Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 12 maggio 2004, n. 13
PAC Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2004 - settore bovini.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali
Al Ministero della salute - Direzione
generale della sanita' pubblica
veterinaria, degli alimenti e della
nutrizione - Ufficio VI
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale del Corpo
forestale dello Stato
Al Corpo forestale dello Stato della
regione siciliana
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati delle province autonome
di Trento e di Bolzano
Alle organizzazioni professionali
agricole
Ai centri di assistenza agricola (C.A.A.)
riconosciuti
A tutti i produttori non aderenti ai
C.A.A.
A tutti gli operatori del settore

QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, suddivisa rispettivamente per i regimi di premio per i produttori di carni bovine.

- Regolamento (CEE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e
successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni bovine - Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre
1999, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalita'
d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle
carni bovine, in relazione al regimi di premi - Regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre
2001, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le
modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del
Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine, per quanto riguarda il regime dei premi
e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 - Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, e
successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema
integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari - Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre
2001, e successive modifiche ed integrazioni, che fissa le
modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito
dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa
alla identificazione e registrazione degli animali - REGOLAMENTO (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e
successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio - Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti. - Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che
istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni
seminativi - Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001,
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999
del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli
imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno - Regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio
2004, recante modifica al regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa
le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito
dal regolamento (CEE) 2508/92 del Consiglio. - Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore
degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n. 2019/93, (CE) n.
1453/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001. - Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno
2003, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto
del sistema di identificazione e registrazione dei bovini; - Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 24 dicembre
2003, recante modalita' di applicazione di taluni regimi di
sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi." - D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e
dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 27
novembre 2001 - Modalita' di applicazione del Decreto 16 marzo
2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 11 MARZO
2004 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della
Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme di comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica
Agricola Comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 18
Febbraio 2004 - Disposizioni nazionali di attuazione dei
regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime
di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE)
n. 2237/03 della Commissione che reca modalita' di applicazione. - DPR 437 del 19 ottobre 2000 - Regolamento recante modalita' per la identificazione e
registrazione degli animali. - DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo
2001 - Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le
attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola - DECRETO Interministeriale del 31 gennaio 2002 - recante
disposizioni in materia di Anagrafe Zootecnica Bovina e relativo
manuale operativo di gestione dell'anagrafe stessa - DECRETO Interministeriale del 7 giugno 2002 - recante disposizioni
in materia di Anagrafe Zootecnica Bovina e relativo manuale
operativo di gestione dell'anagrafe stessa - CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti
adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria
in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e
settore vitivinicolo. - DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58 - disposizioni
sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1760 e
1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei
bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della Legge 1 marzo
2002, n. 39. - CIRCOLARE AGEA 22 aprile 2004, n. 8 - PAC Seminativi - Raccolto
2004 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la
presentazione delle domande di pagamento per superfici.

SETTORI DI INTERVENTO

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di premio nel settore Bovini, nonche' per la rettifica delle posizioni ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001.
Il settore di intervento Bovini comprende due linee principali di premio a cui ne sono subordinate altre:

- Premio speciale bovini maschi e di mantenimento alle vacche nu-
trici/giovenche
- premio all'estensivizzazione
- premio complementare nazionale alle vacche nutrici/giovenche
- premio supplementare alle vacche nutrici/giovenche - Premio alla macellazione
- Premio supplementare per aziende ricadenti in particolari cate-
gorie;
- premio supplementare alle giovenche

Per il settore bovini l'allevatore deve presentare domande distinte a seconda delle diverse linee di premio.
In particolare puo' essere presentata:

- per il premio vacche nutrici una sola domanda di premio nel corso
della campagna; - per il premio bovini maschi fino ad un massimo di cinque domande
per codice aziendale; - per il premio alla macellazione non esiste un numero massimo di
domande.

DEFINIZIONI

Il Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:

- "Imprenditore": il singolo produttore agricolo, persona fisica o
giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche,
indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il
diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda
si trova nel territorio della Comunita'; - "azienda": l'insieme delle unita' di produzione gestite
dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato
membro; - "parcella agricola": una porzione continua di terreno sulla quale
un'unica coltura e' effettuata da un unico imprenditore.

Il Regolamento (CE) N. 1760/2000 fissa, all'art. 2 comma 1, le seguenti definizioni:

- "animale": un bovino quale definito all'articolo 2,paragrafo
2,lettere b) e c), della direttiva 64/432/CEE (2), - "azienda": qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una
fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o
governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel
territorio di uno Stato membro, - "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante
il trasporto o su un mercato, - "autorita' competente": l'autorita' centrale o le autorita' di uno
Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei
controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per
il controllo dei premi, le autorita' incaricate dell'esecuzione del
regolamento (CEE) n. 3508/92.

Il Regolamento (CE) N. 2419/2001 fissa, all'art. 2 comma 1, le seguenti ulteriori definizioni:

- "sistema di identificazione e di registrazione dei bovini": il
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini previsto
dal regolamento (CE) n. 1760/2000 - "marchio auricolare": il marchio auricolare per l'identificazione
dei singoli animali ai sensi dell'articolo 3, lettera a), e
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 - "banca di dati informatizzata": la banca di dati elettronica creata
in conformita' dell'articolo 3, lettera b), e dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1760/2000 - "passaporto per gli animali": il passaporto per gli animali di cui
all'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 6 del regolamento (CE)
n. 1760/2000 - "registro": il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice
di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del
Consiglio, o all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 1760/2000 - "elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei
bovini": gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1760/2000 - "codice di identificazione": il codice di identificazione ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Inoltre nel sopracitato Regolamento, all'art. 3, si prescrive che:

"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."
"gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identita' degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato".
Il D.P.R. 503 del 1 dicembre 1999, istituisce l'Anagrafe delle Aziende Agricole:

- "anagrafe delle aziende agricole": e' il sistema unico per
l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano
domande di aiuto comprese nel sistema integrato - "codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)":
codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga
rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o
domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica
amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il
CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione
indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione
il CUAA fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla
pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA. - "unita' tecnico-economiche (UTE)": A ciascuna azienda fa capo una o
piu' unita' tecnico-economica di seguito denominata unita'; per
unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli
stabilimenti e delle unita' zootecniche condotte a qualsiasi titolo
dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica,
ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito
dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in
misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 2 fissa le seguenti definizioni, che si riportano quale pronto riferimento:

- "irregolarita'": qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che
disciplinano la concessione degli aiuti; - "domanda di aiuto per superficie": una domanda per il versamento di
aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento
(CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso
della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie
foraggiera ai fini delle domande di aiuto per animale; - "domanda di aiuto per animale": una domanda per il versamento di
aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), punti i)e ii), del regolamento (CEE) n.
3508/92; - "regimi di aiuto per i bovini": i regimi di aiuto di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento
(CEE) n. 3508/92; - "bovini oggetto di una domanda": i bovini oggetto di una domanda di
aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini; - "bovini che non sono oggetto di domanda": i bovini non ancora
oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente
ammissibili a un aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini; - "periodo di detenzione": periodo nel corso del quale un animale,
oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in
virtu' delle seguenti disposizioni:
- articolo 5 e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
2342/1999 della Commissione, in relazione al premio speciale per
i bovini maschi,
- articolo 16 del regolamento (CE) n. 2342/1999 in relazione al
premio per le vacche nutrici,
- articolo 37 del regolamento (CE) n. 2342/1999 in relazione al
premio alla macellazione,

- "uso": l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di
copertura vegetale o la mancanza di coltura - "superficie determinata": la superficie in ordine alla quale sono
soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione
degli aiuti - "animale accertato": l'animale in ordine al quale sono soddisfatte
tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti - "periodo di erogazione del premio": periodo a cui si riferiscono le
domande di aiuto, indipendentemente dal momento della
presentazione.

CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

A partire dalla campagna 2003 sono diventati operativi i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni:
..."Il CAA ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:
"Il CAA e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle
attivita' affidate; c) consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui
all'art. 2, comma 2 del citato decreto."

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attivita' demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei confronti degli imprenditori agricoli che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
Si rammenta che ai sensi della deliberazione AGEA numero 115 del 12 maggio 2003 relativa all'Adozione del Regolamento di attuazione della Legge 9 agosto 1990 , concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 8 luglio 2003, e con specifico riferimento all'art. 4 - comma 5 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".

ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

Per garantire un costante miglioramento in termini di ammissibilita' delle richieste di premio, attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande, sono state impartite dall'AGEA specifiche disposizioni, con la circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, affinche' ogni produttore sia univocamente identificato ed, a corredo dell'atto amministrativo, inoltrato all'Amministrazione, disponga di tutta la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Sulla base di tali premesse detta documentazione costituisce parte integrante del "fascicolo del produttore".
La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito in una delle campagne precedenti o per altri settori, e' necessario che i produttori, a fronte di eventuali variazioni intervenute, lo integrino aggiornandolo con la documentazione necessaria. La suddetta circolare AGEA. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare a corredo della propria domanda.
I produttori che si servono dei CAA, a cui hanno conferito il mandato, costituiscono il proprio fascicolo, con l'obbligo di aggiornare la documentazione necessaria, affidando la conservazione del fascicolo al CAA stesso. I CAA rappresentano, inoltre, per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il tramite per il provvedimento finale, in quanto hanno l'obbligo di trasmettere tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione. Sono escluse da tale obbligo le comunicazioni che i produttori inviano direttamente all'AGEA ai sensi degli artt. 41 e 48 del Reg (CE) N. 2419/01.
Gli altri produttori, invece, devono costituire il fascicolo ed inviarlo all'AGEA, Ufficio Prodotti Animali, Via Torino n. 45 00184 Roma, avendo cura di integrarlo con la documentazione necessaria laddove subentrino variazioni nella compagine aziendale.
I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono:

I. a livello aziendale

a) persone fisiche

1) copia di un documento d'identita' in corso di validita'; 2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia
del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche
rilasciata per via telematica); 3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione
dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 n. 633; 4) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito
mandato);

b) persone giuridiche

1) copia di un documento d'identita' in corso di validita' del
rappresentante legale; 2) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o
certificazione CCIAA; 3) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito
mandato);

Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risulti presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dei premi.
Inoltre, vengono riconfermati i documenti gia' previsti nella disposizione 4 agosto 2000 pubblicata sulla G.U. num. 193 del 19 agosto 2000 che vengono di seguito riportati in dettaglio.

1) Per il premio speciale bovini maschi e per il premio vacche nutrici:

a) copia del registro aziendale; b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio; c) qualora la resa lattiera per produrre il quantitativo di
riferimento sia superiore a quella prevista per l'Italia dalla
normativa comunitaria, deve essere prodotta attestazione originale
di detta resa; d) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n.
437/2001) o copia del modello 7 (decreto del Presidente della
Repubblica n. 320/1954), se gli animali sono stati spostati per il
pascolo fuori del comune limitrofo a quello dove e' ubicata
l'azienda; e) copia dei documenti di trasporto dei foraggi qualora le superfici
a foraggiere ed assimilate a pascolo ricadano fuori della
provincia limitrofa a quella dove e' ubicata l'azienda; f) nel caso di allevamenti in stabulazione fissa e cioe' effettuati
in stalle sprovviste di annessi recinti all'aperto, copia del
documento attestante l'impermeabilita' del bacino rilasciata
dall'Autorita' Amministrativa territorialmente competente. g) Per gli allevamenti eccedenti il limite di 90 capi bovini maschi
richiesti a premio:

(i) copia del piano di spandimento dei reflui zootecnici e dell'im-
pegno a non diminuire il livello di manodopera, presentati all'
amministrazione competente;

2) Per il premio supplementare alle vacche nutrici:

a) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante
l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne, dell'azienda
e dei capi richiesti a premio.

3) Per il premio all'estensivizzazione, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione prevista nel settore seminativi, (Circolare AGEA n. 8 del 22.04.2004), ai fini dell'accertamento del rispetto del coefficiente di densita', occorre documentare che almeno il 50 % della idonea Superficie Foraggiera dichiarata sia a pascolo o equiparata a pascolo. Anche in tal caso occorre:

a) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n.
437/2001) se gli animali sono stati spostati per il pascolo fuori
del comune limitrofo a quello dove e' ubicata l'azienda; b) copia del modello 7 (decreto del Presidente della Repubblica n.
320/1954) per le zone che praticano l'alpeggio; c) copia dei documenti di trasporto dei foraggi qualora le superfici
a foraggiere ed assimilate a pascolo ricadano fuori della
provincia limitrofa a quella dove e' ubicata l'azienda.

4) Per il premio alla macellazione o alla esportazione:

a) originale dell'attestato di macellazione laddove alla data della
presentazione della domanda i dati di macellazione non risultino
ancora correttamente riportati in anagrafe e la macellazione sia
avvenuta presso uno stabilimento non aderente ad un organismo
riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o
presso stabilimenti ubicati in altro Stato Membro; b) originale dell'attestato di esportazione per gli animali esportati
verso Paesi terzi; c) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n.
437/2001) che attesti lo spostamento degli animali dall'azienda al
macello o verso Paesi terzi; d) copia dell'estratto del registro di stalla aggiornato al momento
della presentazione della domanda su supporto cartaceo o su
supporto magnetico, corredato, quest'ultimo, dal prospetto
riepilogativo dei dati ivi contenuti; e) copia dei passaporti degli animali macellati o estratto dello
stato di carico e scarico dei bovini dell'azienda, prodotto e
convalidato dal servizio veterinario competente per territorio di
ubicazione dell'azienda; f) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante
l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne dell'azienda e
degli animali richiesti a premio. Tale documentazione e'
necessaria ai fini della richiesta del premio supplementare alle
giovenche figlie di vacche nutrici di aziende iscritte ai libri
genealogici di razza da carne.

Nel caso in cui il produttore abbia conferito mandato ad un CAA in regime di convenzione con l'Anagrafe Bovina Nazionale, la seguente documentazione:

a) copia del registro aziendale b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio; c) copia del modello 4; d) copia del modello 7;

puo' essere sostituita, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, dalla stampa del Registro di Stalla estratto dall'Anagrafe Bovina ed aggiornato alla data di presentazione della domanda di premio, a condizione che contenga le medesime informazioni. Detta stampa deve riportare il timbro del CAA e la firma del Responsabile.
Considerato che ai fini dei regimi di premio speciale bovini maschi, di mantenimento vacche nutrici ed estensivizzazione ad esclusione dei casi previsti dall'art. 12 del reg. CE 1254/99, e' necessario aver dichiarato le superfici foraggiere nell'ambito della domanda di aiuto alle superfici, devono essere inseriti nel fascicolo del produttore i documenti previsti dalla Circolare AGEA n. 8 del 22.04.2004 a cui si fa rimando.
Tutta la predetta documentazione deve essere conservata nel fascicolo del produttore, debitamente aggiornata al momento della presentazione della domanda.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 Termini di presentazione

Possono essere presentate all'AGEA le domande di premio bovini maschi, vacche nutrici e macellazione relative ad aziende che hanno sede legale in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, regioni in cui operano altri Organismi Pagatori. Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003 presso un Organismo Pagatore diverso rispetto a quello della sede legale, possono presentare la domanda 2004 allo stesso Organismo Pagatore dove e' stata presentata nel 2003. Naturalmente, anche in questo caso, una stessa azienda non puo' presentare domande a piu' di un Organismo Pagatore.
Le domande di premio all'esportazione devono essere sempre presentate all'AGEA.
I periodi di presentazione delle domande di premio all'AGEA, fissate dai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono i seguenti:

a) Premio speciale bovini maschi e di mantenimento alle vacche nu-
trici/giovenche

- domande di premio bovini maschi: dal 1 marzo al 30 novembre;
- domande di premio vacche nutrici: dal 15 maggio al 15 ottobre.

b) Premio alla macellazione

- domande di premio macellazione/esportazione: dal 1 marzo al 28
febbraio dell'anno successivo alla macellazione dei capi; fermo
restando tale scadenza, la domanda va presentata entro 6 mesi
dall'avvenuta macellazione dei capi oggetto della richiesta di
premio.

Per tutte le domande di premio e' consentita la presentazione in ritardo, con una tolleranza di 25 giorni di calendario, calcolati a decorrere dal primo giorno successivo al termine di presentazione delle domande.
La ritardata presentazione della domanda entro tale periodo di tolleranza determina una sanzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, da applicare in fase di erogazione del premio. Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati sono nulle.
I produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ai CAA presentano domanda sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare. Il modello e' reperibile presso l'AGEA o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura territorialmente competenti.
Si chiarisce che non saranno ritenute valide domande compilate su modelli fotocopiati.
Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire in originale, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'AGEA - Ufficio Prodotti Animali, Via Torino n. 45-00184 Roma, entro i termini sopra indicati.
Sulla busta contenente la domanda e la relativa documentazione, nello spazio dedicato al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) Domanda Bovini 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda.
Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/00, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.
Per l'acquisizione della certificazione antimafia si fa riferimento alle disposizioni del DPR n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
L'AGEA provvede a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrate, direttamente all'indirizzo del produttore risultante nella domanda. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali, Via Torino n. 45-00184 Roma.
Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunichera' direttamente all'interessato in quanto il produttore non si avvale dell'assistenza di un CAA.
I produttori che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA usufruiscono della modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare la domanda cartacea nei propri locali. Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/00, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative. Per l'acquisizione della certificazione antimafia si fa riferimento alle disposizioni del DPR n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Il CAA e' autorizzato a presentare direttamente alle Prefetture competenti la richiesta per l'ottenimento delle informazioni antimafia. In tal caso nella richiesta dovra' essere indicata come destinataria dell'informazione solo ed esclusivamente l'AGEA -Ufficio Prodotti Animali cosi' come disposto dall'art. 1 del DPR n. 252 del 3 giugno 1998.
L'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrate, gli strumenti ed i dati necessari, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'AGEA per la chiusura dei procedimenti amministrativi e comunque al massimo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della domanda di premio.
Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento Amministrativo che comunichera' al CAA con effetto di adempimento nei confronti dei produttori destinatari.
In tutti i casi si chiarisce che L'AGEA non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

1.2 Finalita' di presentazione della domanda

E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della domanda indicando se si tratta di:

1. domanda iniziale;
2. domanda di rettifica

Nei casi di domanda di rettifica e' assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda precedentemente presentata, nel corso della stessa campagna di premio che si intende rettificare.
La domanda di rettifica sostituisce completamente la domanda rettificata, sia in termini di impegni assunti che di determinazione del periodo di detenzione obbligatorio per gli animali oggetto di premio.

1.2.1 Modifiche ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001

Revoca delle domande di aiuto

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorita' competente abbia gia' informato l'imprenditore circa le irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'."
Le comunicazioni relative, complete del CUAA dell'azienda interessata, e del numero della domanda oggetto di revoca , devono essere effettuate obbligatoriamente mediante apposito modulo (Allegato 7) nei termini indicati dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla revoca presso il CAA stesso che avra' l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare anche la comunicazione cartacea di revoca presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.
I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria alla revoca presso l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Revoca Domanda Bovini 2004 - Via Torino n. 45 00184 Roma o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura competenti per territorio. In tal caso le comunicazioni di revoca devono essere consegnate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Revoca Domanda Bovini 2004 - via Torino n. 45 - 00184 Roma. Sulla busta contenente le revoche, nello spazio dedicato al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) Revoca Domanda Bovini 2004

Domande di modifica ai sensi dell'art. 44

E' possibile presentare una istanza di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.
Detta domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 deve essere obbligatoriamente presentata utilizzando la prescritta modulistica (Allegato 5 ).
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda di modifica presso il CAA stesso che avra' l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.
I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Modifica Domanda Bovini 2004 - Via Torino n. 45 00184 Roma o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura competenti per territorio. Sulla busta contenente le domande, nello spazio dedicato al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) Modifica Domanda Bovini 2004

Per i produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA, analogamente alla domanda iniziale, la domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, deve pervenire, completa della documentazione richiesta, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'AGEA- Ufficio Prodotti Animali-Modifica domanda Bovini 2004 - Via Torino n. 45 - 00184 Roma, Roma entro i termini indicati.
L'AGEA, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalita' operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:

1. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg.
(CE) n. 2419/2001, non puo' in nessun caso comportare l'aumento
del numero di capi oggetto di premio.

Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 44 non sia redatta sull'apposita modulistica e, di conseguenza, non consenta di risalire agevolmente alla domanda modificata, non sara' presa in considerazione ai fini dell'erogazione del pagamento del premio per animali.

Art. 48 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora, nel corso del periodo di detenzione obbligatoria dei capi richiesti a premio, ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo puo' presentare un'apposita comunicazione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi. In tal caso il produttore conserva il diritto a percepire il premio (e a conservare la quota) anche per quegli animali.
Dette comunicazioni, unitamente alla relativa documentazione probante, devono, in ogni caso, essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso "AGEA. -Ufficio Prodotti Animali - Cause di forza maggiore - via Torino n. 45 00184 Roma", secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001. I produttori che hanno conferito mandato ai CAA devono anche inviarne copia al CAA mandatario.
La documentazione probante necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;
2. scrittura notarile indicante linea ereditaria

o, in alternativa:

- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea eredi-
taria, unitamente a:
- documento di identita' in corso di validita' del nuovo richie-
dente;

3. nel caso di coeredi:

- delega di tutti i coeredi al richiedente;
- documento di identita' in corso di validita' di tutti i dele-
ganti;
- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario,
oppure
- dichiarazione sostitutiva di possesso della P. IVA, unita-
mente a documento di identita' in corso di validita'.

b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:

- certificazione medica attestante lungo degenza o attestante
malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita'
professionale.

c) calamita' naturale:

- provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile,
Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con
individuazione del luogo interessato

o, in alternativa:

- certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili
urbani, ASL, ecc.) eventualmente accompagnato da perizia
asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in
originale.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

d) epizoozia:

- provvedimento dell'autorita' competente (autorita' veterinarie) che
attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati
all'evento.

e) distruzione fortuita:

- provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile, Comune,
ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai
fabbricati aziendali adibiti all'allevamento.

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve riportare sempre il CUAA ed il codice domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto d) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco degli animali della specie bovina interessati da epizozia.

Art. 41 - Circostanze naturali

Nel caso in cui il produttore non possa assolvere l'impegno di detenzione degli animali oggetto di una domanda di aiuto per motivi riconducibili all'impatto di circostanze naturali non si applicano le sanzioni previste all'art. 38.
E' indispensabile pero' che il produttore ne abbia dato comunicazione all'Agea entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.
Ai sensi dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 2419/2001 vengono riconosciute le seguenti circostanze:

- decesso di un animale a seguito di malattia; - decesso dell'animale dovuto ad incidente per cause non imputabili
al produttore. - altre che si possono verificare ordinariamente durante l'attivita'
dell'azienda.

Le comunicazioni compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante l'apposita modulistica (Allegato 6)
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le circostanze naturali presso il CAA stesso che avra' l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo unitamente alla documentazione probatoria presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.
I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Cause naturali bovini 2004 - Via Torino n. 45, 00184 Roma o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura competenti per territorio. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Cause naturali bovini 2004 - Via Torino n. 45, 00184. Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) Cause Naturali Bovini 2004

Art. 37 - Sostituzioni

Le vacche nutrici e le giovenche oggetto di una domanda di aiuto possono essere sostituite nel periodo di detenzione entro il termine di 20 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione.
L'autorita' a cui era stata presentata la domanda di premio deve essere informata entro un termine di 10 giorni lavorativi successivi alla sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali richiesti premio.
Le comunicazioni compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante l'apposita modulistica (Allegato 8 ).
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le sostituzioni presso il CAA stesso che avra' l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo unitamente alla documentazione probatoria presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.
I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso IAGEA - Ufficio Prodotti Animali - Art. 37 - Sostituzioni Bovini 2004 - Via Torino n. 45, 00184 Roma o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura competenti per territorio. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Art. 37 - Sostituzioni Bovini 2004 - Via Torino n. 45, 00184. Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV)

Art. 37 Sostituzioni Bovini 2004

1.2.2 Modifiche legate alla titolarita' dei diritti individuali

Le comunicazioni di variazione possono riferirsi anche ad eventuali variazioni intervenute in merito alla titolarita' dei diritti individuali. Tali comunicazioni, redatte sui moduli messi gratuitamente a disposizione da AGEA, devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla relativa documentazione.
Tali dichiarazioni di variazione di titolarita' dei diritti individuali devono essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi probante o meno.

Art. 50 - Cessione di azienda

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali gia' elencati, e' consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalita' da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto e nel corso del periodo per il quale sussiste l'obbligo di detenzione degli animali oggetto della richiesta di premio, la presentazione di una specifica istanza scritta, in cui si faccia esplicito riferimento a "cessione di aziende art. 50 reg. (CE) 2419/2001", unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento del premio. Detta istanza deve avere il seguente oggetto: "Premio bovini-Campagna 2004- Cessione di aziende art. 50 Reg. (CE) 2419/2001".
L'istanza verra' presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvedera' a verificarne l'ammissibilita' al premio animali.
Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - via Torino n. 45 - 00184 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

a. copia dell'atto di vendita, di donazione, di successione o di af-
fitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente regi-
strati; b. copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale al ri-
chiedente c. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente
i. o, in alternativa:
1. dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unita-
mente a
2. documento di identita' in corso di validita'; d. copia della domanda di premio del richiedente; e. copia del certificato di attribuzione del codice aziendale del
rilevatario

1.3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI QUOTA E DELLE NOTIFICHE DI TRASFERIMENTO DI QUOTA

1.3.1 Termini di presentazione

I periodi di presentazione, stabiliti dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono:

- richieste quote individuali entro il 15 ottobre 2004; - notifica dei trasferimenti di quota entro il 15 ottobre 2004.

Le notifiche di trasferimento quota e le richieste di quota, presentate dopo il termine sopra indicato non sono ammesse e sono ritenute nulle.
I produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ai CAA presentano i trasferimenti di quota e/o le richieste di quota sul corrispondente modello prefincato messo a disposizione gratuitamente da AGEA, i cui fac-simili sono riportati rispettivamente negli allegati 2 e 3 alla presente circolare.
I modelli sono reperibili presso l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali- Via Torino n. 45 00184 Roma - o presso gli Assessorati Regionali all'Agricoltura territorialmente competenti.
Tali modelli, compilati in ogni parte e completi della documentazione richiesta, devono pervenire in originale, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'AGEA, Ufficio Prodotti Animali -Gestione quote vacche nutrici- Via Torino n. 45, 00184 Roma, entro i termini sopra indicati.
Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/00, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.
L'AGEA provvede a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrate nelle notifiche di trasferimento di quota, direttamente all'indirizzo del produttore risultante in esse. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, Ufficio Prodotti Animali - Gestione quote vacche nutrici - Via Torino n. 45, 00184 Roma.
Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunichera' direttamente all'interessato in quanto il produttore non si avvale dell'assistenza di un CAA.
I produttori che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA usufruiscono della modulistica necessaria alla compilazione delle notifiche di trasferimento di quota e/o delle richieste di quota presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare ed archiviare i documenti cartacei nei propri locali appositamente predisposti a tale fine.
Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/00, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.
L'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrate nelle notifiche di trasferimento di quota, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi.
Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunichera' al CAA con effetto di adempimento nei confronti dei produttori destinatari.
In tutti i casi si chiarisce che l'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo immutabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

1.3.2 finalita' di presentazione

Trattandosi di modelli unici predisposti per la gestione dei diritti individuali legati al premio "Vacche nutrici" ed "Ovicaprini", e' indispensabile indicare la finalita' di presentazione sia delle notifiche di trasferimento quota che delle richieste di quota.

1.4 REGIME SEMPLIFICATO

Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001, l'AGEA ha determinato il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle quantita' nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002 per il suddetto regime.
Per l'attuazione del Regime Semplificato si fa riferimento ad apposita circolare esplicativa, fermo restando che l'adesione al regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata - ove non espressamente revocata - anche per le campagne successive e comunque fino al 2005.

2 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti".

2.1. Controlli amministrativi

L'AGEA. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le richieste di premio in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare:

a) verifiche incrociate relative agli animali dichiarati onde evitare
che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per lo stesso
anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente
cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che
comportano dichiarazioni di animali; b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata,
intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto".

Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio per animali:

- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
della documentazione richiesta; - sia stata firmata dal titolare della domanda; - sia pervenuta entro i termini previsti; - sia ritenuta ammissibile; - che, nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra il
numero di animali richiesti a premio e la quota individuale.

2.2. Controlli formali

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della data di ricezione della domanda; - della presenza della firma del richiedente; - della presenza della copia di un documento di riconoscimento in
corso di validita' (i cui dati di riferimento devono essere
trascritti nel frontespizio del modulo di domanda); - della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e
del rappresentante legale (se presente); - della corretta indicazione della finalita' di presentazione; - della presenza della certificazione antimafia prevista dalla
normativa nazionale; - della corretta indicazione delle modalita' di pagamento richieste; - per le aziende la cui richiesta di premio e' superiore ai 15 UBA
deve essere verificata la presenza della domanda di aiuto
superfici;

2.3. Sottoscrizione della domanda

La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilita' della domanda.

2.4. Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.
L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto.
L'assenza del documento viene verificata da Agea solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

2.5. Controlli anagrafici

Il produttore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

2.6. Produttore

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

2.7. Rappresentante legale

Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potra' procedere al pagamento dell'aiuto.
I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.

2.8. Certificato antimafia

La normativa nazionale in vigore prevede che, affinche' L'AGEA possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento superiore ai 154.937 Euro, debba essere rilasciato all'AGEA stessa, dalla Prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 8.08/94, art. 4).
Il produttore che richiede un pagamento superiore a 154.937 Euro presenta, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AGEA, il certificato camerale in corso di validita', corredato dell'apposita dicitura antimafia, per il successivo inoltro da parte di AGFA alla Prefettura competente della richiesta di certificazione antimafia.
In alternativa a quanto precede, qualora il produttore abbia presentato domanda tramite il CAA, quest'ultimo e' autorizzato a presentare direttamente alle Prefetture competenti la richiesta per l'ottenimento delle informazioni antimafia. In tal caso nella richiesta dovra' essere indicata come destinataria dell'informazione, solo ed esclusivamente l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali, cosi' come disposto dal DPR n. 252 del 3 giugno 1998.
Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.

2.9. Modalita' di pagamento

Il produttore deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce ricevere il pagamento dell'aiuto per superfici.
Per ottenere con certezza e piu' rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. A tale proposito e' requisito necessario che il conto corrente sia intestato al richiedente.
I codici Paese, CIN, ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. In linea con le direttive CE, le coordinate bancarie di tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:

1. codice paese: lunghezza fissa di quattro codici numerici 2. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera 3. Codice ABI (codice banca) e codice CAB (codice filiale): e'
obbligatorio inserire cinque cifre numeriche. Caratteri ammessi 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non sono ammessi lettere e caratteri
speciali come ad esempio: .,/,-?!,&..

Tutti gli eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto devono essere indicati.

1. Conto corrente: lunghezza fissa di dodici caratteri alfanumerici
fra i seguenti: 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tutti i caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non sono ammessi. Se il conto corrente e' di lunghezza inferiore a dodici caratteri il sistema inserira' automaticamente degli zeri di riempimento a sinistra.
L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consente di ricevere con maggiore celerita' l'aiuto richiesto, evitando cosi' anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.
Se non viene indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico le modalita' "emissione di assegno non trasferibile".

2.10. Controlli sugli animali richiesti a premio

Sui singoli capi richiesti a premio vengono effettuati specifici controlli, a seconda della tipologia di animale e della richiesta di premio effettuata.

2.10.1. Premio speciale bovini maschi

Relativamente alle richieste di premio speciale bovini maschi, i controlli per l'ammissibilita' al premio riguardano i seguenti elementi.

- verifica della identificazione e registrazione presso la BDN (vedi
par. 1.5.3.1); - rispetto dei requisiti relativi all'eta', alla data di
presentazione della domanda in AGEA: - per i maschi interi e i castrati della prima fascia, eta' compresa
tra i 7 e i 19 mesi; - per la seconda fascia dei castrati, almeno 20 mesi di eta'; - detenzione obbligatoria presso l'azienda per almeno 2 mesi dal
giorno successivo alla data di presentazione della domanda di
premio all' AGEA; - non aver gia' richiesto il premio per la stessa fascia di eta'.

2.10.2. Premio vacche nutrici

Per quanto riguarda le richieste di premio vacche nutrici, i controlli per l'ammissibilita' al premio riguardano i seguenti elementi.

- essere identificata e registrata presso la BDN (vedi par.1.5.3.1); - avere partorito almeno una volta per le vacche nutrici, avere
almeno 8 mesi di eta' alla data di presentazione della domanda in
AGEA e non avere partorito, per le giovenche; - detenzione obbligatoria presso l'azienda per almeno 6 mesi dal
giorno successivo alla data di presentazione della domanda di
premio all'AGEA; - non aver gia' richiesto il premio per la stessa campagna; - appartenere a razze specializzate da carne diverse da quelle
indicate nell'allegato 2, od ottenute da un incrocio con una di
tali razze; - appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per
la produzione di carne; - Verifica della titolarita' della quota e del numero di diritti
individuali posseduti; - Verifica del rispetto della percentuale massima di giovenche
secondo quanto previsto dalla vigente normativa (massimo 40 % dei
capi richiesti a premio "vacche nutrici").

2.10.3. Premio supplementare vacche nutrici

L'art. 28 del decreto ministeriale 27 novembre 2002 prevede come integrazione al premio vacche nutrici un premio supplementare per i capi iscritti ai libri genealogici italiani da carne e appartenenti ad aziende anch'esse iscritte ai medesimi libri.
Per la verifica di tali requisiti i dati comunicati dai produttori sono riscontrati presso la banca dati detenuta dall'Associazione Italiana Allevatori.

2.10.4. Premio per l'estensivizzazione

Il produttore che intende beneficiare di questo ulteriore regime di premio deve presentare la richiesta nell'ambito della dichiarazione di aiuto superfici specificando la fascia di densita' in cui ricade la sua azienda:

1. Densita' inferiore a 1,4 UBA/Ha;
2. Densita' tra 1,4 e 1,8 UBA/Ha.

Il premio e' riconosciuto per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice. L'art. 20 del decreto ministeriale 27 novembre 2002 specifica le modalita' di calcolo del coefficiente di densita' aziendale compresa la fattispecie di coprire la superficie foraggiera dichiarata con almeno il 50% di pascolo.

2.10.5. Premio alla macellazione

Rispetto alle richieste di premio alla macellazione, i controlli per l'ammissibilita' al premio riguardano i seguenti elementi.

- verifica della identificazione, registrazione e macellazione presso
la BDN; - detenzione del capo presso l'azienda per almeno 2 mesi terminati
meno di 1 mese prima dell'avvenuta macellazione; - macellazione entro un mese dall'avvenuta uscita di stalla; - rispetto dei requisiti relativi all'eta' alla data di presentazione
della domanda in AGEA: - per i vitelli eta' superiore ad un mese ed inferiore a 7 mesi con
peso carcassa inferiore a 160 kg; - per tori, manzi, vacche e giovenche eta' uguale o superiore a 8
mesi;

2.10.6. Premio supplementare alla macellazione

Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio alla macellazione deve farne esplicita richiesta sull'apposita domanda premio.
Il premio e' riconosciuto per i capi maschi con almeno 8 mesi di eta' e per le giovenche, nate ed allevate in Italia, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici, per entrambe le tipologie di animali deve essere verificato un periodo di detenzione di almeno 5 mesi.
L'art. 29 del DM 27/11/2001 prevede, per i capi maschi macellati, ulteriori integrazioni al premio da riconoscere per le seguenti categorie:

- Capi che rientrano nel sistema di controllo di cui all'articolo 10
del reg. CE 2081/92 (IGP) oppure per i capi appartenenti ad
allevamenti condotti ai sensi del reg. CE 1804/99 in materia di
agricoltura biologica, o che aderiscono ad appositi disciplinari di
produzione approvati con apposite leggi regionali; - Produttori singoli od appartenenti ad Organizzazioni che operino
sulla base di disciplinari riconosciuti ai sensi del reg. CE
1760/2000 da almeno 5 mesi antecedenti il giorno di presentazione
della domanda a condizione che rechino almeno le indicazioni di cui
alle lettere b) e c) dell'art. 12 del DM 30 agosto 2000

2.11. Controlli incrociati con altre banche dati

2.11.1. Anagrafe zootecnica nazionale

La normativa comunitaria prevede la verifica di ammissibilita' di tutti i capi richiesti per i diversi regimi di premio presso l'Anagrafe Zootecnica Nazionale.

- In particolare per le richieste relative a bovini maschi e vacche
nutrici viene riscontrata innanzitutto l'iscrizione dell'azienda in
anagrafe e per i singoli capi si verifica l'iscrizione degli stessi
in Anagrafe, della loro presenza nel periodo interessato presso
l'azienda che richiede il premio e del rispetto delle condizioni di
ammissibilita' formale degli stessi (eta', sesso, razza, ecc.); - Per le richieste relative al premio alla macellazione oltre a
riscontrare l'iscrizione dell'azienda in anagrafe si verifica
l'iscrizione e la permanenza dei capi nel periodo interessato
presso l'azienda che richiede il premio e inoltre anche la verifica
dell'avvenuta macellazione rispetto agli elementi dichiarati in
domanda (stabilimento di macellazione, data di macellazione, peso
della carcassa, numero ecc.);

2.11.2. Determinazione del coefficiente di densita' aziendale e incroci con altre banche dati settoriali

Al fine della determinazione del coefficiente di densita' aziendale (rapporto fra animali e superfici valide utilizzate a foraggio) e della conseguente individuazione del limite massimo di capi pagabili, vengono eseguiti per le singole aziende incroci con altri settori di intervento e precisamente:

- Settore seminativi per il riscontro delle superfici foraggiere; - Settore ovini per la verifica del numero di capi richiesti a
premio; - Settore Lattiero caseario per la verifica della esistenza ed
eventuale consistenza della quota latte.

Il risultato di questi incroci consente la determinazione del coefficiente di densita' aziendale sulla base dei seguenti elementi:

- Numero di capi richiesti a premio, per quanto concerne gli
ovicaprini, i bovini maschi, le vacche nutrici e le giovenche; - Numero di vacche da latte, determinate in funzione della resa e del
quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al
produttore al I aprile 2004.

Per ogni tipologia di animale, applicando il relativo coefficiente di conversione devono essere determinate le UBA corrispondenti. Tali UBA devono essere poi rapportate alla superficie foraggiera ammissibile.
L'Agea provvede ad erogare il premio per le quantita' consentite dal coefficiente di densita' aziendale. Qualora il coefficiente calcolato risulti superiore al limite ammesso (1,8 UBA/ha), si abbatte il numero di capi ammessi nel seguente ordine: bovini maschi, vacche da latte fino al raggiungimento del limite consentito.

2.12. Controlli sull'ammissibilita' del pagamento

2.12.1. Base di calcolo

Il Reg. CE 2419/2001, prevede che la verifica sull'ammissibilita' venga effettuata sulla totalita' delle richieste effettuate dalla singola azienda nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini e non piu' sulle singole domande di premio.
L'art. 36 in particolare fissa i criteri per l'individuazione della base di calcolo, prevedendo in particolare l'applicazione di limiti individuali laddove la normativa li preveda e tenendo in considerazione i casi eccezionali previsti dall'art. 48.

2.12.2. Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso

Ai fini della verifica di cui all'art. 38 del reg. CE 2419/2001, per ciascuna azienda vengono confrontati i 2 valori, ottenuti sommando i capi di tutte le domande di premio presentate dall'azienda nella campagna per il settore bovini:

- numero dei capi dichiarati, eventualmente riportato al massimo dei
capi pagabili, in presenza dei limiti derivanti dalla superficie
foraggiera disponibile (1) dalla quota individuale per vacche
nutrici e dalle percentuali minima e massima di giovenche previste
dal DM MIPAF del 27/11/2001; - numero dei capi determinati, pari al numero dei capi privi di
anomalie amministrative per le domande non inserite nel campione di
controlli in campo, ed al numero dei capi riscontrati a controllo
per le domande inserite nel campione di controlli in loco; tale
numero viene eventualmente diminuito del numero di controlli
negativi sui capi richiesti a premio nei 12 mesi precedenti,
rilevato all'atto del controllo in loco.

Qualora si riscontrino delle differenze fra tali elementi, l'importo del premio viene ridotto in una misura percentuale variabile a seconda del livello di scostamento determinato, come di seguito specificato:

==================================================================== scostamento abbattimento del premio ==================================================================== fino a 3 capi percentuale corrispondente, all'eccedenza -------------------------------------------------------------------- Oltre 3 capi fino al 10% percentuale corrispondente, all'eccedenza --------------------------------------------------------------------
10 - 20% percentuale doppia all'eccedenza --------------------------------------------------------------------
20 - 50% esclusione dal premio --------------------------------------------------------------------
oltre il 50% esclusione dal premio + recupero --------------------------------------------------------------------

(1) Conformemente a quanto previsto al punto 3 dell'art. 34 del reg.
CE 241 9/2001, viene applicata una riduzione percentuale sulla
superficie foraggiera dichiarata ai fini del calcolo del coeffi-
ciente di densita' aziendale solamente qualora tale dichiara-
zione avrebbe dato luogo alla concessione di un importo supe-
riore rispetto a quanto spettante a fronte della superficie de-
terminata.

2.12.3. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'identificazione e registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto

Per le aziende sottoposte a controllo in loco per le quali siano stati rilevati casi di mancato rispetto delle disposizioni relative all'identificazione e registrazione per bovini non oggetto di domanda di aiuto, viene applicata una ulteriore riduzione dell'importo da liquidare, calcolata secondo quanto previsto all'art. 39 del regolamento CE 2419/2001.

2.12.4. Inadempienze intenzionali

Qualora l'Amministrazione rilevi che gli scostamenti tra gli animali dichiarati e il numero di animali determinati in conformita' all'articolo 36 derivino da "irregolarita' commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 38 par. 4, non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando la differenza e' superiore al 20 %, l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verra' detratto, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto per i bovini, in virtu' delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

2.12.5. Ripetizione dell'indebito

In conformita' a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione. Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.
Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari al tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.
La restituzione dell'indebito puo' avvenire con due modalita' diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiano; 2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri
pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiano l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiano l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.
L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorita' competente ha notificato per la prima volta al beneficiano il carattere indebito del pagamento effettuato e' superiore a dieci anni.

2.12.6. Sospensioni

L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di aiuto dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarita' che comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001, provvedera' a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

2.13. Controlli a campione delle dichiarazioni

Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno effettuati dei controlli in loco presso le aziende. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura, basato su analisi dei rischi e casualita'. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.

2.14. Controlli nelle aziende e nelle strutture di macellazione
2.14.1. Obiettivi (art. 25 del Reg.(CE) 2419/01)

L'Agea, nel corso dei periodi di detenzione degli animali per il premio speciale bovini maschi e per le vacche nutrici, programma l'espletamento dei sopralluoghi in azienda attenendosi a quanto disposto dall'art. 24 del Reg.(CE) 2419/2001 ivi compresi i controlli relativi all'ottenimento del premio all'estensivizzazione e del premio alla macellazione, e provvede ad effettuare i relativi pagamenti dopo l'espletamento dei controlli stessi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Al momento del controllo in azienda/unita' produttiva, la verifica riguardera' sia la totalita' dei capi presenti, per l'accertamento della loro idoneita' ai sensi del Reg. (CE) 1760/2000, sia l'accertamento dei capi dichiarati nella domanda di premio.
Ciascuna verifica in loco forma oggetto di una relazione di controllo redatta secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg.(CE) 2419/2001.
Le finalita' principali dei controlli sono:

- Identificare e verificare che gli animali presenti in azienda,
soggetti a premio e non, sono riportati sul registro aziendale e
registrati nella banca dati d'identificazione e registrazione degli
animali; - effettuare un riscontro sulla veridicita' degli stessi dati
mediante confronto con documenti giustificativi (Es. fatture,
attestati di macellazione, certificati veterinari, passaporti ecc.)
relativamente agli animali per i quali e' stata presentata domanda
nei dodici mesi che precedono il controllo; - valutare l'ammissibilita' all'aiuto degli animali in azienda; - verificare la presenza dei marchi auricolari identificativi per
ciascun animale in azienda; - verificare la corretta tenuta dei documenti richiesti dalla
normativa vigente per ciascun animale. - verifica delle superfici foraggere nel caso in cui il numero degli
animali dichiarati in domanda prevede tale controllo nonche' nel
caso di richiesta di premio per l'estensivizzazione.

Controlli fuori periodo di detenzione obbligatoria.
Per quanto riguarda i controlli svolti fuori dal periodo di detenzione obbligatoria, occorre effettuare un'accurata verifica del:

- registro aziendale, con relative variazioni sulla consistenza, date
di entrata ed uscita degli animali (nascite, morti, compravendite).
A tal proposito il produttore ha l'obbligo di tenere aggiornato il
registro con tutte le movimentazioni relative all'intero numero di
animali presenti in azienda; - passaporti di ciascun animale presente in azienda; - documenti fiscali (fatture ecc.); - documentazione sanitaria (moduli per trasferimento, modello 4,
certificazione sanitaria di eventuale morte in azienda degli
animali inseriti nei moduli di cui sopra); - eventuale denuncia di furto di animali; - documenti di notifica, inoltrati all'Agea, con comunicazione di
diminuzione del numero di animali nella vita della mandria.

Il preavviso

Ai sensi del Reg. (CE) 2419/2001, i controlli in loco devono essere effettuati senza alcun obbligo di preavviso all'azienda. Tuttavia e' ammesso in alcuni casi, salvaguardando sempre le finalita' della verifica, un preavviso che non ecceda le quarantotto ore che precedono la verifica.
Nel caso di irreperibilita' del produttore o chi per esso, e' previsto un preavviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma di convocazione indirizzati alla sede legale.

Il registro aziendale (art. 7 del Reg.(CE) 1760/2000)

Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale sul quale vengono registrate le informazioni relative alla vita della mandria. L'assenza del predetto registro comporta l'esclusione di tutti i premi per i bovini. Nel caso in cui durante il controllo in loco si riscontrano difformita' tra l'identificazione dei bovini e i dati riportati sul registro di stalla si applicano le sanzioni previste dagli artt. 38 e 39 del Reg. (CE) 2419/2001.

Constatazione degli animali (art. 25 del Reg.(CE) 2419/2001).

La constatazione degli animali prevede la verifica della presenza in azienda di tutti i capi dichiarati in domanda e, per i bovini, la verifica e' svolta anche sui capi per i quali non e' stato richiesto l'aiuto. In particolare deve essere verificato:

a) conteggio di tutti i capi presenti in azienda; b) verifica dell'ammissibilita' a domanda di premio.

A tal proposito si evidenzia che i controlli devono prevedere per::

Bovini maschi

- essere identificati e registrati; - rispetto dei requisiti relativi all'eta' alla data di presentazione
della domanda; - detenzione obbligatoria presso l'azienda nel periodo di tempo
previsto dalla normativa; - non aver gia' chiesto il premio per quella fascia di eta'.

Vacche nutrici e giovenche

- essere identificate e registrate; - aver partorito almeno una volta per le vacche nutrici; - avere almeno otto mesi di eta' e non aver partorito alla data di
presentazione all'AGFA per le giovenche; - detenzione obbligatoria presso l'azienda da un periodo di tempo; - stabilito dall'AGEA competente; - non aver richiesto il premio per la stessa campagna; - appartenere a razze diverse da quelle indicate nell'allegato due
del D.M. 27.11.2001 od ottenuto da un incrocio con una di esse; - appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per
la produzione di carne; - verifica di eventuali sostituzioni.

Il rispetto delle percentuali relative alle giovenche e' verificato dall'AGEA ai sensi del D.M. n. 5 del 27/11/01.
E' necessario accertare l'avvenuta notifica da parte del produttore dell'eventuale spostamento degli animali nei termini fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.

Diminuzione di capi per circostanze naturali

Nei casi di diminuzione dei capi per circostanze naturali deve essere verificata la notifica effettuata all'AGFA, pena la non eleggibilita' a domanda di premio, come disciplinato dall'art. 37 del Reg. (CE) n. 2419/2001.

Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore.

Nei casi di diminuzione per cause di forza maggiore deve essere verificata la notifica effettuata all'AGEA compresa la relativa documentazione probatoria, pena la non eleggibilita' a domanda di premio, come disciplinato dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 2419/2001.

Sostituzione delle vacche nutrici e delle giovenche

La sostituzione di vacca nutrice o giovenca puo' essere effettuata con l'obbligo di notifica all'AGEA nei tempi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Spostamento degli animali.

In caso di necessita' l'allevatore puo' spostare gli animali in altro luogo comunicandolo all'AGEA entro i termini indicati dalla comunitaria e nazionale.

Ubicazione dell'azienda.

Qualora sussistano dubbi legati all'ubicazione dell'azienda, occorre approfondire il controllo servendosi di documenti catastali atti ad identificare con certezza la corrispondenza tra ubicazione dichiarata ed ubicazione riscontrata in loco.
Qualora gli animali soggetti a premio siano stati trasferiti in localita' diversa da quella indicata in domanda, occorre verificare la presentazione dell'apposita domanda di trasferimento all'AGEA ed agli altri organismi territoriali.

2.14.2. Controlli in loco presso le strutture di macellazione

Obiettivi

I principali obiettivi del controllo presso gli stabilimenti di macellazione sono i seguenti:

- verificare che i capi macellati per i quali e' stato richiesto il
premio, siano riportati sul registro di macellazione e registrati
nella banca dati di identificazione e di registrazione dei bovini - verificare la presenza dei modelli previsti dal DM del 7/6/2002 e
la congruenza dei dati riportati sugli stessi con quelli rilevati
dal registro di macellazione - verificare l'ammissibilita' all'aiuto delle carcasse presentate
alla pesata.

Il registro di macellazione

Il controllo e' basato soprattutto sulle informazioni contenute nel registro di macellazione, in cui vi eannotato:

- numero identificativo e di macellazione di ciascun capo; - peso della carcassa di ogni capo; - data di macellazione; - codice aziendale o del paese estero di provenienza del capo, se
importato;

Tale registro puo' essere presente o creato ex novo, secondo le disposizioni dall'art. 24 del D.M. del 27/11/01. Se presente in forma di supporto magnetico, il controllore puo' richiederne la stampa. Una volta svolto il controllo, la prima riga del registro va barrata con apposizione di timbro e firma del controllore.

Documenti di trasporto degli animali

Negli impianti di macellazione devono essere conservate copie dei documenti sanitari degli animali macellati sottoposti a premio, ed il controllore deve verificarne la congruenza con i dati riportati nel registro di macellazione.

Presentazione delle carcasse

Per verificare l'ammissibilita' all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata, l'art. 23 del DM 25 maggio 2000 prevede:

- che quella di vitello va presentata dopo lo scuoiamento,
eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi,
con il fegato, i rognoni ed il relativo grasso; - il peso puo' essere a caldo e a freddo, in quest'ultimo caso
bisogna applicare una diminuzione del peso pari al 2%; - in caso di non conformita' della carcassa vanno applicati aumenti
al peso stesso (3,5 kg fegato, 0,5 kg rognoni, 3,5 kg grassi dei
rognoni).

2.15. Rispetto dei requisiti ambientali

Il regolamento CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce 'Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune' delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate.
Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 novembre 2001 stabilisce che i pagamenti dei premi sono riconosciuti ai produttori che soddisfino i requisiti previsti in materia di protezione ambientale di cui all'art. 1 del DM 15 settembre 2000 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del Reg. CE 1259/99.

3. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 675/96.
La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.

4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

4.1. Partecipazione al procedimento

AGEA provvedera' ad inviare apposita comunicazione, in tempo utile per consentire la correzione e la successiva liquidazione entro il 30 giugno 2005, ai produttori le cui domande di premio bovini riferite alla campagna 2004 presentino incompletezze o irregolarita' e la cui rimozione richieda un intervento di correzione. Tali comunicazioni saranno effettuate secondo le seguenti modalita':

- in via telematica o informatizzata ai CAA mandatari, con effetto di
adempimento nei confronti dei produttori mandanti; - per il tramite del servizio postale ai produttori che non hanno
conferito mandato al CAA.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta da parte del CAA mandatario o da parte del produttore che non ha conferito mandato a nessun CAA. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti.
Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sara' effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli oggettivi alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

4.2. Provvedimento definitivo

L'AGEA comunichera', utilizzando modalita' informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo a saldo e relativo alle domande di aiuto ai CAA mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informera' i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.
In entrambi i casi, le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione successivamente al termine ultimo stabilito per i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria.

5. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al capitolo precedente e' possibile inoltrare agli Organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1/7/2002 pubblicata su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, che consenta di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, le istanze di riesame allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
GULINELLI

Roma, 12 maggio 2004
 
----> Vedere allegati da pag. 103 a pag. 120 della G.U. <----
 
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