Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2004 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 29 aprile 2004
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento, recante: «Linee guida per l'idoneita' ed il funzionamento dei centri individuati dalle regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 29 aprile 2004;
Premesso che l'accordo sancito da questa Conferenza il 14 febbraio 2002 sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attivita' di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti», che prevede, alla lettera b), la definizione di standard condivisi di qualita' di funzione dei tipi di trapianto, con particolare riferimento ai punti 3, 4 e 5;
Rilevata la necessita' di definire linee guida sui criteri relativi:
all'idoneita' ad effettuare trapianti ed ai parametri di qualita' di funzionamento in relazione al reperimento ed alla disponibilita' di organi e tessuti;
alla programmazione delle attivita' di trapianto in coerenza con gli standard relativi ai centri individuati dalle regioni e dalle province autonome come strutture idonee per i trapianti di organi e tessuti;
alla valutazione di indicatori di efficienza, della qualita' dei risultati e della qualita' dell'organizzazione regionale per la donazione degli organi;
Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della salute l'11 agosto 2003, sul quale in sede tecnica il 30 settembre 2003 sono state concordate modifiche e il successivo testo del 9 dicembre 2003, esaminato e concordato il 20 gennaio 2004 in sede tecnica;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce accordo tra il Ministro della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano relativo alle linee-guida che definiscono i criteri, le modalita' e gli standard di cui alla lettera b), punti 3, 4 e 5, dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002, nei termini sottoindicati: 1. Criteri di idoneita' ad effettuare trapianti e parametri di qualita' di funzionamento in relazione al reperimento ed alla
disponibilita' di organi e tessuti.
I criteri e le modalita' per l'individuazione delle strutture idonee per i trapianti di organi e tessuti, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono quelli di seguito specificati:
a) le equipes mediche, responsabili dell'attivita' di trapianto, devono possedere la necessaria competenza attestata da specifica documentazione di servizio, dall'elenco dei trapianti dei quali si e' avuta la responsabilita' terapeutica, da documentato curriculum comprendente la personale casistica di ciascuno dei componenti. Tale documentazione riguarda non solo le equipes chirurgiche, ma tutte le equipes direttamente responsabili della cura del paziente nelle diverse fasi dell'attivita' trapiantologica. Tale documentazione viene raccolta dall'azienda sanitaria sede dell'attivita', verificata dall'Assessorato alla sanita' e sottoposta a rivalutazione biennale;
b) per documentati motivi l'attivita' di trapianto puo' essere effettuata in sedi diverse da quella di appartenenza di ciascun sanitario o di ciascuna equipe con il consenso dei direttori generali delle aziende sanitarie interessate;
c) i nominativi, la documentazione di servizio, le funzioni ed il curriculum del personale in formazione che partecipa all'attivita' di trapianto devono essere raccolti dall'azienda sanitaria e segnalati all'Assessorato alla sanita'. Al termine di un periodo biennale l'Assessorato regionale effettua una verifica dei risultati ottenuti dal personale in formazione;
d) ferme restando le modalita' di verifica di cui alla lettera d), punto 1), dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002, il mantenimento delle condizioni di cui al presente punto I va verificato come stabilito dall'apposita normativa regionale, attraverso ispezioni i cui verbali vengono conservati presso l'azienda sanitaria sede dell'attivita' e l'Assessorato regionale;
e) il Centro nazionale trapianti svolge attivita' di verifica di cui alla lettera f), punto 1 dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni il 14 febbraio 2002 e segnala alle autorita' sanitarie regionali eventuali condizioni di irregolarita' riscontrate. Tale attivita' viene svolta avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita' per quanto riguarda i requisiti di carattere strutturale e strumentale.
Le regioni e il Ministro della salute, su proposta del Centro nazionale trapianti, si impegnano alla verifica e all'eventuale aggiornamento dei contenuti delle presenti linee guida, entro tre anni dalla stipula del presente accordo. 2. Programmazione delle attivita' di trapianto in coerenza con
standard definiti.
Per assicurare la qualita' dei programmi, si fa riferimento agli standard minimi di attivita' annuale fissati dalla lettera c), ed alla procedura di verifica stabilita dalla lettera d), punti 2 e 3, dell'accordo sancito da questa Conferenza il 14 febbraio 2002. 3. Valutazione di indicatori di efficienza, della qualita' dei risultati e della qualita' dell'organizzazione regionale per la
donazione degli organi.
Gli indicatori di efficienza, di valutazione della qualita' dei risultati e della qualita' della organizzazione regionale per la donazione degli organi di cui alla lettera b), punto 5, dell'accordo del 14 febbraio 2002, sono di seguito definiti:
1) per ciascun centro trapianti:
a) numero di pazienti in lista di attesa;
b) numero di inserimenti per anno;
c) numero di controlli clinici effettuati sui pazienti in attesa;
d) tempo medio di attesa;
e) numero decessi in lista di attesa;
f) caratteristiche medie della composizione della lista (eta', provenienza regionale, distribuzione gruppi sanguigni, distribuzione tra attivi e sospesi, distribuzione dello status di gravita' del paziente attraverso criteri predefiniti e comuni);
g) frequenza di aggiornamenti della lista di attesa attraverso l'invio di report al centro di riferimento di competenza;
h) stesura ed aggiornamento annuale della carta dei servizi per pazienti in lista;
i) numero richieste urgenti;
j) tempo di ischemia dell'organo trapiantato (dal clamping dell'aorta nel donatore alla riperfusione dell'organo nel ricevente);
k) numero di trapianti effettuati da donatore cadavere e da donatore vivente nell'ultimo triennio;
l) numero di trapianti pediatrici e di split;
m) numero di epatiti fulminanti trattate con fegato bioartificiale e/o con trapianto;
n) percentuale di organi accettati e trapiantati rispetto al totale di quelli offerti dal centro di riferimento ed utilizzati (anche da altri centri trapianto); sopravvivenza del ricevente e del graft (a breve, medio e lungo termine);
o) distribuzione dei trapianti effettuati in base allo status del paziente (solo per trapianto di fegato);
p) percentuale di ritrapianti, entro un anno dal trapianto; dopo un anno dal trapianto (solo per trapianto di fegato);
q) percentuale di ritrapianti, indipendentemente dal tempo trascorso dal primo trapianto (solo per trapianto di rene);
r) distribuzione dei trapianti in base al grado di immunizzazione del paziente (solo per trapianto di rene);
s) durata degenza media;
t) servizi specialistici collegati al Centro trapianti;
u) percentuale di tempo dedicata all'attivita' di prelievo e trapianto o a patologie correlate (esempio resezioni epatiche) rispetto al totale dell'attivita'.
2) per ciascun centro regionale o interregionale:
a) numero di donatori utilizzati nell'area;
b) numero di organi prelevati nell'area;
c) numero di organi offerti al Centro trapianti;
d) numero di organo offerti al Centro, rifiutati dal centro stesso ed accettati da altri centri trapianto.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun centro trapianti e ciascun Centro di riferimento regionale ed interregionale trasmette alle regioni, anche ai fini della procedura di verifica di cui alla lettera d), punto 1, dell'accordo del 14 febbraio 2002, ed al Centro nazionale trapianti una scheda di attivita' relativa all'anno precedente, comprensiva dei dati riferiti a tutti gli indicatori elencati ai precedenti punti 1 e 2.
La elaborazione dell'indicatore di cui al punto 1, lettera n), e' effettuata dal Centro trapianti sulla base delle informazioni fornite dai centri di riferimento regionale ed interregionale.
Il Centro nazionale trapianti rende disponibili le informazioni raccolte per i competenti assessorati regionali, ai centri di riferimento regionale ed interregionale e al pubblico.
Roma, 29 aprile 2004
Il Presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
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