Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 2 luglio 2004, n. 164
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalita' dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalita' dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4963):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (Lunardi) e dal Ministro dell'economia e delle
finanze (Tremonti), il 5 maggio 2004.
Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede
referente, il 6 maggio 2004 con pareri delle commissioni I
e V e del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente,
l'11, 12, 13 e 19 maggio 2004.
Esaminato in aula il 24 maggio 2004 ed approvato il 16
giugno 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2989):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 17 giugno 2004 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 13ª e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 22 giugno 2004.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il
22 e 29 giugno 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 30 giugno 2004.

Avvertenza:
Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
104 del 5 maggio 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 30.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 113

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana";
al comma 2, le parole da: "con decreto" fino a: "sessanta" sono sostituite dalle seguenti: ", sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, il comune di Parma e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato contenente gli ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori interessati, con particolare riferimento ai collegamenti con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonche' le attivita' convegnistiche e istituzionali funzionali all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Per ulteriori interventi a favore del comune di Parma e' autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per l'anno 2004, di cui euro 16.000.000 per il potenziamento, l'adeguamento e il telerilevamento del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, e il potenziamento del trasporto individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, euro 3.500.000 per il potenziamento e l'adeguamento delle isole ecologiche e la realizzazione di un progetto di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per attivita' convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, iscritta sul fondo unico "investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004.
2. Con successivo accordo di programma, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Emilia-Romagna e il comune di Parma, sono individuati gli specifici interventi, le modalita' di esecuzione e di trasferimento delle risorse".
 
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