Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 giugno 2004
Modalita' e termini che gli enti locali devono rispettare per accedere alla ripartizione del fondo, di cui all'art. 225, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed istituito con decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che detta le modalita' della liquidazione e del pagamento della massa passiva rilevata dagli organi straordinari della liquidazione nel corso della procedura prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati;
Visto il comma 12 del citato art. 256 che prevede, nel caso di insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, che il Ministro dell'interno possa stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato;
Visto l'art. 255, comma 4, del testo unico il quale indica le modalita' di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati;
Visto l'art. 255, comma 5 del testo unico in base al quale il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario e le eventuali disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'art. 256, nonche' nei casi di cui al comma 12 del medesimo art. 256;
Visto il citato comma 5 dell'art. 255 in base al quale devono essere definiti con decreto del Ministro dell'interno, i parametri e le modalita' per l'utilizzazione del fondo costituito come sopra descritto con priorita' nell'assegnazione agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4;
Visto il decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001, che ha istituito il fondo ai sensi del comma 5 dell'art. 255 del citato testo unico fissando i parametri e le modalita' per l'assunzione di mutui integrativi;
Visto l'art. 4 del citato decreto che per la ripartizione del fondo stabilisce che la richiesta di accesso deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale;
Visto l'art. 5 in base al quale la disponibilita' del Fondo e' da stabilirsi al 31 dicembre di ogni anno e fissa al 30 giugno 2001 la disponibilita' del fondo per l'anno 2001;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, che consente di continuare a finanziare con mutui il risanamento degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Considerato che il fondo per l'anno 2001 e' stato ripartito fra gli enti richiedenti e legittimati;
Atteso che per procedere alla istituzione e conseguente ripartizione del fondo relativo all'anno 2002 occorre disciplinare le modalita' e i termini che gli enti locali devono rispettare per accedere alla ripartizione del suddetto fondo;
Decreta:
Art. 1.
Accesso al fondo
Le richieste di accesso al fondo per l'anno 2002 devono essere inoltrate entro il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita' gia' indicate nell'art. 4 del decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001.
L'accesso al fondo e' da intendersi atto dovuto da parte dell'organo straordinario della liquidazione, che secondo la normativa vigente, ha l'onere di attivarsi per reperire tutte le somme disponibili affinche' l'ente possa raggiungere un vero e proprio risanamento.
 
Art. 2.
Determinazione del fondo
Per il fondo relativo all'anno 2002 la disponibilita' e' fissata al 31 dicembre 2002.
Il suddetto fondo e' costituito dal residuo rinveniente dalla ripartizione del fondo 2001 non interamente utilizzato, dalla somma delle quote stabilite dall'art. 255, comma 4, del testo unico non utilizzate dagli enti che hanno avuto approvato il piano di estinzione o la relativa integrazione dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e dalle economie di mutuo riversate allo Stato dagli enti che hanno avuto approvato il piano di estinzione o la relativa integrazione dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e per i quali l'organo straordinario della liquidazione ha approvato il rendiconto della gestione.
 
Art. 3.
Ambito soggettivo
I soggetti ammissibili alla fruizione delle eventuali disponibilita' del fondo sono gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto i cui organi straordinari della liquidazione non hanno presentato il rendiconto finale previsto dall'art. 256, comma 11, del testo unico e non hanno partecipato alla ripartizione del fondo 2001 usufruendo del relativo mutuo integrativo.
 
Art. 4.
Parametri di ripartizione
Il terzo parametro previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001 e' sostituito come di seguito indicato:
Terzo parametro:
debiti fuori bilancio procapite derivante dal rapporto tra massa passiva ammessa e popolazione come di seguito determinato:

|< Euro 103,29 = 1
>= Euro 103,29 |< Euro 206,58 = 2
>= Euro 206,58 |< Euro 309,87 = 3
>= Euro 309,87 |< Euro 413,17 = 4
>= Euro 413,17 |< Euro 516,46 = 5
>= Euro 516,46 |< Euro 619,75 = 6
>= Euro 619,75 |< Euro 723,04 = 7
>= Euro 723,04 |< Euro 826,33 = 8
>= Euro 826,33 |< Euro 929,62 = 9
>= Euro 929,62 = 10 |
 
Art. 5.
Attestazione
L'attestazione prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001 e' sostituita con quella allegata al presente decreto.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
Continuano ad applicarsi, per quanto non modificate dal presente decreto, le disposizioni dettate dal decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001.
Roma, 7 giugno 2004
Il Ministro: Pisanu
 
Attestazione allegata al decreto n. 3323/04
RIEPILOGO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE

Totale della massa attiva della liquidazione Euro Fondo di cassa Euro Residui attivi Euro Quote residue di mutui Euro Provento vendita beni mobili Euro Provento vendita beni immobili Euro Provento cessione attività produttive Euro Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 255, Euro
comma 9) Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 256, Euro
comma 5) Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 258, Euro
comma 2) Avanzi di amministrazione Euro Altre entrate Euro Mutuo a carico dello Stato Euro

Totale della massa passiva ammessa alla
liquidazione (compresi gli oneri della
liquidazione) Euro Differenza per la quale si richiede il mutuo
Integrativo Euro

I sottoscritti sotto la propria responsabilita', dichiarano che:

a) il patrimonio disponibile mobiliare ammonta a |Euro --------------------------------------------------------------------- b) il patrimonio disponibile immobiliare ammonta a |Euro --------------------------------------------------------------------- c) il patrimonio disponibile delle attivita' produttive ammonta | a |Euro --------------------------------------------------------------------- d) gli avanzi di amministrazione non vincolati dall'anno | dell'ipotesi di bilancio ammontano a |Euro --------------------------------------------------------------------- e) il limite dell'importo massimo del mutuo a proprio carico | (art. 255, comma 9, T.U.) ammonta a |Euro

Le somme destinate alla massa attiva della liquidazione sono differenti da quelle sopraindicate per i seguenti motivi:
a)
b)
c)
d)
e) Il sindaco L'organo straordinario della liquidazione I responsabili dei servizi addetti al patrimonio Il responsabile del servizio finanziario
....................... li' ...........................
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone