Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 maggio 2004, n. 150
Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;
Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;
Viste le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;
Visto l'articolo 39, comma 14-nonies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;
Vista la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.
2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo del comma 14 dell'art. 11 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (legge
finanziaria 2002), e' il seguente:
«14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme
introdotte dal presente articolo, anche al fine di
coordinarle con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano
i propri statuti alle disposizioni del presente articolo
entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni
dell'Autorita' di vigilanza. Fatti salvi gli interventi
necessari a fini di stabilita' bancaria, fino alla
ricostituzione degli organi, conseguentemente alle
modifiche statutarie di cui al presente comma, le
fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione
dell'Autorita' di vigilanza, limitano la propria attivita'
all'ordinaria amministrazione nella quale e' ricompresa
l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati.».

Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della
Costituzione e', rispettivamente, il seguente:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.».
«Art. 18. - I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.».
«Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai comuni,
dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e
dallo Stato.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato. L'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, reca:
«Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.». - Si riporta
il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001:
«Art. 11 (Modifiche al decreto 17 maggio 1999, n. 153,
in materia di fondazioni). - 1. All'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera
c) e' inserita la seguente:
«c-bis) "Settori ammessi":
1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e
sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti
civili;
2) prevenzione della criminalita' e sicurezza
pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita';
sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi
psichici e mentali;
3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
qualita' ambientale;
4) arte, attivita' e beni culturali. I settori
indicati possono essere modificati con regolamento
dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
La Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre
2003, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 40 -
Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro
l'illegittimita' del presente comma, limitatamente alle
parole «i settori indicati possono essere modificati con
regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
2. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) `Settori rilevanti': i settori ammessi scelti,
ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
cinque».
3. All'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il
territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente
nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme,
l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
ai settori a maggiore rilevanza sociale.».
4. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo,
di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera
d), nonche' dell'apporto di personalita' che per
professionalita', competenza ed esperienza, in particolare
nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione,
possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e
prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a
consentire un'equiibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto
previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e'
attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni.». La Corte costituzionale, con sentenza 24-29
settembre 2003, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003,
n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimita' del primo periodo del presente comma,
nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo
di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza
degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione», anziche' «una prevalente e qualificata
rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi
delle realta' locali.
5. All'art. 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da:
"unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse.
6. All'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola:
"onorabiita'" sono inserire le seguenti: "intesi come
requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad
un ente senza scopo di lucro".
7. All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti
che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la societa' bancaria conferitaria.».
8. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso.
9. All'art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "ed e' gestito in modo coerente con la
natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che
operano secondo principi di trasparenza e moralita'".
10. All'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si
considera controllata da una fondazione anche quando il
controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente,
a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso
determinato».
11. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: `assicurando il collegamento funzionale
con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con
lo sviluppo del territorio'.
12. All'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
13. All'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel
comma 1, la partecipazione nella Societa' bancaria
conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di
gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio
secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva
la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per
le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi
previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione
e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo
alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.».
14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme
introdotte dal presente articolo, anche al fine di
coordinarle con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano
i propri statuti alle disposizioni del presente articolo
entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni
dell'Autorita' di vigilanza. Fatti salvi gli interventi
necessari a fini di stabilita' bancaria, fino alla
ricostituzione degli organi, conseguentemente alle
modifiche statutarie di cui al presente comma, le
fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione
dell'Autorita' di vigilanza, limitano la propria attivita'
all'ordinaria amministrazione nella quale e' ricompresa
l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e
programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze
espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate
nei settori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si
tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da
iscrivere nei fondi di cui all'art. 46 della presente
legge».
- Il testo degli articoli 4 e 10 del citato decreto
legislativo n. 153 del 1999 e', rispettivamente, il
seguente:
«Art. 4 (Organi). - 1. Gli statuti, nel definire
l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
seguenti principi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni di
indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all'organo di indirizzo della
competenza in ordine alla determinazione dei programmi,
delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso
provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei
regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di
amministrazione e di controllo e determinazione dei
relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei
confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti;
6) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo,
di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera
d), nonche' dell'apporto di personalita' che per
professionalita', competenza ed esperienza, in particolare
nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione,
possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e
prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a
consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto
previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e'
attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni. Lettera cosi' sostituita dal comma 4 dell'art.
11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Successivamente,
la Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003,
n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima
serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimita' del primo periodo del suddetto comma 4,
nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo
di indirizzo "una prevalente e qualificata rappresentanza
degli enti; diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione", anziche' "una prevalente e qualificata
rappresentanza degli enti; pubblici e privati, espressivi
delle realta' locali";
d) le fondazioni di origine associativa possono,
nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere
il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze
dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del
presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere
attribuito dallo statuto il potere di designare una quota
non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei
soci non possono comunque superare la meta' del totale dei
componenti l'organo di indirizzo;
e) attribuzione all'organo di amministrazione dei
compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti
dall'organo di indirizzo;
f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali
delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai
rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della
presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta
per cento di persone residenti da almeno tre anni nei
territori stessi;
g) determinazione, per i soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e
controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
lettera e), di requisiti di professionalita' e
onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di
idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di
direttore generale della Societa' bancaria conferitaria
ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di
assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
compiti e la trasparenza delle decisioni. La Corte
costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301
(Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimita'
della presente lettera, limitatamente alle parole "nel
rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi
dell'art. 10, comma 3, lettera e)";
h) previsione dell'obbligo dei componenti degli
organi della fondazione di dare immediata comunicazione
delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di
incompatibilita' che li riguardano;
i) previsione che i componenti degli organi della
fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e
possono essere confermati per una sola volta;
j) previsione che ciascun organo verifica per i
propri componenti la sussistenza dei requisiti delle
incompatibilita' o delle cause di sospensione e di
decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti
provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non
rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
ad essi rispondono.
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue
controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni
di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la societa' bancaria conferitaria.
4. L'organo di controllo e' composto da persone che
hanno i requisiti professionali per l'esercizio del
controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria
delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto
qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli
organi della fondazione».
«Art. 10 (Organi, finalita' e modalita' della
vigilanza). - 1. Fino all'entrata in vigore della nuova
disciplina: dell'autorita' di controllo sulle persone
giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice
civile ed anche successivamente, finche' ciascuna
fondazione rimarra' titolare di partecipazioni di
controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero
concorrera' al controllo, diretto o indiretto, di dette
societa' attraverso la partecipazione a patti di sindacato
o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni
e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la
verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana
e prudente gestione delle fondazioni, la redditivita' dei
patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati
negli statuti.
3. L'Autorita' di vigilanza:
a) autorizza le operazioni di trasformazione e
fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della
natura giuridica e degli scopi istituzionali delle
fondazioni, come individuati all'art. 2;
b) determina, con riferimento a periodi annuali,
sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni,
un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio,
commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato
all'investimento patrimoniale delle fondazioni;
c) approva, al fine di verificare il rispetto degli
scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con
provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della relativa documentazione; decorso tale
termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora
siano formulate osservazioni il termine e' interrotto e
ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della
risposta da parte della fondazione interessata;
d) puo' chiedere alle fondazioni la comunicazione di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di
controllo informa senza indugio l'Autorita' di vigilanza di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
un irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle
norme che disciplinano l'attivita' delle fondazioni;
e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative
delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale
aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli
investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi
ad oggetto le partecipazioni nella Societa' bancaria
conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di
professionalita' e onorabilita', le ipotesi di
incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione
temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni
di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso
le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi,
nonche' i parametri di adeguatezza delle spese di
funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di
sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono
esercitati in conformita' e nei limiti delle disposizioni
del presente decreto. La Corte costituzionale, con sentenza
24-29 settembre 2003, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre
2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra
l'altro, l'illegittimita' della presente lettera,
limitatamente alle parole "atti di indirizzo di carattere
generale.";
f) puo' effettuare ispezioni presso le fondazioni e
richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di
quanto previsto al comma 2;
g) emana il regolamento di cui all'art. 9, comma 5,
relativo alle modalita' di redazione dei bilanci;
h) puo' disporre, anche limitatamente a determinate
tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza,
che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione
ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
i) stabilisce le forme e le modalita' per la
revisione sociale dei bilanci;
j) quando non siano adottati dai competenti organi
della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti
di cui all'art. 4, comma 1, lettera j), provvede
all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su
segnalazione dell'organo di controllo;
k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle
fondazioni».
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e
riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare
indette dalla Consip S.p.a. nonche' di alienazione di aree
appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 212, e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di fondazioni
bancarie). - 1. Nell'art. 25, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "per il
periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sino al
31 dicembre 2005".
2. Nell'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 e 4, le parole: "decorsi quattro anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del
31 dicembre 2005";
b) ai commi 4 e 5, le parole: "fino alla fine del
quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2005";
b-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese
strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura
superiore al 10 per cento del proprio patrimonio".
3. Nell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, le parole: "entro il quarto anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".
4. Il comma 3-bis dell'art. 25 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a
200 milioni di euro, nonche' a quelle con sedi operative
prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 12,
ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'art. 6, limitatamente alle
partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie
conferitarie, ed il termine previsto nell'art. 13. Per le
stesse fondazioni il termine di cui all'art. 12, comma 4,
e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.".
4-bis. Nell'art. 7 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non
superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni
immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresi
investire parte del loro patrimonio in beni che non
producono l'adeguata redditivita' di cui al comma 1,
qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse
storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di
beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo
svolgimento della sua attivita' istituzionale o di quella
delle imprese strumentali.".
4-ter. Nell'art 25, comma 2, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, la parola: "quadriennale" e'
soppressa».
- Il testo del comma 14-nonies dell'art. 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' il
seguente:
«14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, all'art. 1, comma 1, lettera d), le parole: "non
superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non
superiore a cinque."».
- Il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' il seguente:
«26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e
20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere
applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta
sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e
quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento.
L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di
cui al presente comma deve essere versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento
nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta in cui e' effettuato l'affrancamento dei
valori. All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti
che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la societa' bancaria conferitaria".».

Note all'art. 1:
- Il decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217, reca:
«Regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle
fondazioni bancarie».
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
n. 153 del 1999, e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si
intendono per:
a) "legge di delega": la legge 23 dicembre 1998, n.
461;
b) "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
c) "Fondazione": l'ente che ha effettuato il
conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c-bis) "Settori ammessi":
1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e
sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti
civili;
2) prevenzione della criminalita' e sicurezza
pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita';
sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi
psichici e mentali;
3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
qualita' ambientale;
4) arte, attivita' e beni culturali. I settori
indicati possono essere modificati con regolamento
dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti,
ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
cinque;
e) "Autorita' di vigilanza": l'autorita' prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge di delega, le cui
funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
secondo quanto previsto dall'art. 10;
f) "Societa' bancaria conferitaria": la societa'
titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte
dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella
quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una
partecipazione, ivi compresi, in particolare:
1) la societa' titolare di tutta o parte
dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione
ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa' risultante da operazioni di fusione
della Societa' bancaria conferitaria;
3) la societa' beneficiaria di operazioni di
scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda
bancaria da parte della Societa' bancaria conferitaria;
4) la societa' che detiene il controllo delle
societa' di cui ai punti 1, 2 e 3;
g) "Societa' conferitaria": la societa' destinataria
dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio
1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e
della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive
modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:
1) la societa' titolare di tutta o parte
dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa' risultante da operazioni di fusione
della Societa' conferitaria;
3) la societa' beneficiaria di operazioni di
scissione e di conferimento di azienda da parte della
Societa' conferitaria;
4) la societa' che detiene il controllo delle
societa' di cui ai punti 1, 2 e 3;
h) "Impresa strumentale": impresa esercitata dalla
fondazione o da una societa' di cui la fondazione detiene
il controllo, operante in via esclusiva per la diretta
realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla
Fondazione nei settori rilevanti;
i) "Partecipazione indiretta": la partecipazione
detenuta tramite societa' controllata, societa' fiduciaria
o per interposta persona;
j) "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi
della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche
ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e
successive modifiche ed integrazioni;
k) "Fondi immobiliari": i fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi;
l) "Direttiva 18 novembre 1994": la direttiva 18
novembre 1994 del Ministro del tesoro, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante
"Criteri e procedure per la dismissione delle
partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, nonche' per la diversificazione del rischio degli
investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai
sensi dell'art. 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474.».
- Per il titolo del decreto legislativo n. 153 del
1999, si veda in nota alle premesse.



 
Art. 2.
Attivita' istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, puo' definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attivita' della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a piu' di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti puo' essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a cio' competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni e' data comunicazione all'Autorita' di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonche' di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, puo' essere diretta a uno o piu' dei settori ammessi.
5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.



Note all'art. 2:
- Per il testo della lettera c) del comma 3 dell'art.
10 del decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota
alle premesse.
- Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999,
e', rispettivamente, il seguente:
«Art. 8 (Destinazione del reddito). - 1. Le fondazioni
destinano il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi
di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed
all'attivita' svolta dalla singola fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata
dall'Autorita' di vigilanza;
d)-f) (Omissis) .
2-4. (Omissis).».



 
Art. 3.
Organo di indirizzo

1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realta' locali e, per la eventuale restante parte, da personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalita' sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione.
2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realta' locali e regolamenta i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.
3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalita' di chiara ed indiscussa fama.
4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto puo' attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla meta' dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, e' composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.
5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilita' e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilita', la regolarita' della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilita' e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilita' di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.



Nota all'art. 3:
- Per il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 4
del piu' volte citato decreto legislativo n. 153 del 1999,
si veda in nota alle premesse.



 
Art. 4.
Incompatibilita'

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria.
2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attivita' delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
 
Art. 5.
Il patrimonio

1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditivita'. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.



Nota all'art. 5:
- Il testo del comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 153 del 1999, e' il seguente:
«Art. 7. - 1. Le fondazioni diversificano il rischio di
investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da
ottenerne un'adeguata redditivita' assicurando il
collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali
ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al
medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni
non di controllo in societa' anche diverse da quelle aventi
per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali».



 
Art. 6.
Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o piu' fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.
2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 153 del 1999:
«2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste
nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma,
del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2,
dell'art. 2359 del codice civile, quando:
a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi
forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare
la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in
qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al
proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza
degli amministratori;
c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere
finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla
fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o
b)».



 
Art. 7.
Disposizioni transitorie

1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c),del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalita' e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.
2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilita' dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico previsionale 2004 approvato entro il 2003, e' da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 maggio 2004
Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2004

Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 276



Note all'art. 7:
- Per il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 4
del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in
nota alle premesse.
- Per il testo della lettera i) del comma 1 dell'art. 4
del piu' volte citato decreto legislativo n. 153 del 1999,
si veda in nota alle premesse.
- Per il testo del comma 14 dell'art. 11 della legge n.
448 del 2001, si veda in nota al titolo.



 
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