato il 21
aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2906):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa) in sede
deliberante il 26 aprile 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 3ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 4ª commissione il 12 maggio 2004 e
approvato, il 30 giugno 2004.
 
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