Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 30 giugno 2004, n. 177
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4323):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 1° ottobre 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 27 ottobre 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 4 novembre 2003, 28
gennaio 2004 e 4 febbraio 2004.
Esaminato in aula l'8 marzo 2004 e approvato il 16
marzo 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2842):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 marzo 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 20 aprile 2004 e 5
maggio 2004.
Relazione scritta presentata il 10 maggio 2004 (atto n.
2842/A relatore sen. Bonfietti).
Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 2004.
 
ALLEGATO
ACCORDO
TRA iL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador (qui di seguito denominati 1e Parti Contraenti); Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni Ai fini del presente Accordo: Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nei territorio dell'altra, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, purche' siano relativi ad un investimento, compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di' partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreto commerciale, ditta e avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; e f) ogni incremento del valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di una o dell'altra Parte Contraente. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente la sede principale nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "introiti" si intendono gli ammontari derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonche' qualsiasi pagamento in natura, come, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame. 6. Per "territorio" si intendono oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime'. Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (o le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. 2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.
ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Stati Terzi. 2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti, Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad una Unione Doganale od Economica, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad Accordi regionali o sub-regionali, ad un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
ARTICOLO 4
Risarcimento per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti che subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.
ARTICOLO 5 .ce, Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emessi da corti o tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verra' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello prevalente de! giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo evento sia una societa' a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, gli utili non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratti il valore delle riduzioni e le perdite del capitale. 5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta e' - o resta - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. II risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro due mesi. 7. II risarcimento comprendera' gli interessi calcolati all'EURIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse. 9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, per la relativa finalita' pubblica, il proprietario, o i suoi aventi causa, avranno diritto a riacquistare il bene. Il prezzo sara' determinato con riferimento alla data in cui e' stata operata la retrocessione, adottando gli stessi criteri di valutazione con i quali si e' proceduto a determinare l'indennita' di esproprio secondo il paragrafo 3 del presente Articolo.
ARTICOLO 6
Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati ai rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui ai paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi qualora piu' favorevole.
ARTICOLO 7
Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente risconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
ARTICOLO 8
Modalita' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tali trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.
ARTICOLO 9
Composizione di controversie tra investitori e parti contraenti Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agii investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole, previa comunicazione scritta. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita' di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in esso prevista. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle: a) alla Corte o Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il' Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato; c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.
ARTICOLO 10
Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione dei presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni dei presente Articolo. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato Terzo quale Presidente. II Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti' Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una. delle Parti Contraenti. 11 Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
ARTICOLO 11
Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
ARTICOLO 12
Applicazione di disposizioni vane 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi d'investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole. Nei caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformita' con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avra' diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4. 3. Dopo la data in cui l'investimento e' stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente che regolamenta direttamente o indirettamente l'investimento non- sara' applicata retroattivamente e l'investimento effettuato in conformita' al presente Accordo sara' di conseguenza protetto.
ARTICOLO 13
Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
ARTICOLO 14
Durata e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e restera' in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui ai precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE Di CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 25 ottobre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese ambedue i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA
DELL'ECUADOR
PROTOCOLLO Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e la protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo. 1. Disposizioni qenerali Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "investimenti" si applicano altresi' alle seguenti attivita' connesse agli investimenti: organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilita' di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche o altre strutture per la gestione degli affari; conclusione, adempimento e esecuzione di contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilita' di proprieta' di qualunque tipo ivi inclusi la proprieta' intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e di altri titoli; e acquisto di valuta per importazioni. Le "attivita' connesse" comprendono altresi', inter alia: I) la concessione di franchigie o diritti su licenza; II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti; III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di crediti e valutari; IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari; V) importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attivita' aziendali, come, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature e automobili; VI) la diffusione di informazioni commerciali; VII) lo svolgimento di studi di mercato; VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, come agenti, consulenti e distributori (come mediatori nella distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il loro servizio in tali qualita' e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali; IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicita' e contatti diretti con individui e compagnie; X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale; e XI) servizi di leasing resi nel o verso il territorio delle Parti Contraenti. 2. Con riferimento all'art. 2 a) Nella prospettiva della risoluzione delle controversie una data misura puo' essere considerata arbitraria o discriminatoria malgrado una delle Parti in disputa abbia avuto o esercitato l'opportunita' di riesame di tale misura da parte delle Corti e Tribunali amministrativi di una Parte Contraente. b) Ciascuna Parte Contraente potra' stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel proprio territorio, un accordo di investimento che regolera' gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione. c) Nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita.della produzione sui mercati nazionali ed internazionali, o che specifichi che le merci devono essere procurate localmente, o altre simili condizioni. d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione a un investimento in base al presente accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali. e) Ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sara' consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte al fine di costituire, sviluppare, gestire o fornire consulenze sulle attivita' collegate ad un investimento per il quale essi, o una Compagnia della prima Parte contraente che li impiega, hanno impegnato o stanno per impegnare una ingente quota di capitale o simili eventualita'. Alle Compagnie legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti Contraenti e che sono di proprieta' o controllate dall'altra Parte Contraente sara' permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta. 3. Con riferimento all'art. 3: a) Tutte le attivita' riguardanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonche' ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attivita' imprenditoriale ai sensi dei presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese Terzo. b) Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le proprie leggi e regolamenti e quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attivita' collegate agli investimenti di cui al, presente Accordo. 4. Con riferimento all'art. 5 Sara' considerata quale nazionalizzazione e espropriazione di un investitore di una delle Parti Contraenti un provvedimento di nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti appartenenti a una compagnia controllata dall'investitore cosi' come la sottrazione alla compagnia di risorse finanziarie o altri beni che creano ostacoli alle attivita' o in altro modo pregiudichino sostanzialmente il valore degli stessi o imponendo un carico fiscale che possa avere un effetto equivalente ad una nazionalizzazione o espropriazione. 5. In riferimento all'Articolo 9: Ai sensi dell'art. 9 (3) (b) l'arbitrato si svolgera' in conformita' ai criteri arbitrali standard della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni: a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera' nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina il Presidente dell'istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa. b) Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale arbitrale applichera' in ogni caso anche le disposizioni del presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' delle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE Di CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 25 ottobre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese ambedue i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA
DELL'ECUADOR

----> Vedere accordo in lingua inglese da pag. 15 a pag. 27 <----
 
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