Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 giugno 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Liza Buezo Carmen Amelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla 1egge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza sig.ra Liza Buezo Carmen Amelia nata a Lima (Peru) l'8 agosto 1971, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogada conseguito presso l'«Universidad Femmina del Sagrato Corazon» di Lima (Peru) in data 17 dicembre 1998 e rilasciato il 28 dicembre 1998, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente e' iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 26 febbraio 1999;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Considerato che la sig.ra Liza Buezo possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 17 dicembre 2002, rinnovato il 4 novembre 2003 con validita' fino al 31 dicembre 2004 per motivi di studio;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Liza Buezo Carmen Amelia, nata a Lima (Peru) 1'8 agosto 1971, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1988. Al fine dell'iscrizione stessa il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della dichiarazione provinciale del lavoro relativa al rientro delle quote su indicate.
 
Art. 3.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 25 giugno 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile; 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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