Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2004 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 aprile 2004
Primo programma delle opere strategiche - legge n. 448/2001 - Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale linea a 380 kV «S. Fiorano (I) - Robbia (CH)» in doppia terna di interconnessione Italia-Svizzera. (Deliberazione n. 9/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico sulle acque e impianti elettrici n. 1775 dell'11 dicembre 1933;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 342, recante «Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica», che, all'art. 9 stabilisce l'inamovibilita' delle opere in progetto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, ed in particolare l'art. 1-sexies, comma 7, che prevede che «le norme del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004»;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare: l'art. 2 che attribuisce, tra l'altro, la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione», e l'art. 13 relativo agli insediamenti produttivi ed alle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, che prevede che tali attivita' vengano svolte di concerto con il Ministero delle attivita' produttive;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti per potenziare l'interconnessione con i Paesi confinanti, superando le attuali limitazioni agli scambi di energia, il tratto italiano della linea 380 kV in doppia terna S. Fiorano-Robbia (Svizzera);
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la sentenza n. 303, del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Vista la nota n. 95 del 23 febbraio 2004, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, nell'ambito degli interventi per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, la relazione istruttoria sulla «Linea a 380 kV S. Fiorano (Italia) - Robbia (Svizzera) in doppia terna di interconnessione Italia-Svizzera» con la proposta dell'approvazione del progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, con prescrizioni, della tratta italiana dell'elettrodotto in questione;
Vista la nota n. 248897, del 24 febbraio 2004, con la quale il Ministero delle attivita' produttive comunica di condividere gli esiti istruttori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che l'intervento e' compreso fra quelli riportati nell'Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Lombardia stipulata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003;
Tenuto conto che, ai sensi della delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002, n. 143, al progetto in argomento e' stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) D37B04000020004;
Tenuto conto che, con nota del 28 aprile 2004, il Presidente della regione Lombardia ha formulato l'intesa ai sensi del citato decreto legislativo n. 190/2002;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico ed infrastrutturale:
che l'intervento consiste nella realizzazione di un elettrodotto a 380 kV in doppia terna, che dipartendosi dalla stazione elettrica di S. Fiorano, sita nel comune di Sellero, raggiunge, dopo un percorso di 42,3 km circa, il confine di Stato nei pressi dell'area doganale di Poschiavino, in comune di Tirano, ove si colleghera' all'elettrodotto svizzero che dopo 15 km circa termina nella stazione elettrica di Robbia; l'opera in oggetto permettera' di realizzare i seguenti collegamenti elettrici: linea a 380 kV Gorlago - Robbia, attualmente gia' autorizzata e realizzata nel tratto da Gorlago a S. Fiorano e da realizzare da S. Fiorano a Robbia ed, in affiancamento sulla stessa palificata, linea a 380 kV S. Fiorano - Robbia;
che l'opera si sviluppa interamente nella regione Lombardia, interessando in provincia di Brescia i comuni di Sellero, Cedegolo, Cevo, Berzo Demo, Sonico, Edolo, Malonno, Corteno Golgi, nonche' la Comunita' Montana della Valcamonica, il Parco Regionale dell'Adamello ed in provincia di Sondrio i comuni di Tovo di S. Agata, Lovero, Sernio, Tirano, Villa di Tirano, nonche' la Comunita' Montana Valtellina di Tirano;
che le caratteristiche elettriche dell'elettrodotto sono le seguenti:
Frequenza nominale - 50 Hz;
Tensione nominale - 380000 V (380 kV);
Intensita' di corrente nominale - 1500 A (per fase);
Potenza nominale - 1000 MVA (per terna);
che il suddetto intervento, che costituisce un lotto unico, rientra negli interventi di potenziamento dell'interconnessione con l'estero della rete elettrica di trasmissione nazionale, realizzando un notevole rinforzo tra le infrastrutture energetiche del Nord Italia, ed in specie della regione Lombardia, con quelle del centro Europa;
sotto l'aspetto procedurale e amministrativo:
che l'intervento e' compreso nel «Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale», la cui versione piu' aggiornata 2003-2005 e' stata deliberata dal consiglio di amministrazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. il 29 gennaio 2003 ed inviata al Ministero delle attivita' produttive in data 30 gennaio 2003;
che il tracciato dell'elettrodotto in questione e' stato oggetto di uno specifico Accordo di programma sottoscritto congiuntamente il 24 giugno 2003 dal Ministero delle attivita' produttive, regione Lombardia, GRTN, province di Sondrio e Brescia, Comunita' Montane della Valcamonica e della Valtellina di Tirano, Parco dell'Adamello e comuni interessati e che tale accordo si riferisce ad un programma di interventi da attuare per fasi successive, finalizzato alla razionalizzazione della rete di trasmissione della Lombardia nord-orientale, convenendo quindi i soggetti sottoscrittori sulla soluzione di progetto presentata per l'elettrodotto in esame, che rappresenta la prima fase del programma;
che il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (GRTN), in qualita' di soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, ha trasmesso, con nota n. AD/P2003000227 del 18 settembre 2003, il progetto in questione alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attivita' produttive;
che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, e' stata indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Conferenza di servizi a carattere istruttorio, articolata in due sedute avvenute in data 13 ottobre 2003 e 18 dicembre 2003 e di cui sono stati redatti appositi verbali (Ministero infrastrutture e trasporti prot. n. GC/STM/54, del 2 febbraio 2004, e n. GC/STM/66 del 9 febbraio 2004);
che il GRTN ha dato comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002;
che il progetto dell'opera in esame ha acquisito i seguenti pareri e autorizzazioni:
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dei beni e attivita' culturali ha espresso giudizio positivo di compatibilita' ambientale con prescrizioni ambientali e paesaggistiche con decreto DEC/DSA/2004/109 del 18 febbraio 2004, che conclude un procedimento di VIA avviato su istanza del GRTN alla fine del 2001;
la regione Lombardia con delibera di giunta n. VII/16375 del 13 febbraio 2004, sentiti gli enti territorialmente interessati, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto, anche sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, condizionato al rispetto del citato Accordo di programma e alle prescrizioni contenute nel parere regionale formulato nell'ambito della procedura di VIA con delibera di giunta regionale n. VII/13949 del 1° agosto 2003, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della sopra citata D.G.R.;
che, nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i pareri e/o consensi e/o prescrizioni degli altri Enti e Amministrazioni interessate, richiesti dal GRTN, con nota n. AD/P2003000232 del 23 settembre 2003 tra i quali, in particolare: del Ministero dei beni e delle attivita' culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, del Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale energia e risorse minerarie, del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, del Ministero della difesa - Comando reclutamento e forze di complemento della Lombardia, dell'Ente nazionale aviazione civile S.p.a.;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, illustrando le motivazioni in caso di mancato recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli Enti e dalle Amministrazioni interessate;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni finalizzate alla risoluzione delle interferenze, in relazione alle osservazioni pervenute al programma delle stesse interferenze dai relativi Enti gestori, illustrando le motivazioni in caso di mancato recepimento delle osservazioni espresse; sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, e' il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; sotto l'aspetto finanziario:
che il costo dell'intervento e' stimato in 23 milioni di euro;
che l'elettrodotto in questione si configura come una infrastruttura strategica per l'approvvigionamento energetico e che i costi di realizzazione sono finanziati mediante la tariffa sulla rete di trasporto dell'energia elettrica, come da normativa specifica di settore;
che nell'ambito del programma europeo TEN (Trans European Network), il GRTN ha richiesto ed ottenuto il finanziamento al 50%, da parte della Commissione europea, delle attivita' di progettazione;
che il progetto in questione e' inserito nel cosiddetto «Quick Start Program» (programma di avviamento rapido dei progetti prioritari), di cui alla Comunicazione della Commissione europea al Consiglio dell'11 novembre 2003;
Delibera: 1. Approvazione progetto.
1.1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 190/2002, ed in particolare degli articoli 13 e 16, e' approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e condivise dal Ministero delle attivita' produttive, il progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto a 380 kV S. Fiorano-Robbia, in doppia terna, di interconnessione Italia-Svizzera - tratta in territorio italiano - tra la stazione elettrica di S. Fiorano e il confine svizzero (loc. Poschiavino) ed e' riconosciuta la compatibilita' ambientale dell'opera.
1.2. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle opere e di tutte le attivita' previste nel progetto approvato. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
1.3. Le opere autorizzate hanno carattere di inamovibilita' ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 marzo 1965.
1.4. I termini di inizio e fine delle espropriazioni e dei lavori sono fissati, rispettivamente, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera sulla G.U.R.I. per l'inizio e trentasei mesi per la conclusione.
1.5. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nel medesimo allegato 1 e sono relative alla fase di esercizio.
1.6. E' altresi' approvato il programma della risoluzione delle interferenze, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e condivise dal Ministero delle attivita' produttive, riportate nel sopra citato allegato 1. 2. Clausole finali.
2.1. Il soggetto aggiudicatore e' individuato nel Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., il quale, in accordo alle previsioni della vigente normativa relativa all'ordinamento del settore elettrico, puo' procedere all'affidamento della titolarita' delle opere, comprensiva della realizzazione delle stesse. In tal caso il titolare subentrera' ad ogni effetto del presente provvedimento.
2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione di tutta la documentazione afferente il progetto approvato con la presente delibera.
2.3. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'esecuzione dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero e al Ministero delle attivita' produttive sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1, nonche' sul rispetto delle altre indicazioni di cui allo stesso.
2.4. La verifica delle restanti prescrizioni, ove non diversamente specificato nelle stesse, sara' effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive.
2.5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
2.6. Il codice unico di progetto (CUP) D37B04000020004, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera CIPE n. 143/2002, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.
Roma, 29 aprile 2004
Il Presidente: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 21 giugno 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 400
 
Allegato 1
SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE
Linea a 380 kV «S. Fiorano (Italia) - Robbia (Svizzera)» in doppia terna di interconnessione Italia-Svizzera. Prescrizioni ambientali.
1) Sara' data attuazione all'Accordo di programma (AdP) sottoscritto presso il Ministero delle attivita' produttive in data 24 giugno 2003 e relativa Appendice, con particolare riferimento al cronoprogramma dei lavori, ai tempi di dismissione/riordino e smantellamento di quelle linee elettriche esistenti che dovranno essere oggetto di specifica progettazione di razionalizzazione. La non ottemperanza agli obblighi di cui all'Accordo di programma sopra citato, comportera' le conseguenze di legge, fatti salvi comunque i successivi accordi che potranno essere perfezionati.
2) Sara' demolito l'elettrodotto a 220 kV «Sondrio - Robbia», transitante nei pressi del Santuario della Madonna di Tirano e della chiesa di S. Perpetua.
3) Verra' interrato l'elettrodotto a 132 kV n. 408 «Villa di Tirano - Campocologno», transitante nei pressi del Santuario della Madonna di Tirano e della chiesa di S. Perpetua.
4) Verra' verificata la possibilita' d'interramento dell'elettrodotto a 132 kV n. E027 «Villa di Tirano - Campocologno», nel tratto dal sostegno n. 15 al sostegno n. 24, transitante nei pressi del Santuario della Madonna di Tirano e della chiesa di S. Perpetua.
5) Dovra' essere finanziato, in accordo con l'Ente Parco Adamello, un progetto di monitoraggio/rinforzo sull'avifauna, con particolare riferimento a tetraonidi, rapaci diurni e notturni, e sui mammiferi, che comprenda miglioramenti ambientali e interventi sperimentali per favorire la mobilita' della fauna selvatica. In sede di redazione del progetto esecutivo.
6) Il progetto esecutivo sara' presentato al Comitato di sorveglianza dell'AdP e dovra' risolvere le seguenti problematiche, anche mediante ulteriore confronto con i rappresentanti degli Enti territoriali, con particolare riferimento a:
6.1) ubicazione dei sostegni della nuova linea elettrica. In proposito i sostegni dovranno essere ubicati sul territorio in aree geologicamente idonee, individuate sulla base di approfondite indagini di tipo idraulico, idrogeologico e valangologico. Tali indagini dovranno esaminare i dissesti esistenti ed a tale scopo, in fase di analisi, dovra' essere consultata la documentazione prodotta dall'Autorita' di Bacino del fiume Po («Piano stralcio per l'assetto idrogeologico) e dalla regione Lombardia (Carta inventario dei dissesti», «archivio dati storici», «Carta di localizzazione probabile delle valanghe»), nonche' gli studi geologici comunali esistenti, predisposti ai sensi dell'art. 2 della l.r. 24 novembre 1997, n. 41.
6.2) limitazione, ove tecnologicamente possibile, dell'altezza dei sostegni, cosi' da evitare la colorazione bianco/arancio del terzo sommitale, ricercando anche soluzioni tecnologicamente piu' avanzate per evidenziare l'ingombro verticale dell'infrastruttura;
6.3) limitazioni alle possibilita' di esbosco e dei popolamenti forestali di terreni interessati dall'infrastruttura, causa i limiti operativi in tal senso determinati dalla stessa e fornire di conseguenza le soluzioni progettuali piu' appropriate per non limitare il governo del bosco. Nel contempo andra' garantita la viabilita' forestale con funzioni anche antincendio;
6.4) valutazione delle potenziali interferenze con il progetto della nuova strada S.S. 38 della Valtellina e con quant'altro previsto in piani e programmi redatti a livello locale;
6.5) a tutela della Chiesa di Santa Perpetua in Comune di Tirano l'ubicazione dei sostegni dovra' essere il piu' lontano possibile dalla Chiesa e dall'abitato;
6.6) per quanto concerne i campi elettrici e magnetici saranno analizzate in modo specifico le situazioni di interferenza del tracciato con i centri abitati, in particolare quella del comune di Villa di Tirano, attraverso simulazioni modellistiche che riproducano il campo di induzione magnetica generato dal nuovo elettrodotto lungo sezioni verticali ed ortogonali all'asse della linea. Cio' per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente nonche' il rispetto dell'obiettivo di qualita' di 3 \mu T previsto per i nuovi elettrodotti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 attuativo dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). I risultati delle analisi e simulazioni saranno prese a riferimento per la definizione del Piano di Monitoraggio di cui al citato D.P.C.M.
6.7) ai fini della stima dell'impatto complessivo saranno valutati i campi elettrici e magnetici preesistenti, analizzando la situazione in modo specifico cosi' come richiesto al precedente punto 6.6), in particolare per quanto riguarda il tratto di linea di progetto che corre parallelamente all'esistente linea 380 kV doppia terna S. Fiorano - Edolo;
6.8) saranno definite puntualmente le opere e le misure per risolvere le eventuali situazioni di criticita' dove non puo' essere garantito il rispetto dei limiti e dell'obiettivo di qualita' gia' richiamati, valutando anche la possibilita' di interrare tratti della nuova linea elettrica.
7) In prossimita' dell'abitato di Cortenedolo, saranno posizionati due soli sostegni in corrispondenza dei vertici V27 e V28, posti rispettivamente alla quota di circa 800 m e 1000 m, evitando l'inserimento di ulteriori sostegni di sospensione, al fine di limitare l'impatto visivo ai soli conduttori.
8) In prossimita' della chiesa di S. Lorenzo, verranno posizionati due soli sostegni in corrispondenza dei vertici V13 e V14, posti rispettivamente alla quota di circa 900 m e 850 m, evitando l'inserimento di ulteriori sostegni di sospensione, al fine di limitare l'impatto visivo ai soli conduttori.
9) In fase di progetto esecutivo, da inviare alle competenti Soprintendenze territoriali, verranno considerati i seguenti aspetti:
9.1) l'altezza dei sostegni dovra', ove tecnologicamente possibile, essere limitata, e dovranno essere evitate colorazioni bianco/arancio del terzo sommitale, nonche' dovranno essere adottate verniciature mimetiche per i sostegni armonizzandoli in funzione delle caratteristiche del paesaggio attraversato;
9.2) a tutela della Chiesa di Santa Perpetua in comune di Tirano, l'ubicazione dei sostegni, dovra' essere tale da minimizzare l'impatto visivo dai siti di maggiore fruizione;
9.3) dovra' essere mantenuta inalterata la rete dei filari e delle siepi interpoderali presenti lungo i fondovalle;
9.4) in presenza di particolari criticita' in prossimita' di emergenze storico-culturali, si dovra' prevedere l'opportunita' di piantumazione di essenze vegetali ad alto fusto, li' dove le condizioni pedologiche ed ambientali lo permettano, atte alla costituzione di quinte arboree che favoriscano l'assorbimento visivo dei sostegni. In fase di progetto esecutivo questi interventi, insieme a quelli di verniciatura, dovranno essere presentati preliminarmente alle Soprintendenze territorialmente competenti;
10) In merito alla variante oggetto delle pubblicazioni del 29 ottobre 2003 in ambito di procedura VIA si terra' conto di quanto segue:
10.1) la tutela della vegetazione esistente dovra' essere rispettata attraverso l'adozione di sostegni piu' alti, in modo da mantenere il franco minimo dalla chioma degli alberi sottostanti, la verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
10.2) per quanto concerne i dissesti di versante in corrispondenza del valico che si trova tra Motto della Scala e Cima Cadi, in fase di progettazione esecutiva dovra' essere effettuato uno studio di compatibilita' degli interventi con lo stato di dissesto esistente o potenziale; ove si renda necessario, preventivamente alla costruzione dell'opera, dovranno essere realizzati idonei interventi di riassetto idrogeologico finalizzati a garantire la stabilita' dell'infrastruttura. La verifica dell'attuazione di quanto prescritto viene demandata alle competenti strutture regionali, previo eventuale parere di competenza da parte dell'Autorita' di bacino del fiume Po.
11) Per assicurare il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di zone boscate, potranno essere impiegati sostegni, in casi eccezionali e localizzati, piu' alti rispetto a quanto previsto nel progetto presentato.
12) Si dovra' verificare che il franco minimo proposto sia idoneo per l'attraversamento delle zone boscate anche in caso di sovraccarico della linea, tenuto conto dell'importanza di tale franco sia per la continuita' della funzionalita' della linea sia per la salvaguardia fisica del patrimonio boschivo e ambientale attraversato.
13) Dovra' essere condotto uno studio acustico di approfondimento, con particolare riferimento alle peggiori condizioni atmosferiche (nebbia o pioggia leggera), finalizzato all'individuazione di eventuali recettori sensibili. In caso di superamento dei limiti di rumorosita' presso tali eventuali recettori, dovranno essere effettuati, a carico del Soggetto aggiudicatore, interventi di mitigazione con infissi antirumore nel rispetto dell'architettura degli edifici e con il consenso e la piena soddisfazione dei proprietari. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
14) Verranno eseguite indagini archeologiche preventive, da definirsi dopo l'elaborazione del progetto esecutivo. Esse consisteranno in ricognizioni di superficie tese all'individuazione di rocce istoriate e di resti archeologici e in sondaggi stratigrafici esplorativi, che si rendessero necessari in aree ritenute a rischio a seguito delle suddette ricognizioni, in corrispondenza dei tralicci e di eventuali opere di cantiere. Le indagini preventive saranno sottoposte all'esame della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia. Nella fase di realizzazione delle opere.
15) Lungo la nuova linea elettrica ed il suo intorno andra' evitato il taglio a raso limitandosi ad effettuare i lavori di diradamento alle sole chiome (ove necessario), mantenendo la fascia di vegetazione spontanea presente. Tutte le piante da abbattere dovranno essere preventivamente contrassegnate da parte di un professionista abilitato ed il legname dovra' essere esboscato su strada. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
16) Sara' presa in considerazione l'eventuale riconversione delle piste di cantiere, utilizzate per raggiungere i punti di ubicazione dei sostegni, in strada forestale, laddove possibile, limitrofa alla linea in progetto, al fine di consentire l'attivita' della selvicoltura e l'eventuale manutenzione della linea. Le scarpate stradali andranno stabilizzate mediante interventi di ingegneria naturalistica ed il tracciato di dettaglio andra' concordato con le comunita' montane interessate.
17) A seguito delle demolizioni degli elettrodotti i ripristini verranno effettuati a regola d'arte ed in modo tale da consentire nuovamente il corretto uso del suolo, ricolmando le buche ottenute dallo sradicamento dei vecchi sostegni e rimboschendo le fasce di bosco eliminate con la demolizione delle vecchie linee mediante la posa a dimora di piantine delle specie piu' rappresentate nelle zone interessate. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
18) Il re-impianto degli esemplari delle specie accantonate e di quelli da impiantare ex-novo, avverra' secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneita' ponendo a dimora individui di 5-10 anni di eta' assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Andranno impiegate specie idonee per interventi di ingegneria naturalistica (palificate vive, coperture diffuse fascinate, ecc.) ai fini del consolidamento di particolari punti di vulnerabilita'; ai fini della promozione della biodiversita' genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde, si fara' ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorita' a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone (si faccia riferimento al manuale ANPA - Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - e Comitato per la lotta alla siccita' e desertificazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 1997, Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1998 «Propagazione per seme di alberi ed arbusti della flora mediterranea» - Roma 2001 e al Capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero dell'Ambiente); la prescrizione e' sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
19) La temporizzazione degli interventi di cantiere dovra' tenere in considerazione i periodi riproduttivi delle specie prioritarie stanziali nei pressi dei siti a maggior interesse faunistico, concentrando quindi le operazioni di cantiere nell'intervallo agosto-gennaio. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
20) Saranno limitate le attivita' di volo in elicottero, finalizzate alla messa in opera dei conduttori e delle corde di guardia, sorvolando le pareti rocciose di fondovalle al di fuori del periodo riproduttivo delle specie avifaunistiche inserite nell'Allegato I della Direttiva regionale «Uccelli». La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
21) Stante la necessita' dell'armonizzazione tra l'operativita' della realizzazione dell'elettrodotto e l'applicazione pratica delle prescrizioni 19) e 20) di cui sopra sono consentite deroghe ed adeguamenti alle stesse su parere vincolante dell'Ente Parco dell'Adamello. Il Soggetto aggiudicatore e l'Ente Parco definiranno opportune opere di compensazione atte alla protezione ed al reinserimento dell'avifauna tipica.
22) Verranno eseguiti lavori di scavo archeologico e di assistenza in corso d'opera per la posa dei tralicci in aree considerate a rischio sulla base dei risultati delle indagini preliminari di cui al punto 14). Nella fase realizzativa resta comunque fatto salvo l'obbligo di ottemperare alle disposizioni della vigente legge di tutela decreto legislativo n. 490/1999 che prevede in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti, l'immediata sospensione dei lavori e la tempestiva comunicazione alla Soprintendenza archeologica competente per il territorio.
23) I sostegni della linea saranno possibilmente posizionati dove il bosco e' piu' diradato o al piu' in zone a bosco misto di latifoglie meno sensibili alle opere di taglio. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
24) Le aree di cantiere, deposito materiali e carpenterie saranno localizzate esternamente alle aree tutelate e ai S.I.C. e alle aree vincolate e di maggior fruizione visiva. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
25) Le aree oggetto dei lavori dovranno essere ripristinate a verde, vale a dire inerbite e cespugliate, e dove necessario, occorrera' realizzare la sistemazione del terreno con opere di ingegneria naturalistica per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi. La piantumazione dovra' prevedere l'impiego di specie vegetali autoctone ad elevata facilita' di attecchimento e a minima manutenzione. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.
Tecniche in sede di redazione del progetto esecutivo.
26) Entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di efficacia della delibera di approvazione, la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. dovra' presentare al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Lombardia, a norma dell'art. 116 del predetto regio decreto n. 1775/1933, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle opere in questione.
27) Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita' alle norme tecniche di settore, in particolare a quanto riportato al decreto Ministero lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto n. 457/98 in data 17 dicembre 1998, nonche' in osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
28) In relazione al posizionamento dei sostegni, in fase di progettazione esecutiva, dovra' essere effettuato uno studio di compatibilita' degli interventi con lo stato di dissesto esistente o potenziale; ove si renda necessario, preventivamente alla costruzione dell'opera, dovranno essere realizzati idonei interventi di riassetto idrogeologico, finalizzati a garantire la stabilita' dell'infrastruttura. La verifica dell'attuazione di quanto prescritto viene demandata alle competenti strutture regionali, previo eventuale parere di competenza da parte dell'Autorita' di bacino del fiume Po.
29) I terreni di fondazione dei tralicci dovranno essere oggetto di indagini in sito al fine di determinare le loro caratteristiche geotecniche e geomeccaniche, che costituiscono dati essenziali per consentire la scelta delle migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori.
30) il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e' obbligato al rispetto delle disposizioni previste nella circolare Comando Squadra Aerea - Stato Maggiore, protocollo SQA-133/8373/01 in data 20 marzo 2001 «Rappresentazione cartografica delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea», nei confronti della competente autorita' militare e dell'Enav S.p.a.
Raccomandazioni ambientali nella fase di esercizio.
31) Si raccomanda che i comuni territorialmente competenti non consentano nei loro atti pianificatori e/o autorizzativi trasformazioni edilizie finalizzate alla realizzazione di fabbricati destinati ad uso civile, nelle fasce di territorio con valori dell'intensita' di induzione magnetica superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente al momento della realizzazione. Programma interferenze.
32) Il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dovra' inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze con le opere esistenti, ai seguenti enti:
Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale della Lombardia;
Agenzia interregionale per il fiume Po - Ufficio di Mantova;
ANAS S.p.a. Compartimento per la viabilita' della Lombardia;
R.F.I. Rete ferroviaria italiana S.p.a. - Direzione manutenzione - Direzione compartimentale infrastruttura - Milano;
Edison S.p.a. - Milano;
AEM Milano S.p.a.;
Enel Produzione S.p.a.;
Terna S.p.A. - Business Unit Milano;
F.N.M.E. Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a.;
Amministrazioni provinciali per l'attraversamento delle strade provinciali;
Amministrazioni comunali.
Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.
33) Nei confronti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po - Ufficio di Cremona il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dovra' presentare il progetto esecutivo di cui sopra al fine di regolamentare l'attraversamento del corso d'acqua di competenza, in particolare:
33.1) verra' data all'Ufficio di Cremona dell'AiPo comunicazione scritta di inizio lavori in fregio al fiume Adda in comune di Tirano;
33.2) i sostegni verranno posti alla distanza minima di 10.0 m dalle opere idrauliche, dalle sponde o dai manufatti idraulici, tale distanza va calcolata dal piede di campagna dei rilevati arginali e comunque verificata in sede di sopralluogo congiunto;
33.3) la quota minima di attraversamento aereo della sommita' delle opere idrauliche in genere sia non inferiore ai 7.0 m;
33.4) le eventuali opere a terra ricadenti in fascia A e/o B verranno verificate ai sensi delle vigenti norme di attuazione del Piano stralcio dell'assetto idrogeologico dell'Autorita' di bacino del fiume Po di Parma;
33.5) la GRTN attuera' durante i lavori ogni provvedimento che l'Ufficio operativo in questione riterra' opportuno adottare ai tini del buon regime idraulico del corso d'acqua, per la salvaguardia delle proprieta' demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumita';
33.6) venga eseguito ogni ripristino che si rendesse necessario in conseguenza dei lavori autorizzati, sia per i manufatti idraulici che per le altre proprieta' demaniali;
33.7) dovra' inoltre assicurare la disponibilita', per motivate ragioni e soprattutto per quelle di sicurezza, di prendere in esame eventuali varianti al tracciato realizzato, salvo le necessarie autorizzazioni. Il pagamento dell'eventuale spostamento sara' definito secondo le vigenti disposizioni in materia.
34) Nella fase di realizzazione delle opere, gli oneri per eventuali lavori di modifica di linee telefoniche e di linee elettriche di media e bassa tensione che interferiscono con l'elettrodotto in costruzione, ai sensi dell'art. 127 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, saranno a carico del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
 
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