Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le disposizioni vigenti in materia di omologazione e controllo del veicoli ai fini acustici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, recante criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
Viste le direttive relative alle modalita' di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002;
Considerata la necessita' di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee;
Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per il trasporto di persone e merci svolto dalle strade e autostrade;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalita' e la sicurezza della strada stessa;
b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale e' stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);
d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o piu' corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;
e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;
f) confine stradale: limite della proprieta' stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada e' in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;
i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attivita' produttive;
l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attivita' lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attivita' ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettivita'; aree territoriali edificabili gia' individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;
m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
n) ascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante: «Legge quadro sull'inquinamento acustico,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n.
254, S.O., e' il seguente:
«Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di
rispettiva competenza con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della
difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti
per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
dci suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste
motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,
da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari e
nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni.».
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 14 novembre 1997, recante: «Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1997, n. 280.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
16 marzo 1998, recante: «Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1998, n. 76.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
29 novembre 2000, recante: «Criteri per la predisposizione,
da parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del
rumore», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2000, n. 285.
- Il decreto in data 1° giugno 2001, recante:
«Modalita' di istituzione ed aggiornamento del catasto
delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 gennaio 2002, n. 5, S.O.
Note all'art. 1:
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. e' il
seguente:
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) area di intersezione: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di
traffico;
2) area pedonale: zona interdetta alla circolazione
dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali;
3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada
godono della precedenza rispetto ai veicoli;
4) banchina: parte della strada compresa tra il
margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati;
5) braccio di intersezione: cfr. ramo di
intersezione;
6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato
a selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni;
7) carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu'
corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
da strisce di margine;
8) centro abitato: insieme di edifici, delimitato
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada;
9) circolazione: e' il movimento, la fermata e la
sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;
10) confine stradale: limite della proprieta'
stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore
della scarpata se la strada e' in trincea;
11) corrente di traffico: insieme di veicoli
(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o
piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria;
12) corsia: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli;
13) corsia di accelerazione: corsia specializzata per
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata;
14) corsia di decelerazione: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
tale manovra.
15) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla
carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione
degli stessi;
16) corsia di marcia: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale;
17) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli;
18) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli
che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocita' o altro;
19) cunetta: manufatto destinato allo smaltimento
delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada;
20) curva: raccordo longitudinale fra due tratti di
strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilita';
21) fascia di pertinenza: striscia di terreno
compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E'
parte della proprieta' stradale e puo' essere utilizzata
solo per la realizzazione di altre parti della strada;
22) fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna
al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;
23) fascia di sosta laterale: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la fila
degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;
24) golfo di fermata: parte della strada, esterna
alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi
collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro
spazio di attesa per i pedoni;
25) intersezione a livelli sfalsati: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami
di strade poste a diversi livelli;
26) intersezione a raso (o a livello): area comune a
piu' strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse;
27) isola di canalizzazione: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a
incanalare le correnti di traffico;
28) isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;
29) isola salvagente: cfr. salvagente;
30) isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;
31) itinerario internazionale: strade o tratti di
strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli
accordi internazionali;
32) livelletta: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante;
33) marciapiede: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
34) parcheggio: area o infrastruttura posta fuori
della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non
dei veicoli;
34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalita';
35) passaggio a livello: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
tranviaria in sede propria;
36) passaggio pedonale (cfr. anche marciapiede):
parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso;
37) passo carrabile: accesso ad un'area laterale
idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli;
38) piazzola di sosta: parte della strada, di
lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina,
destinata alla sosta dei veicoli;
39) pista ciclabile: parte longitudinale della
strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei velocipedi;
40) raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo;
41) raccordo convesso (dosso): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso;
42) ramo di intersezione: tratto di strada afferente
una intersezione;
43) rampa (di intersezione): strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione;
44) ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante
o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada;
45) salvagente: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo
ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi;
46) sede stradale: superficie compresa entro i
confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di
pertinenza;
47) sede tranviaria: parte longitudinale della
strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;
48) sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a
fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di
pedoni o di animali;
49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile
della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari;
50) strada extraurbana: strada esterna ai centri
abitati;
51) strada urbana: strada interna ad un centro
abitato;
52) strada vicinale (o poderale o di bonifica):
strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;
53) svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui
le correnti veicolari non si intersecano tra loro;
53-bis) utente debole della strada: pedoni, disabili
in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino
una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade;
54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e
la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
55) zona di attestamento: tratto di carreggiata,
immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue;
56) zona di preselezione: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di
corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate;
57) zona di scambio: tratto di carreggiata a senso
unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di
traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi
arrestare;
58) zona residenziale: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni
e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni
stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.».
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
recante: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della
legge 30 luglio 1990, n. 212», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, S.O.



 
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.
2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonche' dall'allegato 1 al presente decreto:
A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.
5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.



Note all'art. 2:
- L'art. 2 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O., e' il seguente:
«Art 2 (Definizione e classificazione delle strade). -
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente
codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico
destinata alla circolazionc dei pedoni, dei veicoli e degli
animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a
raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale,
urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente
alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da
una sicurezza intrinseca a tutela dcll'utenza debole della
strada.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada
affiancata ad una strada principale (autostrada, strada
extraurbana principale, strada urbana di scorrimento)
avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla
strada principale e viceversa, nonche' il movimento e le
manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con
riferimento alluso e alle tipologie dci collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2,
si distinguono in strade "statali", "regional",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamcnte lo Stato, la regione, la provincia, il
comune. Per le strade destinate esclusivamentc al traffico
militare e denominate "strade militari", ente proprietario
e' considerato il comando della regione militare
territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui a comma 2, lettere B, C
ed F si distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi
direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete
viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete
delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica; e) servono traffici interregionali o presentano
particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di
provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo
di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i
comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di
provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva
provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro ovvero
quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del
comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di
scambio intermodale o con le localita' che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale.
Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono
assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e
F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno
dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5,
seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti,
il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale
autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei
casi e con le modalita' indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati,
procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni
delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade
cosi' classificate sono iscritte nell'archivio nazionale
delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e
alle tipologie di collegamento previste sono declassificate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle
regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i
pareri indicati comma 8. I casi e la procedura per tale
declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
modificano gli effetti del decreto del Prsidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n 377, emanato in
attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine
all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale.».
- Gli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, recante:
«Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1997, n.
280, sono i seguenti:
«Art. 2 (Valori limite di emissione). - 1. I valori
limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera
e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle
sorgenti fisse ed alle Sorgenti mobili.
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti
fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella
B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della
specifica norma UNI che sara' adottata con le stesse
procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le
aree del territorio ad esse circostanti, secondo la
rispettiva classificazione in zone.
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e
comunita'.
4. I valori limite di emissione del rumore delle
sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera
d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli
macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove
previsto, sono altresi' regolamentati dalle norme di
omologazione e certificazione delle stesse.».
«Art. 6 (Valori di attenzione) - 1. I valori di
attenzione espressi come livelli continui equivalenti di
pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo
termine (TL) sono:
a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C
allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il
periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di
cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a
lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del
quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio
dal punto di vista della rumorosita' ambientale. La
lunghezza di questo intervallo di tempo e' correlata alle
variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosita' nel
lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di
riferimento, e' un periodo di tempo prestabilito
riguardante i periodi che consentono la valutazione di
realta' specifiche locali.
2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui
all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e'
sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai
punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle
aree esclusivamente industriali in cui i piani di
risanamento devono essere adottati in caso di superamento
dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si
applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed
aeroportuali.».
«Art. 7 (Valori di qualita). - 1. I valori di qualita'
di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D
allegata al presente decreto».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16
marzo 1998, recante: «Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico», e' pubblcato nella
Gazzetta Ufficiale, 1° aprile 1998, n. 76.



 
Art. 3.
Fascia di pertinenza acustica
1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.
2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovra' considerare una prima parte piu' vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda piu' distante denominata fascia B.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.
 
Art. 4. Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova
realizzazione
1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.
 
Art. 5.
Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti
1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.
2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attivita' pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione e' da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.
3. In via prioritaria l'attivita' pluriennale di risanamento dovra' essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia piu' vicina all'infrastruttura, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia piu' vicina all'infrastruttura, le rimanenti attivita' di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.



Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre
2000, recante: «Criteri per la predisposizione, da parte
delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n.
285.
- L'art. 3, comma 1, lettera i), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, recante: «Legge quadro sull'inquinamento
acustico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre
1995, n. 254, sopplemento ordinario, e' il seguente:
«1. Sono di competenza dello Stato:
a)-h) (omissis);
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento
delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di
servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie,
metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti
stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme
restando le competenze delle regioni, delle province e dei
comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui
all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni».
- L'art. 10, comma 5, della predetta legge n. 447/1995,
e' il seguente:
«5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le
societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al
comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al
comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore,
secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con
proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di
adeguamento, modalita' e costi e sono obbligati ad
impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore
al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le
attivita' di manutenzione e di potenziamento delle
infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di
contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto
riguarda l'ANAS la suddetta quota e' determinata nella
misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per
le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici
essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui
all'art. 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto
della loro attuazione e' demandato al Ministero
dell'ambiente».
- L'art. 7 della predetta legge n. 447/1995, e' il
seguente:
«Art. 7 (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso
di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2,
comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui all'art.
4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono
all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando
il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente
legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento
sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di
risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui
all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1
devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei
rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera
a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete
l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e
dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere
d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di
gravi e particolari problemi di inquinamento acustico,
all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo
puo' essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al
comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui
all'art. 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale
una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il
consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla
regione ed alla provincia per le iniziative di competenza.
Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al
comma 1, la prima relazione e' allegata al piano stesso.
Per gli altri comuni, la prima relazione e' adottata entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- La tabella C del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, e' la
seguente:

Tabella C
VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE
Leq in dB(A) (art. 3)

===================================================================== Classi di destinazione| Tempi di riferimento | Tempi di riferimento
d'uso del territorio | Diurno (6.00/22.00) | Notturno (22.00/6.00) ===================================================================== I aree particolarmente| | protette |50 |40 --------------------------------------------------------------------- II aree | | prevalentemente | | residenziali |55 |45 --------------------------------------------------------------------- III aree di tipo misto|60 |50 --------------------------------------------------------------------- IV aree di intensa | | attivita' umana |65 |55 --------------------------------------------------------------------- V aree prevalentemente| | industriali |70 |60 --------------------------------------------------------------------- VI aree esclusivamente| | industriali |70 |70}.



 
Art. 6.
lnterventi per il rispetto dei limiti
1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, e' verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonche' dei ricettori.
2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunita' di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.
 
Art. 7.
Interventi diretti sul ricettore
1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 8.
Interventi di risanamento acustico a carico del titolare
1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.
 
Art. 9.
Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli
1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.



Nota all'art. 9:
- L'art. 80 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine
di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i
veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su
cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri anche su segnalazione degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita'
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di
sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione
del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al
fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti
situazioni operative degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo sedici persone
compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a
pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione
quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo
della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e
gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con
carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di
autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel
registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono
essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle
societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le modalita' tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del
Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di
laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
le modalita' che saranno stabilite con disposizioni deI
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di
controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra'
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta
di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per
il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione
sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa
che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 137,55 a Euro 550,20. Tale sanzione e' raddoppiabile
in caso di revisione omessa per piu' di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti
ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso
dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da
tali violazioni discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo
le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nel confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato
rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la
concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione
di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a
Euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
Nota all'art. 10:
- L'art. 227, del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' il seguente:
«Art. 227 (Servizio e dispositivi di monitoraggio). -
1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere
installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento
della circolazione, i cui dati sono destinati alla
costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale
delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la
individuazione dei punti di maggiore congestione del
traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad
installare i dispositivi di cui al comma 1 e
contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il
rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in
conformita', per tali ultimi, alle direttive impartite dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono
invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede
alla installazione d'ufficio dei dispositivi di
monitoraggio.».



 
Art. 10.
Monitoraggio
1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformita' alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.
 
Art. 11.
Disposizioni finali
1. Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora piu' restrittive dei limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 51



Nota all'art. 11:
- L'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 29
novembre 2000, recante: «Criteri per la predisposizione, da
parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle rela-tive infrastrutture, dei
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del
rumore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2000, n. 285, e' il seguente:

----> vedere Nota a pag. 15 della G.U. <----



 
Allegato 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

----> vedere allegato da pag. 8 a pag. 9 della G.U. <----
 
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