Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 maggio 2004
Estensione della copertura assicurativa agevolata ai danni causati dalle epizoozie negli allevamenti bovini, per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALi
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura;
Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 concernente il regolamento sull'assicurazione agricola agevolata delle produzioni agricole, delle fitopatie e delle strutture aziendali;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visti gli artt. 2 e 4 del decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/c 28/02), ed in particolare il punto 11.5 che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Vista la decisione della Commissione UE, del 16 dicembre 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, relativa al regime di aiuti per le calamita' naturali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare l'art. 11, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, a copertura dei rischi climatici sulle produzioni agricole, le epizoozie e le fitopatie;
Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 324/96 che prevede, con riferimento a territori agricoli omogenei, la determinazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata;
Visto il proprio decreto 17 febbraio 2004, di individuazione degli eventi, delle colture e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata nel 2004;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 324/96, che prevede, tra l'altro, la copertura assicurativa dei danni causati da epizoozie negli allevamenti zootecnici;
Vista la proposta dell'Associazione italiana allevatori di estendere la copertura assicurativa agevolata ai rischi derivanti dalle epizoozie negli allevamenti bovini;
Decreta:
La copertura assicurativa agevolata di cui al decreto 17 febbraio 2004 e' estesa ai danni causati nel territorio nazionale dalle epizoozie negli allevamenti bovini, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324;
Sono ammessi alla copertura assicurativa agevolata:
il valore dei capi, non indennizzabile da altro intervento pubblico, calcolato applicando i prezzi rilevabili dai bollettini ISMEA;
il mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dall'art. 4 del decreto 18 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, i cui valori della produzione lorda vendibile devono intendersi aggiornati secondo l'indice di rivalutazione ISTAT;
i costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti, entro il limite dell'importo previsto dalle convenzioni stipulate dall'Associazione italiana allevatori.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2004
Il Ministro: Alemanno
 
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