Gazzetta n. 125 del 29 maggio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 80
Testo del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 13), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (8...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 maggio 2004.
2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, reca:
«Art. 1. - 1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'art. 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita' di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente».
- L'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) reca:
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno».
- L'art. 193 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
«Art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio). - 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.».
 
Art. 2. Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli
strumenti urbanistici generali
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 141, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera c-bis), e con le modalita' ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi:
- L'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato nelle note all'art. 1.
 
Art. 3. Modalita' di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali
e provinciali
1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «essere» sono inserite le seguenti: «presentate personalmente ed».
2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: «Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 38 (Consigli comunali e provinciali). - 1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, e' disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresi' il numero dei consiglieri necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalita' per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attivita'. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea».
 
Art. 4.
Modalita' di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto
1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno facolta' di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.
Riferimenti normativi:
- L'art. 187 del citato decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, reca:
«Art. 187 (Avanzo di amministrazione). - 1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, puo' essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati».
 
Art. 5. Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti
locali in stato di dissesto finanziario (( 01. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: «la provincia di Varese» sono inserite le seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco».
1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 e' sostituito dal seguente))

«15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facolta' di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passivita' correlate a spese di investimento, nonche' per il ripiano di passivita' correlate a spese correnti purche' queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, e' stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, e' acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.».
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 38 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 31 (Norme particolari per gli enti locali). - (Omissis).
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. I componenti degli organi di controllo della societa' sono designati dagli enti locali destinatari dei proventi cui al comma 37. La societa' di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. Al capitale della societa' partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la provincia di Varese, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della societa', sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verra' stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la societa' di gestione della casa da gioco.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 31 (Disposizioni varie per gli enti locali). - 1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'art. 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunita' montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento e' destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalita' individuate con il decreto ministeriale 21 febbraio 2002 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi 60 milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali e' incrementato di 25 milioni di euro.
7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attivita' di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimita':
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6, e' aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalita' di investimento;
b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, puo' prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantita' complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;
c) l'amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 e' istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.
9. Al comma 6 dell'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 38, dopo le parole: «Per i comuni» sono inserite le seguenti: «e le province» e, alla fine del periodo, le parole: «e comuni» sono sostituite dalle seguenti: «, province e comuni».
10. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'art. 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si e' reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e all'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento ditali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme cosi' recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'art. 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.
14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno e' autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. E' fatta salva la facolta', su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualita' decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.
15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facolta' di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passivita' correlate a spese di investimento, nonche' per il ripiano di passivita' correlate a spese correnti purche' queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, e' stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, e' acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.
16. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2002 n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive.
17. (Sostituisce i numeri 4) e 4-bis) all'art. 8, comma 1, lettera d), decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444).
18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.
20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
21. All'art. 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
22. Le disposizioni previste dall'art. 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessita' di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte, degli enti territoriali.».
 
Art. 6. Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni
colpiti da eventi calamitosi
1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004. (( 1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 145 e' inserito il seguente:
«Art. 145-bis (Gestione finanziaria). - 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione e' subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalita' previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano e' predisposto dalla Commissione straordinaria ed e' approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualita' dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi gia' corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvedera', in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale e' tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficolta' riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione e' considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalita' di versamento dell'annualita' sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti».))

2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002, nonche' in data 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004. (( 2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) e' delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione e' delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
Riferimenti normativi:
- L'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed e' contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e' avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'art. 141.».
- L'art. 144 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
«Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio). - 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'art. 143 e' nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.».
- L'art. 155 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256, comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2000, reca: «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002»
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002, reca: «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002»
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003, reca: «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino».
 
Art. 6-bis. Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali per eventi
eccezionali e situazioni contingenti (( 1. A decorrere dall'anno 2004 e' costituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.))
 
Art. 7. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: «314» sono inserite le seguenti parole: «, primo comma»;
a-bis) all'articolo 59, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto».
b) (lettera soppressa);
b-bis) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente di provincia»;
2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: «, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore»;
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore»;
b-ter) all'articolo 64, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia;»
b-quater) all'articolo 254, il comma 6 e' abrogato;
b-quinquies) all'articolo 256, comma 4, le parole da: «, su segnalazione del Ministero dell'interno» sino alla fine del comma sono soppresse.
1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e dell'articolo 254, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purche' tali mezzi non siano stati azionati in precedenza.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 58, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 58 (Cause ostative alla candidatura). - 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 59, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 59 (Sospensione e decadenza di diritto). - 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui all'art. 58, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 61, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 61 (Ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente della provincia). - 1. Non puo' essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale;
1-bis) Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 64 (Incompatibilita' tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta). - 1. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.».
- Si riporta il testo dell'art. 254 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 254 (Rilevazione della massa passiva). - 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro centottanta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori centottanta giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non e' caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. (comma abrogato).
7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 256, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 256 (Liquidazione e pagamento della massa passiva). - 4. Entro trenta giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passivita' inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non piu' necessari.».
- Il comma 6 dell'art. 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) reca:
«Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - Omissis.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
Omissis».
 
Art. 7-bis. Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice (( 1. All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia»;
b) al secondo comma, le parole: «sentita la Commissione di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia».
2. All'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178,» sono sostituite dalle seguenti: «alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
b) al secondo periodo, le parole: «Ove la Commissione non si pronunci» sono sostituite dalle seguenti: «Ove le Commissioni non si pronuncino».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968) cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 12. - Il Ministro per i lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 5, provvede, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, al riparto tra i comuni interessati dei Fondi disponibili, articolati per anni finanziari sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.
Il Ministro per i lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, puo' disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.
Il Ministro per i lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.».
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968), nel testo sostituito dal comma 6 dell'art. 13-bis, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita) convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita), cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 4-bis. - (Omissis).
16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alle Commissioni parlamentari competenti per materia, il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove le Commissioni non si pronununcino entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla Regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la Regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo».
 
Art. 7-ter. Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere
pubbliche (( Alla tabella A allegata alla legge 29 dicembre 2003, n. 376, al numero 47, le parole: «Comune Varese» sono sostituite dalle seguenti: «Provincia Varese».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta la tabella allegata alla legge 29 dicembre 2003, n. 376 (Finanziamento di interventi per opere pubbliche), cosi' come modificata dal presente articolo:

----> vedere allegato alle pagg. 59-60 della G.U. <----
 
Art. 7-quater. Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle
aeromobili (( 1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «Per l'anno 2004» sono soppresse.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)] cosi' come modificato dal presente articolo:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - Omissis.
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
Omissis.».
 
Art. 7-quinquies. Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di
certificati elettorali (( 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202, in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali».))
Riferimenti normativi:
- Il comma 1 dell'art. 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) reca:
«Art. 4. - 1. Il compenso di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, e' elevato a lire 3.000 dal 1° agosto 1991.».
 
Art. 7-sexies. Disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e
degli enti locali (( 1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si da' luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed e' autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)]:
«Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali). - 1. Al fine promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.».
«Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003, reca: «Legge n. 448 del 2001 - art. 55. Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale - Decreto attuativo per l'anno 2002».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2003, reca: «Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, legge n. 448 del 2001, art. 54».
- Il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2003, reca: «Riparto dello stanziamento 2003 del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale».
 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone