Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 giugno 2004
Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato «fiscale»;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa' e in particolare il principio contenuto nell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge delega n. 80 del 2003, concernente il consolidato fiscale nazionale di societa' di capitali ed enti commerciali;
Visti gli articoli da 117 a 129 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, le cui modifiche sono state apportate dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 344 del 2003, che attua il predetto consolidato fiscale nazionale;
Visto il citato art. 129 del testo unico che rinvia per le relative disposizioni applicative all'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle fmanze;
Considerato che occorre adottare le necessarie disposizioni applicative del regime di tassazione di consolidato fiscale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del presente decreto:
a) si intende per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) i termini «controllante» e «controllata», si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
c) i termini «consolidante» e «consolidata», si intendono riferiti rispettivamente all'ente o societa' controllante e alla societa' controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 del testo unico.
 
Art. 2.

Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate
residenti

1. Le societa' indicate nell'art. 120 del testo unico possono esercitare, in qualita' di controllate, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio di costituzione, ove tale costituzione avvenga entro i termini previsti dall'art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico e siano rispettate le altre condizioni previste dal citato art. 119. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a fini fiscali, nonche' a quelli risultanti dalle operazioni di trasformazione ai sensi degli articoli 170, comma 3, e 171, comma 2, del testo unico.
2. Nei casi previsti dal comma 1, secondo periodo, i soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a fini fiscali possono esercitare, anche in qualita' di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio nel quale e' avvenuto il trasferimento stesso; i soggetti risultanti dalle operazioni ivi previste possono esercitare, in qualita' di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo a decorrere dall'esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasformazione.
3. L'opzione per la tassazione di gruppo puo' essere esercitata dalla societa' controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante.
 
Art. 3.

Percentuali dei diritti di voto

1. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell'art. 120 del testo unico e' quella riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile.
2. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione agli utili di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del testo unico, la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.
 
Art. 4.

Limiti all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo

1. L'opzione per la tassazione di gruppo non puo' essere esercitata dalla societa' che:
a) ha optato, in qualita' di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del testo unico;
b) e' assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
 
Art. 5.

Esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo

1. L'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo e' comunicato dalla societa' controllante all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima e deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle societa' che esercitano l'opzione, la qualita' di controllante ovvero di controllata, l'elezione di domicilio da parte della controllata presso la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione, l'individuazione delle societa' che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di mancato rinnovo dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte; tale criterio deve comunque tener conto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.
2. L'opzione si considera perfezionata se comunicata dalla controllante all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico.
 
Art. 6.

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. La comunicazione dell'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo entro il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico comporta il trasferimento al consolidante degli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito delle societa', anche a titolo d'acconto. Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate al consolidante se l'importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta insufficiente in base alle disposizioni di legge.
2. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli acconti sono versati, ove venga scelto il criterio previsionale, avendo riguardo agli acconti dovuti da ciascun soggetto partecipante al consolidato in assenza dell'opzione; non si applica la disposizione di cui al comma 1, secondo periodo.
 
Art. 7.

Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante
alla tassazione di gruppo

1. Per effetto dell'opzione:
a) ciascun soggetto deve presentare all'Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del testo unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo;
b) ciascun soggetto puo' cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle societa' dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonche' le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) nella dichiarazione dei redditi va indicato il reddito prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.
 
Art. 8.

Obblighi delle societa' controllate

1. Per effetto dell'opzione, ciascuna consolidata, oltre a quanto indicato nell'art. 121 del testo unico, deve trasmettere al consolidante:
a) la copia della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 7 del presente decreto;
b) i dati relativi ai dividendi percepiti per i quali occorre effettuare, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo, la variazione in diminuzione della quota imponibile determinata ai sensi dell'art. 89 del testo unico;
c) i dati relativi alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale atta a generare la rettifica di cui all'art. 122 del testo unico.
 
Art. 9.

Dichiarazione dei redditi del consolidato

1. Il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando le variazioni di cui agli articoli 122, 124 e 125 del testo unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del testo unico, assunti per l'intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso.
2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84. La rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del testo unico e' imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza del loro importo.
3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da 78 a 80 del testo unico.
4. Nella determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del testo unico, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale.
 
Art. 10.

Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo

1. L'opzione per il regime di neutralita' di cui all'art. 123 del testo unico puo' essere esercitata nel primo esercizio di tassazione di gruppo anche se antecedente alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 87, comma 1, lettera b), del testo unico, le partecipazioni cedute in regime di neutralita', secondo le disposizioni dell'art. 123 del testo unico, mantengono per il cessionario la classificazione operata nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso del cedente; per la verifica dei requisiti di cui al medesimo art. 87, comma 1, lettere a) e c), e all'art. 86, comma 4, del testo unico si tiene conto anche del periodo di possesso del cedente.
 
Art. 11.

Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo

1. La fusione tra societa' consolidate non interrompe la tassazione di gruppo. Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle societa' partecipanti alla fusione si trasferisce alla societa' risultante dalla fusione, che e' tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo.
2. La fusione tra la consolidante e una o piu' consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all'art. 124 del testo unico. Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate.
3. La fusione per incorporazione di societa' non inclusa nel consolidato in societa' inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico.
4. La scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico; in tal caso, le societa' beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della societa' scissa, ancorche' non esercitino l'opzione di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico.
5. Se la consolidata e' beneficiaria di una scissione di societa', anche non inclusa nella tassazione di gruppo, non si verifica interruzione della tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico.
6. La scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico.
7. La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo.
8. I conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico. non interrompono la medesima tassazione di gruppo.
 
Art. 12.

Casi particolari di determinazione del reddito

1. Nei casi di cui all'art. 11, ai fini della tassazione di gruppo:
a) se gli effetti fiscali della fusione di cui al comma 1 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d'imposta, la societa' incorporante o risultante dalla fusione comunica alla consolidante il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle societa' partecipanti alla fusione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonche' del reddito o della perdita relativo al periodo d'imposta da cui ha effetto la fusione. Si applicano, comunque, le disposizioni dell'art. 172 del testo unico, ad esclusione del comma 10. La societa' risultante dalla fusione e' tenuta, altresi', ad adempiere gli obblighi di cui all'art. 8 con riferimento a tutte le societa' partecipanti alla fusione. Ai fini dell'art. 84 del testo unico, l'esercizio sociale in cui ha effetto la fusione e' considerato un unico periodo d'imposta;
b) se gli effetti fiscali della scissione di cui al comma 4 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella d'inizio del periodo d'imposta, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a), tenuto conto degli obblighi tributari come disciplinati dall'art. 173, comma 12, del testo unico;
c) se la liquidazione volontaria di cui al comma 7 del predetto art. 11 e' effettuata in corso d'esercizio si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a). Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione o dell'amministrazione straordinaria stessa. Il reddito relativo al periodo d'imposta in cui avviene lo scioglimento della societa' confluisce, in ogni caso, nella determinazione della tassazione di gruppo.
 
Art. 13.

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del
triennio

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 124, commi 1 e 5, 126, comma 1, del testo unico, e 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, l'interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico, si verifica nel caso di:
a) liquidazione giudiziale;
b) trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al titolo II del testo unico in societa' non soggetta a tale imposta;
c) trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 120 del testo unico;
d) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117 del testo unico;
e) trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art. 166 del testo unico, della consolidata o della consolidante se la stessa non rispetta le condizioni di cui all'art. 117, comma 2, del testo unico;
f) fusione tra consolidata e societa' non inclusa nella tassazione di gruppo.
2. Nei casi diversi da quelli previsti all'art. 11 e dal precedente comma 1, puo' essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della societa' che effettua l'operazione, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. L'opzione perde efficacia con decorrenza dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1, lettere da a) a f).
4. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del presente decreto e in caso di revoca dell'opzione per la tassazione di gruppo a seguito dell'adeguamento delle norme per la determinazione del reddito d'impresa ai principi contabili internazionali, prevista dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, non si applica la lettera a) del comma 1 dell'art. 124 del testo unico.
5. Se nel corso del periodo di durata dell'opzione per la tassazione di gruppo, la consolidante opta, congiuntamente con altra societa', per la tassazione di gruppo in qualita' di controllata, si verifica l'interruzione della tassazione di gruppo relativamente al consolidato in cui aderiva in qualita' di consolidante con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico.
6. Nei casi di cui al comma 5, se tutte le altre societa' aderenti alla tassazione di gruppo in qualita' di controllate optano anch'esse con l'ente o societa' controllante nel medesimo esercizio, l'interruzione della tassazione di gruppo non produce gli effetti di cui all'art. 124, commi 1, 2 e 3, del testo unico. Alle perdite fiscali di cui al comma 4 del citato art. 124, si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'art. 118, comma 2, del testo unico.
7. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui si perfeziona l'operazione, indipendentemente dalla eventuale retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano le disposizioni dell'art. 124, commi 2 e 3, del testo unico; a tal fine, l'ente o societa' controllante puo' attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle societa' controllate, secondo le modalita' previste dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di cui al comma 5, si applicano le disposizioni del precedente periodo; tuttavia, il riferimento contenuto nell'art. 124, comma 2, lettera a), del testo unico, alla societa' controllante si intende effettuato all'ente o societa' che, in qualita' di controllante, ha optato congiuntamente alla societa' di cui al comma 5 per la tassazione di gruppo.
8. Le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 9, in alternativa a quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del testo unico, sono imputate alle societa' che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.
9. Il diritto al riporto in avanti e all'indietro del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo le disposizioni di cui all'art. 165, comma 6, del testo unico, spetta esclusivamente alla consolidante.
10. Entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato l'interruzione della tassazione di gruppo ai sensi del presente articolo, la consolidante e' tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonche' l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Le consolidate per le quali viene meno il requisito del controllo a loro volta controllanti e le societa' controllate da queste possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto, sin dall'esercizio in cui e' venuto meno il requisito del controllo, qualora sia effettuata la comunicazione di cui all'art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico, nel termine ivi indicato o, se decorso, entro il mese successivo a quello in cui e' venuto meno il requisito del controllo.
 
Art. 14.

Rinnovo dell'opzione

1. La comunicazione del rinnovo dell'opzione deve avvenire con le stesse modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto entro il termine indicato nell'art. 119, comma 1, lettera d), riferito al primo esercizio successivo al triennio di efficacia dell'opzione.
2. Le disposizioni dell'art. 13, commi 8 e 9, del presente decreto, si applicano anche in caso di mancato rinnovo dell'opzione. In tal caso, la consolidante e' tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dal termine indicato nel comma 1, l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto, secondo le modalita' adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 15.

Ingresso di societa' controllate nel consolidato durante il periodo
di tassazione di gruppo

1. La societa' che, in qualita' di controllata, opta per la tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante, e' tenuta ad adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117 a 128 del testo unico e dal presente decreto per tre esercizi sociali.
2. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo netto della controllata e' computato nella dichiarazione del reddito complessivo globale del consolidato secondo le disposizioni dell'art. 9, tenuto conto che le perdite maturate in periodi d'imposta anteriori a quello dal quale ha effetto la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1 sono utilizzabili dalla stessa secondo le disposizioni di cui all'art. 84 del testo unico.
 
Art. 16.

Determinazione del reddito imponibile per effetto di svalutazioni
dedotte

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 128, rilevano:
a) le svalutazioni relative alle partecipazioni detenute direttamente nelle societa' consolidate, ivi comprese quelle che si considerano dedotte ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, ed operate, nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto ciascuna opzione e nei nove precedenti, da parte:
1) della societa' o ente consolidante e dalle societa' controllate che partecipano alla tassazione di gruppo o che hanno i requisiti per parteciparvi;
2) delle societa' che partecipano alla tassazione di gruppo o che hanno i requisiti per parteciparvi relativamente alle partecipazioni trasferite alle societa' che hanno i medesimi requisiti. In tali casi le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori che sono stati assoggettati a tassazione dalla societa' cedente per effetto della cessione;
3) delle societa' o enti che controllano, direttamente o indirettamente, la societa' consolidante ai sensi dell'art. 117 del testo unico;
b) le rettifiche di valore e gli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che hanno determinato le svalutazioni di cui alla precedente lettera a), operati dalle societa' consolidate.
2. Agli effetti del comma 1, si assumono:
a) le svalutazioni che non sarebbero state effettuate, ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera b), del testo unico, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in assenza delle rettifiche e degli accantonamenti di cui al comma 1, lettera b);
b) le rettifiche di valore e gli accantonamenti diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale e' considerata definitiva, operati negli esercizi in perdita ricompresi nel periodo temporale indicato nello stesso comma 1 e fino a concorrenza della perdita stessa.
3. La societa' consolidante individua l'importo delle svalutazioni e quello delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che hanno determinato tali svalutazioni e comunica alle societa' controllate il minore tra i due importi.
4. Sulla base della comunicazione indicata nel comma 3, ciascuna societa' consolidata rettifica i valori fiscali degli elementi dell'attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio precedente a quello da cui ha effetto l'opzione, qualora il loro valore fiscale risulti, rispettivamente, superiore e inferiore a quello contabile, dandone indicazione in apposito prospetto della dichiarazione. La rettifica va operata in diminuzione del valore degli elementi dell'attivo e in aumento di quello dei fondi di accantonamento, ripartendo su ciascuno di essi, e fino al riassorbimento delle predette differenze, l'importo calcolato ai sensi dei precedenti commi, in base al rapporto tra la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento e fondo e l'ammontare complessivo delle differenze relative a tutti gli elementi e fondi. La societa' determina in ciascun esercizio il reddito, sulla base dei nuovi valori fiscali dei predetti elementi come sopra rettificati.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente con riferimento al periodo di efficacia dell'opzione.
 
Art. 17.

Ufficio competente

1. Ai fini dell'imposta sulle societa', il controllo delle dichiarazioni presentate dalle societa' consolidate, dalla consolidante, nonche' le relative rettifiche, riferite al proprio reddito complessivo, sono di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale dell'ente o delle societa' stesse alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato, le relative rettifiche, nonche' la determinazione dell'unica maggiore imposta dovuta, anche per effetto dell'attivita' di cui al precedente comma, sono di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale della consolidante alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2004
Il Ministro: Tremonti
 
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