Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 marzo 2004
Proroga del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori ex dipendenti della societa' «Ligabue S.p.a.», in Fiumicino, e dei lavoratori ex dipendenti della «Fondazione di Culto e Religione Istituto Papa Giovanni XXIII», in Serra d'Aiello. (Decreto n. 33795).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32837 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 22;
Considerato che, con gli appositi accordi indicati nel dispositivo del presente provvedimento, intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dai sopra citati art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione - in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali - del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere i sopra indicati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' entro e non oltre il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ed in deroga alla normativa vigente in materia - e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004 in favore di un numero massimo di 51 ex dipendenti dalla societa' «Ligabue» di Fiumicino (Roma), i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati al sopra citato accordo, che costituiscono, unitamente all'accordo stesso, parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ed in deroga alla normativa vigente in materia - e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, sulla base dell'accordo, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 dicembre 2003 e dell'istanza presentata in data 30 dicembre 2003, facenti parte integrante del presente provvedimento, in favore di 420 dipendenti dalla «Fondazione di Culto e Religione Istituto Papa Giovanni XXIII», unita' di Serra d'Aiello (Cosenza), sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto.
 
Art. 3.
La societa' di cui all'art. 1 e la fondazione di cui all'art. 2 sono tenute a versare, dalla data di decorrenza dei trattamenti concessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 4.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2.
 
Art. 5.
La concessione dei trattamenti, disposta con i precedenti articoli 1 e 2, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2003 e dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 7.340.148,00 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 6.
La misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20%.
 
Art. 7.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Allegato
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 16 dicembre 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario On. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani, dirigente la divisione VIII, dalla dr.ssa Monica Guglielmi e dal dr. Ivano Merolli, sono presenti, inoltre, per la Regione Calabria il dr. Antonino Bonura, e in rappresentanza dei sindaci del comprensorio l'avv. Antonio Cuglietta - Sindaco di Serra d'Aiello, si e' tenuta una riunione:
Sono presenti per:

- ISTITUTO PAPA GIOVANNI XXIII rappresentato dal dr. Luigi
Bruno-direttore del personale; - GRUPPO MANNA rappresentato dal dr. Cosimo De Tommaso; - FP CGIL nazionale, rappresentata dalla signora Donatella Bruno; - CISL FPS rappresentata dal signor Luigi Gentili; - UILTuCS UIL Cosenza rappresentata dal signor Antonio Verrino; - CIB UNICOBAS Cosenza rappresentata dal signor Franco Iachetta; - CISAL SANITA' Cosenza rappresentata dal signor Nicola Chiarello; - CASIL rappresentata dal sig. Franco Scrivano.

PREMESSO

che al fine di individuare positive soluzioni ai gravi problemi occupazionali dell'istituto suindicato la Regione Calabria ha deliberato in data 10.12.2003:

1. di individuare nelle indicazioni di piano regionale per la salute
2004-2006, in corso di esame in Consiglio regionale, gli elementi
utili alla predisposizione di proposte per il superamento delle
difficolta' e per la riorganizzazione dell'Istituto; 2. di individuare nella sperimentazione gestionale ex art. 9 bis del
D.L. 502/92 lo strumento indicato per rendere operativamente
realizzabili le ipotesi progettuali elaborate dall'Istituto; 3. di individuare nelle competenti strutture del dipartimento sanita'
e del dipartimento obiettivi strategici le strutture di
riferimento per fornire i supporti necessari alle elaborazioni
progettuali da presentare ai fini dell'approvazione da parte della
Regione.

Che in data 4.12.2003 la Fondazione Istituto Giovanni XXIII ha formalmente indicato nel Gruppo Manna il partner privato con il quale procedere verso il risanamento ed il rilancio dell'Istituto stesso;
che in data 15.12.2003 il Gruppo Manna ha ufficialmente consegnato alle OO.SS. ed ai rappresentanti dei sindaci del comprensorio, la piattaforma progettuale su cui costruire il progetto definitivo di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis;
constatato che le OO.SS. hanno manifestato la condivisione del percorso prospettato nonche' delle linee guida del piano presentato.
che il Governo ha ribadito il proprio impegno al fine di rendere possibile il rilancio produttivo ed occupazione della stesso Istituto;
che ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 328 del 24.11.2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali puo' concedere proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2004, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

TUTTO CIO' PREMESSO E' STATO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

L'istituto Papa Giovanni XXIII avanzera' richiesta di concessione della CIGS ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 328 del 24.11.2003 a decorrere dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 a favore di n. 420 dipendenti.
Con la presente intesa le parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini della concessione della CIGS, contestualmente la Regione Calabria da parere favorevole alla concessione della CIGS stessa.
Il sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui al gia' citato art. 1, del D.L. 328/2003.
Si allega copia della delibera n. 989 della Giunta Regionale (Regione Calabria).
Letto, confermato e sottoscritto
Il giorno 14 gennaio 2004 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dalla dr.ssa Erminia Viggiani:

Sono presenti

- FILT CGIL; - FIT CISL; - UIL TRASPORTI; - UGL Trasporto Aereo; - SULT

PREMESSO CHE

In data 2 agosto 2002 veniva siglato un lodo ministeriale per i 385 ex dipendenti della societa' Ligabue (che si allega) con il quale la maggior parte degli stessi veniva rioccupata in viarie aziende dell'indotto;
in data 30 giugno 2003 veniva siglato l'accordo ministeriale per la concessione in deroga dell'indennita' di mobilita' per 76 unita' ancora da rioccupare;
in data 13 gennaio 2004 presso la Provincia di Roma e' stato siglato l'accordo definitivo per la ricollocazione degli ultimi 51 lavoratori ex Ligabue entro il 29 febbraio 2004 (che si allega);
per motivi prudenziali benche' il piano di ricollocazione sia concreto, ai sensi dell'art. 3 comma 137 della L. 350/2003 (Legge finanziaria 2004) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere la proroga dell' intervento straordinario del trattamento di mobilita' dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 in deroga alla normativa vigente in materia allo scopo di facilitare il completamento del piano di reimpiego dei lavoratori coinvolti, impegnandosi ad informare tempestivamente gli uffici competenti dell'avvenuta assunzione di ogni singolo lavoratore al fine di consentire agli stessi il recupero delle somme impegnate a tal fine.

SI CONVIENE

Di ricorrere al trattamento di mobilita' ai sensi dell'art. 3 comma 137 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) a decorrere dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 a favore del personale indicato nell'elenco allegato.
Con la presente intesa le parti si sono date atto di avere esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini della concessione del trattamento di mobilita' previsto dall'art. 3 comma 137 della legge 350/2003.
Il Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione rappresentata relativa agli ex dipendenti Ligabue rientri nella previsione normativa di cui al gia' citato art. dall'art. 3 comma 137 della legge 350/2003.
Letto, confermato e sottoscritto

NOTA

Oggetto: Criteri di ricollocazione lavoratori ex Ligabue

Sulla base di quanto emerso anche nell'incontro del 13.1 u.s. presso l'Assessorato al Lavoro della Provincia di Roma, si ritiene che l'inserimento dei lavoratori interessati nelle posizioni di lavoro individuate debba avvenire sulla base di alcuni criteri utilizzati congiuntamente.
In particolare si dovra' tenere conto di:

Rispondenza del profilo professionale individuale ai requisiti della posizione: in altre parole si dovra' considerare la competenza del lavoratore (in particolare la rispondenza della posizione di lavoro alla formazione ricevuta durante i corsi organizzati dalla Regione). Qualora cio' non fosse sufficiente si dovra' considerare il possesso, da parte di ciascuna persona, di quei requisiti che dovessero risultare necessari per lo svolgimento di una determinata attivita' (ad es. patente) o che consentano la collocazione piu' favorevole dei lavoratori consentendo di cogliere eventuali opportunita'. In via generale si ritiene che un'attenzione particolare debba essere comunque riservata, in considerazione della rilevante professionale acquisita, alle risorse che avevano conseguito la qualifica di quadro.
Anzianita' contributiva: a parita' di altri requisiti si dovra' riconoscere un titolo "preferenziale" per l'inserimento nelle posizioni con i trattamenti retributivi piu' elevati a quei lavoratori che abbiano la maggiore anzianita' contributiva (come desumibile dai dati forniti dagli stessi interessati alla societa' che ha gestito i corsi di formazione), in considerazione dei riflessi che i livelli retributivi riconosciuti avranno anche sui futuri trattamenti pensionistici (inoltre, anche per le aziende che assumeranno i lavoratori e' piu' conveniente che questi siano prossimi alla pensione, consentendo cio' di contenere al massimo il maggior costo derivante dall'eventuale riconoscimento di trattamenti "ad personam")
Donne ultracinquantenni: queste risorse dovranno essere considerate in via preferenziale ai fini dell'inserimento nelle attivita' impiegatizie, non solo per la loro anzianita' di servizio, ma anche per la problematicita' di una loro eventuale ricollocazione in attivita' da operaio.

Roma, 21 gennaio 2004

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 13 gennaio presso l'Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia di Roma si sono incontrati la rappresentante del Ministero del Lavoro, gli Assessori al Lavoro della Regione Lazio, della Provincia di Roma, del Comune di Roma, del Comune di Fiumicino con i rappresentanti dell'Adr e delle Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Sult nazionali, per la definizione della vertenza dei lavoratori ex Ligabue.
La discussione si e' conclusa convenendo sui seguenti punti:

- E' istituito un Tavolo di garanzia che rimarra' aperto fino a
definitiva collocazione dei 51 lavoratori ancora in attesa di
lavoro, di cui 3 Enac; - Entro il mese di febbraio tutte le maestranze saranno collocate al
lavoro, con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali; - Entro il giorno 21 gennaio Adr si impegna a presentare al Tavolo
costituitosi il piano definitivo di ricollocazione dei lavoratori
presso le aziende disponibili alle assunzioni, in conformita' di
quanto previsto dal Lodo 2/08/02, precisando qualifica,
inquadramento, livello retributivo, contratto collettivo di
riferimento e tempi delle assunzioni stesse; - Il Ministero del Lavoro conferma la proroga dell'attuale
ammortizzatore sociale, per il tempo necessario alla definitiva
occupazione di tutti i lavoratori.

Roma, 13 gennaio 2004
 
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