Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 aprile 2004
Determinazioni dei criteri per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali non generali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle modalita' di comunicazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile

Visto l'art. 2 della legge n. 246/2000, espressamente fatto salvo dall'art. 19, comma 12, del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 145/2002, che disciplina il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo che il contratto individuale successivamente stipulato stabilisca il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, e che gli incarichi abbiano durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo;
Tenuto conto che il predetto art. 2, comma 4, prevede altresi' che, ferme restando le disposizioni di cui al CCNL dell'Area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, come successivamente modificato;
Visto l'art. 13 del CCNL 5 aprile 2001 del personale dirigente dell'Area I, tra i quali sono ricompresi anche i dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del citato decreto legislativo n. 165/200l, individua al comma 1 i criteri generali per l'affidamento e l'avvicendaniento degli incarichi dirigenziali;
Visto l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3 della legge n. 145/2002;
Tenuto conto che, per l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi dei dirigenti del CNVVF, l'applicazione dei criteri dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 deve comunque fare salvi i criteri generali stabiliti dal richiamato art. 13 del CCNL;
Ritenuto, in particolare, che l'utilizzazione del criterio della rotazione degli incarichi, di cui al citato art. 13 CCNL, debba essere coerente ai fini propri della disposizione contrattuale che mira a favorire lo sviluppo della professionalita' dei dirigenti attraverso la diversificazione delle esperienze su incarichi diversi, fermo restando quanto previsto nei casi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 35, comma 8, prima parte del CCNL e dell'art. 13, comma 4, ultima parte del CCNL, la revoca anticipata dell'incarico per motivate ed eccezionali ragioni organizzative, ovvero la mancata riconferma alla scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto, danno titolo, al di fiori dei casi di espressa valutazione negativa ai sensi dell'art. 35 del CCNL, ad un incarico almeno equivalente;
Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 7 del CCNL, e' stata data informativa preventiva alle organizzazioni sindacali rappresentative dei criteri destinati all'applicazione concreta dei criteri generali, fissati dallo stesso art. 13, CCNL 5 aprile 2001 al comma 1, per l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3 della legge n. 145/2002, il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999 e all'art. 35 del CCNL, comportano l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e che, in relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 con cui, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono state disciplinate le funzioni e l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'interno e, in particolare, l'art. 6 relativo al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Decreta:
I criteri per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali non generali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le modalita' di comunicazione, sono determinati secondo le seguenti disposizioni.
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni
1. In relazione all'incarico da attribuire, il procedimento di conferimento, riguarda:
1) qualsiasi dirigente alla scadenza dell'incarico rivestito, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001;
2) qualsiasi dirigente, anche prima della scadenza dell'incarico, per motivate ragioni organizzative e gestionali, comprese quelle derivanti da soppressione di posizioni dirigenziali o da creazione di nuovi uffici dirigenziali, ovvero da vacanza improvvisa ed imprevista;
3) i dirigenti neopromossi;
4) qualsiasi dirigente a seguito di revoca anticipata, conseguente all'accertamento dei risultati negativi o dell'inosservanza delle disposizioni impartite, di cui all'art. 35, comma 8 del CCNL e dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Ai fini delle procedure di conferimento e avvicendamento, per sedi s'intendono:
a) gli uffici del CNVVF presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministro dell'interno, comprese le funzioni vicarie, ispettive e di staff;
b) i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, comprese le funzioni di vicecomandante ove previste.
3. Ai fini dell'equivalenza di cui all'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001, s'intende come equivalente:
1) l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia;
2) l'incarico che comporti una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.
 
Art. 2. Comunicazione delle disponibilita' e partecipazione dei dirigenti al
procedimento di conferimento
1. A norma di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del CCNL l'amministrazione comunica tempestivamente gli incarichi che tornano disponibili, anche se temporaneamente affidati in via di reggenza, mediante comunicazione circolare a tutti i dirigenti, dandone informativa anche sul sito internet del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
2. Con le stesse modalita' l'amministrazione trasmette l'informativa relativa agli incarichi conferiti, entro trenta giorni dal provvedimento di conferimento.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'amministrazione comunica con le stesse procedure di cui al comma 1:
a) sedi gia' vacanti;
b) sedi che si renderanno disponibili entro l'anno successivo (con la decorrenza della disponibilita) per situazioni gia' previste o prevedibili;
c) sedi per le quali, nell'anno successivo, e' prevista la scadenza del periodo di conferimento.
4. Le informative di cui ai punti precedenti hanno valore di avviso generale a tutti i dirigenti dell'avvio del procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi della legge n. 241/1990.
5. I dirigenti attivano la partecipazione al procedimento di conferimento mediante la presentazione di apposita istanza, entro il termine indicato nell'informativa annuale di cui al precedente comma 3. Le istanze possono contenere ulteriori indicazioni utili all'applicazione del presente decreto e devono indicare l'interesse del dirigente per gli uffici disponibili, nonche' l'eventuale interesse per altre sedi che, seppure al momento non disponibili, potrebbero divenirlo per risulta del piano dei movimenti.
6. Nel caso di incarichi in scadenza, qualora il dirigente intenda richiedere la permanenza nella sede, dovra' integrare l'istanza con una relazione indicante le motivazioni della richiesta; in ogni caso dovra' essere allegata una relazione sulle attivita' svolte nel periodo di conferimento.
7. Nel caso di comprovate e improvvise ragioni organizzative, che impongano l'urgente copertura di una sede divenuta vacante e non indicata nell'informativa annuale, nel darne comunicazione con le procedure previste, l'amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione delle istanze dei dirigenti.
8. Decorso il termine per le eventuali istanze di cui ai commi precedenti, l'amministrazione avviera' il procedimento di conferimento degl'incarichi con le procedure di cui al presente provvedimento.
9. Delle informative indirizzate ai dirigenti, viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area della dirigenza.
 
Art. 3.
Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali
1. L'amministrazione provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali mediante provvedimenti ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei criteri generali fissati dall'art. 13, comma 1, del CCNL 5 aprile 2001, consistenti in:
A) natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare,
B) attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente;
C) risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati e alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.
2. Per l'applicazione degli anzidetti criteri generali si prendono in considerazione:
A) Natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare:
1) l'attivita' prevalente dell'ufficio da conferire;
2) le situazioni di particolare criticita';
3) la rilevanza dell'ufficio desunta sulla base del provvedimento vigente d'individuazione della graduazione delle funzioni dirigenziali;
4) i compiti istituzionalmente attribuiti;
5) gli obiettivi fissati annualmente;
6) particolari programmi assegnati.
B) Attitudini e capacita' professionali:
L'attitudine e le capacita' professionali riguardano il grado di idoneita' a ricoprire, nella sede, il posto resosi vacante o disponibile e ad esercitare le relative funzioni, tenendo conto di:
1) le funzioni esercitate in precedenza a quelle da conferire, in relazione anche alla durata, al livello e al tipo di attivita' degli uffici rivestiti;
2) le specifiche caratteristiche e criticita' delle funzioni precedentemente ricoperte;
3) la qualita' dei rapporti interni ed esterni negli incarichi ricoperti;
4) la specificita' di esperienze acquisite in settori caratterizzati da attivita' particolarmente utili per l'esercizio delle funzioni inerenti al posto da ricoprire;
5) la pluralita' delle esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attivita' svolti in modo apprezzabile e desumibili anche dagli elementi contenuti nel fascicolo personale;
6) ulteriori incarichi ricoperti quali reggenze di uffici dirigenziali conferiti con atto formale, in relazione anche alla durata degli incarichi;
7) il possesso di particolari requisiti rilevanti ai fini dell'incarico da conferire, (seminari, stages, corsi di specializzazione, gruppi di lavoro, pubblicazioni);
8) conoscenza del territorio.
C) Risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati e alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte, valutati ai sensi dell'art. 35 del CCNL:
1) raggiungimento degli obiettivi annuali;
2) particolari risultati, inerenti i compiti istituzionali, conseguiti nell'esercizio delle funzioni anche al di fuori degli obiettivi assegnati.
 
Art. 4.
Durata degli incarichi
1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 246/2000, tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e hanno durata, di norma, non inferiore a due anni e non superiore a sette anni.
2. La rotazione degli incarichi, di cui ai criteri generali indicati nell'art. 13 del CCNL, deve essere coerente ai fini propri della disposizione contrattuale che mira a favorire lo sviluppo della professionalita' dei dirigenti attraverso la diversificazione delle esperienze su incarichi diversi, fermo restando quanto previsto nei casi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001; conseguentemente gli incarichi, di norma, possono essere rinnovati nel limite complessivo di nove anni, tenendo conto anche della motivata domanda del dirigente interessato.
3. Gli incarichi possono aver termine, oltre che per scadenza, anche per assegnazione di un nuovo incarico dirigenziale, conferito sulla base dei criteri di cui al presente provvedimento.
4. Entro tre mesi dalla scadenza dell'incarico l'amministrazione effettuera', con le procedure dell'art. 35 del CCNL, la valutazione complessiva dell'incarico svolto.
5. Nel caso vi sia espressa valutazione negativa dell'incarico svolto, si applica l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
6. Nel caso non vi sia espressa valutazione negativa, l'amministrazione procedera' alla copertura dell'ufficio, tenendo conto anche delle preferenze espresse dal dirigente, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 del CCNL e di quelli del presente decreto.
7. Al dirigente non riconfermato sara' assicurato un incarico almeno equivalente a quello precedentemente ricoperto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del CCNL e potra' essere consentito, nelle more della definizione dell'avvicendamento, di permanere nell'ufficio scaduto.
8. Nel caso di motivate ragioni organizzative e gestionali, l'amministrazione comprova la necessita' e l'urgenza di provvedere, anche mediante ricorso a revoca anticipata d'incarichi dirigenziali, e conferisce al dirigente interessato il nuovo incarico sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 CCNL e di quelli del presente decreto, tenendo comunque conto degli specifici e prioritari obiettivi da raggiungere e delle attitudini e capacita' del dirigente.
 
Art. 5.
Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ai neopromossi
1. In relazione alla particolarita' della situazione si tiene conto dei seguenti elementi desumibili dagli atti posseduti:
a) esperienze professionali gia' acquisite e titoli di servizio posseduti (funzioni di reggenza, supplenza o vicarie rivestite in precedenza);
b) particolari conoscenze tecnico professionali, che configurino una specifica professionalita' attinente agli incarichi da conferire.
 
Art. 6. Avvicendaniento o revoca anticipata a seguito di valutazione negativa
1. Nel caso di accertamento dei risultati negativi o dell'inosservanza delle disposizioni impartite, effettuati con le procedure di cui all'art. 35 del CCNL, si applica l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, garantendo il contraddittorio.
 
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. In attesa dell'attivazione della nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 4 del CCNL 5 aprile 2001 - secondo biennio economico, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 24 novembre 1999; l'amministrazione stabilisce provvisoriamente l'importo dell'indennita' di posizione per i dirigenti preposti a funzioni di nuova istituzione, tenendo conto delle caratteristiche dell'ufficio da conferire, in attesa della rideterminazione ai sensi dell'art. 4 citato.
2. In sede di prima applicazione, ai fini dell'avviso generale del procedimento di conferimento ai sensi della legge n. 241/1990, l'amministrazione fornisce, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco generale delle funzioni, sia vacanti sia disponibili per scadenza del periodo di conferimento dell'incarico dirigenziale alla data del 31 dicembre 2004, onde consentire ai dirigenti di partecipare al procedimento di conferimento degli incarichi con le procedure di cui al presente decreto.
3. Poiche' il Ministro dell'interno, con decreto del 21 maggio 2003, ha stabilito che il nuovo sistema di valutazione dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sia applicato a partire dalla valutazione dell'anno 2001, l'attivita' svolta dai dirigenti viene considerata, ai fini delle nuove procedure di conferimento, idonea e coerente con gli obiettivi dell'amministrazione, per cui, in attuazione dei presenti criteri, saranno privilegiati gli altri requisiti di attitudine e capacita' professionale, salvi restando i nuovi elementi che emergeranno dall'applicazione a regime del nuovo sistema di valutazione.
4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001, si considera effettuata la valutazione anche nei confronti di tutti gli incarichi scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si intendono prorogati fino alla medesima data, entro tre mesi dalla quale si procedera' al conferimento secondo i criteri di cui all'art. 3 e tenendo conto del periodo prestato nella medesima sede.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. L'atto di determinazione dei presenti criteri verra' reso pubblico nelle forme piu' idonee a garantire la massima diffusione e rimarra' in vigore fino all'adozione delle nuove disposizioni contrattuali.
2. Il presente provvedimento verra' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 aprile 2004

Il capo Dipartimento: Morcone

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 5 Interno, foglio n. 193
 
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