Gazzetta n. 125 del 29 maggio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 26 maggio 2004, n. 138
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2873):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 31
marzo 2004.
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in
sede referente, il 1° aprile 2004, con parere delle
commissioni 1ª, (Presupposti di costituzionalita), 1ª, 3ª,
5ª e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 6 e 7 aprile 2004.
Esaminato dalla 12ª commissione il 6, 7, 20, 21 e 27
aprile 2004.
Esaminato in aula e approvato il 5 maggio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4978):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 10 maggio 2004, con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni I, II, IV, V, VII,
XI, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione, l'11, 12 e 13 maggio
2004.
Esaminato in aula il 12 maggio 2004 per questione
pregiudiziale; il 17 e 18 maggio 2004 ed approvato il 19
maggio 2004.

Avvertenza:
Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
76 del 31 marzo 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 37.
 
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 81

All'articolo 1, comma 1:

la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

" a) e' istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi

e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive

e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, e' autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006 ";

alla lettera b), alinea, dopo le parole: " sulla genetica molecolare e " e' inserita la seguente: " su " e dopo le parole: " con sede in Milano " sono aggiunte le seguenti: " , presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione "Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM" ";

alla lettera b), n. 1), le parole: " 7 milioni e 28 mila ", " 6 milioni

e 508 mila " e " 6 milioni e 702 mila " sono sostituite rispettivamente dalle seguenti cifre: " 7.028.000 ", " 6.508.000 " e " 6.702.000

alla lettera b), n. 2), le parole: " 5 milioni " sono sostituite dalla seguente cifra: " 5.000.000 o;

la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

" c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e' autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano D.
All'articolo 2:

al comma 1, le parole: " della proiezione per l'anno 2004 " sono soppresse, le parole: " ed euro 51.322.000 per l'anno 2006 " sono sostituite dalle seguenti: " euro 12.720.000 per l'anno 2006 ed euro 38.602.000 a decorrere dall'anno 2006, e le parole: " unita' previsionale di base in conto capitale " sono sostituite dalle seguenti: " unita' previsionale di base di conto capitale ".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

" ART. 2-bis. - 1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realta' regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi gia' in atto per lo screening del cancro alla mammella e del collo dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialita' diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.

2. Le modalita' ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per la realizzazione del programma e' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2004, di euro 20.975.000 per l'anno 2005 e di euro 21.200.000 per l'anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all'Istituto superiore di sanita'.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

ART. 2-ter. - l. Per l'attivita' del Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro 2.097.000 per l'anno 2005 e di euro 2.120.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione nonche' per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalita' previste dall'articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Per le attivita' dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, di cui all'articolo 10 della, legge 10 aprile 1999, n. 91, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro 4.195.000 per l'anno 2005 e di euro 4.240.000 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o agli istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

ART. 2-quater. - 1. All'articolo 3, comma 32, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "come integrato dall'articolo 85, comma 6" sono inserite le seguenti: "e comma 8".

ART. 2-quinquies. - 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e' dovuta se relativa all'attivita' dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale";

b) all'articolo 83, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12";

c) all'articolo 89, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e' subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato";

d) all'articolo 181, la lettera e) del comma 1 e' abrogata.

ART. 2-sexies. - 1. All'articolo 7, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, dopo le parole: "legge 26 febbraio 1999, n. 42," sono inserite le seguenti: "e per la professione di assistente sociale,".

ART. 2-septies. - 1. Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' sostituito dal seguente:

"4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 ° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facolta' di stabilire una cadenza temporale piu' breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo' essere ripristinato secondo le modalita' di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita' di esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La non esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse".

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' differito alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

ART. 2-octies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attivita' di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attivita' destinate".

ART. 2-nonies. - 1. Il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale e' reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ".
 
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