Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 giugno 2004
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana. (Decreto n. 2085).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 23 aprile 2004, n. 46, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 296/03/BIS C.T. in data 18 maggio 2004 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Sicilia comunicato con nota dell'Assessorato trasporti n. 397 del 3 giugno 2004;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 10 luglio al 31 agosto 2004 e' vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.
 
Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassengo previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
e) veicoli appartenenti a proprietari o locatari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nell'elenco degli utenti della fornitura di energia elettrica. Il comune di Favignana provvedera' al rilascio dell'apposita attestazione, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;
f) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o extra alberghieri;
g) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
h) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
i) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
l) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni sull'isola in strutture attrezzate (campeggi) e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno.
 
Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
 
Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.
 
Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 16 giugno 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 69
 
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