Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2004 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 29 aprile 2004
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle tipologie di trapianto per le quali e' possibile definire standard di qualita' dell'assistenza.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 29 aprile 2004;
Premesso che:
l'accordo sancito da questa Conferenza il 14 febbraio 2002 (Repertorio atti n. 1388) sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attivita' di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti», il quale prevedeva alla lettera b), punto 1 che, con accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni, venissero individuate le tipologie di trapianto di organi e tessuti per le quali si ritenga possibile definire standard condivisi di qualita' in funzione dei tipi di trapianto;
l'anzidetto accordo prevedeva altresi' alla lettera b), punti 3, 4 e 5 che, con successivo accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni venissero definite linee guida sui criteri relativi:
all'idoneita' ad effettuare trapianti ed i parametri di qualita' di funzionamento in relazione al reperimento ed alla disponibilita' di organi e tessuti;
alla programmazione delle attivita' di trapianto in coerenza con gli standard relativi ai centri individuati dalle regioni e dalle province autonome come strutture idonee per i trapianti di organi e tessuti;
alla valutazione di indicatori di efficienza, della qualita' dei risultati e della qualita' dell'organizzazione regionale per la donazione degli organi;
Visto 1'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per l'idoneita' ed il funzionamento dei centri individuati dalle regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti», all'esame di questa Conferenza nell'odierna seduta;
Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della salute l'11 agosto 2003, sul quale in sede tecnica il 30 settembre 2003 sono state concordate modifiche e il successivo testo del 9 dicembre 2003, esaminato e concordato il 20 gennaio 2004 in sede tecnica;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:
1) Le tipologie di trapianto di organi per le quali, sulla base dell'attivita' clinico-assistenziale gia' consolidata, e' possibile definire standard di qualita' relativi all'assistenza dei pazienti sono le seguenti:
trapianto di cuore;
trapianto di fegato;
trapianto di pancreas;
trapianto di polmone;
trapianto di rene.
2) Il Ministro della salute, su richiesta del Centro nazionale trapianti e sentito il Consiglio superiore di sanita', propone ulteriori appositi accordi in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province per l'aggiornamento delle tipologie di trapianto di cui sopra.
Roma, 29 aprile 2004
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
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