Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2004
Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003. n. 350 (di seguito: «decreto-legge n. 332 del 1994»);
Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994, che prevede che tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali dalla stessa disposizione definiti, da esercitare di intesa con il Ministro delle attivita' produttive;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, in data 5 ottobre 1995, 21 marzo 1997, 17 settembre 1999, 28 settembre 1999, relativi, rispettivamente, a ENI S.p.a., societa' del Gruppo STET (STET S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.), societa' del Gruppo ENEL (ENEL S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., ENEL Produzione S.p.a. e Terna S.p.a.) e Finmeccanica S.p.a.;
Visto l'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel quale e' previsto che i citati poteri speciali possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanita' e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela anche per quanto riguarda i limiti temporali e che i medesimi devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non discriminazione e di coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni;
Visto l'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, novellando l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, ha ridefinito i poteri speciali di cui alla disposizione da ultimo menzionata;
Visto l'art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel quale e' previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;
Visto l'art. 4, comma 231, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, il quale dispone che gli statuti delle societa' nei quali e' prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230 del medesimo art. 4;
Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332 del 1994, nel quale e' previsto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, e' determinato il contenuto della clausola statutaria che attribuisce la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali, come identificati dalla citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, nelle societa' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994;
Considerato che, conseguentemente, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del predetto art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332 del 1994, verra' determinato il contenuto della clausola da introdurre negli statuti delle societa' individuate mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati;
Ravvisata l'opportunita' di garantire la continuita' dell'amministrazione ed il corretto ed ordinato funzionamento degli organi societari nei quali sono presenti soggetti nominati ai sensi dei poteri speciali come disciplinati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attivita' produttive;

Decreta:
Art. 1.

1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, sono esercitati esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita' pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione.
2. I poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, ferme restando le finalita' indicate allo stesso comma 1, sono esercitati in relazione al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) grave ed effettivo pericolo di una carenza di approvvigionamento nazionale minimo di prodotti petroliferi ed energetici, nonche' di erogazione dei servizi connessi e conseguenti e, in generale, di materie prime e di beni essenziali alla collettivita', nonche' di un livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto;
b) grave ed effettivo pericolo in merito alla continuita' di svolgimento degli obblighi verso la collettivita' nell'ambito dell'esercizio di un servizio pubblico, nonche' al perseguimento della missione affidata alla societa' nel campo delle finalita' di interesse pubblico;
c) grave ed effettivo pericolo per la sicurezza degli impianti e delle reti nei servizi pubblici essenziali;
d) grave ed effettivo pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica;
e) emergenze sanitarie.
3. Al fine di garantire la proporzionalita' delle misure adottate, i poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, potranno essere esercitati anche in forma condizionata. Il potere speciale di cui alla lettera c) potra' essere esercitato sia in relazione alle delibere assunte dall'assemblea degli azionisti che in relazione alle delibere degli organi di amministrazione.
 
Art. 2.

1. La facolta' di nomina di un amministratore senza diritto di voto, di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del l994 e' esercitata mediante l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive, secondo quanto previsto dal medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto-legge. Resta fermo che, in caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto, allo stesso e' sempre assicurato il diritto di intervento.
2. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 332 del 1994, secondo il testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, restano in carica, con i poteri attribuiti al momento della nomina, fino alla scadenza del termine del mandato. Non si provvede alla sostituzione di tali amministratori qualora, precedentemente allo scadere del medesimo termine, si verifichi una qualsiasi causa di cessazione dall'incarico.
3. I sindaci nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 332 del 1994, secondo il testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, restano in carica fino alla scadenza del termine del mandato. Qualora, precedentemente allo scadere di tale termine, si verifichi una causa di cessazione dall'incarico di sindaco come sopra conferito, la sostituzione avverra' secondo le norme del codice civile.
4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da adottare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332 del 1994, entro e non oltre il 30 giugno 2004, verra' determinato il contenuto della clausola statutaria che attribuisce la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, da introdurre negli statuti delle societa' individuate mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alle premesse.
 
Art. 3.

1. Le societa' provvedono, alla prima occasione utile, ad adeguare, se necessario, le disposizioni dei propri statuti al contenuto del presente decreto.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2000.
Roma, 10 giugno 2004

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
 
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