Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 maggio 2004
Scioglimento della societa' anonima cooperativa «Cassa Urbana», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Torino
Visto l'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorita' di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive;
Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
Esaminati gli atti in possesso di questa Direzione provinciale, nonche' il verbale ispettivo del 31 marzo 2004 alla societa' anonima cooperativa Cassa Urbana, dai quali risulta che la stessa non compie atti di gestione dal 12 settembre 1945, non deposita bilanci di esercizio da oltre cinque anni e non possiede valori patrimoniali immobiliari;
Decreta:
La societa' anonima cooperativa «Cassa Urbana», con sede legale in Torino, via Carlo Alberto n. 6, costituita il 28 gennaio 1923 per rogito notaio dott. Eugenio Copasso, B.U.S.C. n. 2998, e' sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso all'autorita' di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 11 maggio 2004
Il direttore provinciale: Pirone
 
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