Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 aprile 2004
Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 1 e 12 del regolamento (CE) n. 3118/93 del 25 ottobre 1993, come modificato dal regolamento n. 484/2002 del 1° marzo 2002, che prevede la possibilita' di effettuare, a titolo temporaneo, attivita' di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci;
Considerato l'interesse dell'Italia che l'attivita' di cabotaggio stradale si svolga senza distorsione della concorrenza tra le imprese esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi;
Considerata la necessita' di mettere a punto idonei strumenti di monitoraggio e controllo;
Visto l'accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992, ratificato con legge n. 300 del 28 luglio 1993;
Visto il Trattato di adesione all'Unione europea di Cipro, Malta e Slovenia con i relativi atti di adesione, allegati, protocolli e dichiarazioni del 16 aprile 2003;
Tenuto conto che il trasporto italiano produce reddito prevalentemente sul territorio nazionale;
In attesa di disposizioni degli organi comunitari relativamente alla determinazione del concetto di temporaneita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e comunque per non piu' di 5 giorni consecutivi.
2. Le imprese stabilite in Italia che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunita' europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo per autrasporto di cose in conto terzi, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero totale di giorni, in ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e, comunque, per non piu' di 5 giorni consecutivi.
 
Art. 2.
Le imprese che effettuano attivita' di cabotaggio stradale per autotrasporto di cose in conto terzi, come indicato nell'art. 1, hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno precisate nel decreto di cui all'art. 3, in cui devono essere annotati i viaggi di cabotaggio effettuati.
Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.
 
Art. 3.
Le modalita' di attuazione del presente decreto comprese le caratteristiche del libretto dei resoconti e la sua distribuzione verranno fissate con apposito decreto della Direzione generale dell'Autotrasporto di persone e cose.
 
Art. 4.
Il presente decreto verra' applicato fino all'emanazione di disposizioni comunitarie che fissino il concetto di temporaneita' per l'esecuzione dell'attivita' di cabotaggio stradale.
 
Art. 5.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2004
Il Ministro: Lunardi
 
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