Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 maggio 2004
Riconoscimento alla sig.ra Amarilla Garcia Maria Esther di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Amarilla Garcia Maria Esther, nata a Madrid il 17 settembre 1976, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di ingeniera quimica conseguito presso l'«Universitad Complutense» di Madrid in data 20 ottobre 2000;
Considerato che la richiedente documenta esperienza professionale per due anni negli ultimi dieci;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 27 gennaio 2004;
Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez A settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) meccanica del volo, 3) deontologia professionale;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Amarilla Garcia Maria Esther, nata a Madrid il 17 settembre 1976, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale: 1) impianti elettrici, 2) meccanica del volo, e solo orale 3) deontologia professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di' almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone