Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2004
Istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni di Cristoforo Colombo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la propria direttiva in data 20 febbraio 2004 con la quale, su proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, della regione Liguria e del Comitato tricolore per gli italiani nel Mondo - Delegazione regione Liguria, e' stata indetta la «Giornata nazionale di Cristoforo Colombo» per promuovere le iniziative celebrative della figura storica di Cristoforo Colombo;
Considerate, inoltre, le iniziative intraprese dal «Comitato nazionale Colombo» per la celebrazione del navigatore genovese Cristoforo Colombo, protagonista dell'impresa che condusse alla scoperta del continente americano il 12 ottobre 1492;
Visto, in particolare, l'art. 2 della citata direttiva, che istituisce il Comitato per la promozione ed il coordinamento delle predette iniziative celebrative;
Ritenuta la necessita' di provvedere a disciplinare la composizione, i compiti ed i criteri di operativita' del citato Comitato;
Sulla proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo e del Ministro per gli italiani nel Mondo;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Comitato nazionale per le celebrazioni di Cristoforo Colombo, di seguito denominato «Comitato», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, e' cosi' composto:
presidente: on. dott. Claudio Scajola;
componenti:
il Ministro per gli italiani nel Mondo o un suo rappresentante;
il Ministro degli affari esteri o un suo rappresentante;
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un suo rappresentante;
il Ministro per i beni e le attivita' culturali o un suo rappresentante;
il Ministro delle comunicazioni o un suo rappresentante;
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo rappresentante;
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza - Segretario del Consiglio dei Ministri o un suo rappresentante;
il presidente della regione Liguria o un suo rappresentante;
il presidente della provincia di Genova o un suo rappresentante;
il sindaco di Genova o un suo rappresentante;
il segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero;
due componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
il delegato per la regione Liguria del «Comitato tricolore per gli italiani nel Mondo»;
il presidente del «Comitato nazionale Colombo».
2. Qualora lo ritengano opportuno, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati possono designare, quali ulteriori componenti del Comitato, un loro rappresentante.
3. Il presidente del Comitato designa il segretario del Comitato, individuandolo fra i consiglieri, i dirigenti, i consulenti o gli esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Per l'ottimale svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 2, il presidente del Comitato, sentito il Comitato stesso, puo' istituire:
a) una commissione scientifica, composta da non piu' di trenta membri;
b) una commissione organizzativa, composta da non piu' di 30 membri;
c) una segreteria generale, a supporto delle funzioni svolte dal segretario del Comitato, composta da un massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 2.
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) valutazione ed approvazione delle iniziative proposte, che possono essere avviate anche antecedentemente alla data del 12 ottobre, individuando quelle per le quali si reputa opportuno chiedere l'alto patronato del Presidente della Repubblica;
b) predisposizione del programma annuale delle iniziative, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) valutazione ed approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma, proposte dalle amministrazioni dello Stato nonche' da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni o altri organismi pubblici e privati;
d) comunicazione ed informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale ed internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;
e) individuazione, anche tramite un concorso nazionale di idee, di un apposito logo che caratterizzi, in maniera tipica ed esclusiva, le iniziative celebrative approvate dal Comitato;
f) determinazione delle condizioni e delle modalita' di utilizzo del logo di cui alla precedente lettera e);
g) promozione di carte-valori postali commemorative di Cristoforo Colombo o celebrative della «Giornata nazionale»;
h) realizzazione ed aggiornamento di uno specifico sito Internet quale punto di riferimento per la documentazione relativa alla vita ed alle opere del navigatore genovese nonche' per la diffusione delle iniziative celebrative;
i) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle varie iniziative celebrative;
j) analisi dell'impatto economico, sociale e culturale delle varie iniziative, per promuovere l'eventuale riconoscimento del 12 ottobre quale festivita' nazionale nonche' per valutare l'opportunita' e la convenienza di istituire una «Fondazione per le celebrazioni di Cristoforo Colombo»;
k) sviluppo e coordinamento dei necessari accordi con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con la regione Liguria, con la provincia di Genova, con il comune di Genova, con l'Autorita' portuale di Genova e con gli altri enti pubblici o privati comunque coinvolti, per promuovere la realizzazione di un monumento dedicato a Cristoforo Colombo.
 
Art. 3.
1. Il Comitato ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dispone, altresi', di un ufficio di rappresentanza in Genova, sede storica delle celebrazioni colombiane, presso la locale prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
2. Il Comitato si riunisce, di norma, ogni bimestre e, comunque, ogni volta che il suo presidente ne ravvisi la necessita'.
3. Il Comitato puo' essere, di volta in volta, integrato da un rappresentante delle amministrazioni, enti, istituti od organismi proponenti.
4. Gli oneri relativi a ciascuna iniziativa celebrativa sono a carico del rispettivo proponente. A tal fine ogni progetto di iniziativa deve essere corredato, fra l'altro, da una scheda tecnica concernente la copertura finanziaria.
5. L'attivita' svolta dal Comitato puo' essere finanziata anche mediante contributi, di fonte pubblica o privata, finalizzati alla promozione ed al coordinamento delle iniziative celebrative.
 
Art. 4.
1. Ai membri del Comitato e delle relative strutture di supporto, in caso di svolgimento delle funzioni fuori dalla propria sede di residenza, compete il trattamento economico di missione. Per gli estranei alla pubblica amministrazione si fa riferimento al trattamento spettante ai dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni dello Stato. I relativi oneri, unitamente a quelli di funzionamento del Comitato e delle strutture di supporto, gravano sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del centro di responsabilita' amministrativa «Segretariato generale».
Il presente provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 23 giugno 2004
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Scajola
Il Ministro per gli italiani nel Mondo
Tremaglia
 
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