Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2004 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 gennaio 2004
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il gruppo Fiat. (Deliberazione n. 5/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi dipartimento per il Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;
Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n C/45/5 del 17 febbraio 1996);
Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997, n. SG(97)D/9536 in materia di aiuti alla ricerca ed all'innovazione (Aiuto di Stato n. 630/1997);
Vista la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n. SG(2001) D/285219 relativa alla nuova disciplina degli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto di Stato n. 445/2000;
Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica,
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art, 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 79/2001), concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982;
Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
Vista la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 (S.O. n. 143 della Gazzetta Ufficiale n. 133/2001) del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della delibera il novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 156/2003) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005, che al punto 1 assegna 557 Meuro ai contratti di programma (di cui 140 Meuro per il «Progetto pilota di localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);
Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;
Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attivita' produttive, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
Visto il decreto 19 novembre 2003 con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini della concessione delle agevolazioni;
Vista la nota n. 1.228.844 dell'11 dicembre 2003, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Gruppo FIAT concernenti iniziative di riqualificazione industriale nelle regioni Campania, Basilicata e Lazio, in aree 87.3 a) e 87.3.c) del Trattato C.E.;
Considerato che il programma si inserisce nell'ambito del piu' generale piano di rilancio del Gruppo Fiat per il periodo 2003-2007 redatto nel giugno 2003, comprendente interventi in innovazione, ricerca e sviluppo e investimenti produttivi;
Considerato che, in coerenza con l'accordo di programma sottoscritto dall'Azienda con il Governo in data 5 dicembre 2002, la proposta di piano progettuale prevede tra l'altro la conferma della missione produttiva dello stabilimento di Termini Imerese e dei conseguenti impegni assunti, con la conferma dell'interesse dell'Azienda a definire al piu' presto la presentazione di altri investimenti relativi ad altri siti industriali italiani, incluso quello di Termini Imerese, che al momento non mostravano di possedere il requisito della immediata cantierabilita';
Considerate le caratteristiche innovative del prodotto e del processo produttivo e le ricadute occupazionali attivate dall'iniziativa;
Considerato che i due progetti di formazione, pur essendo inseriti nel contratto di programma non gravano sulla finanza dello Stato in quanto l'eventuale copertura agevolativa sara' richiesta direttamente dalla Fiat Auto alle regioni nell'ambito delle misure previste nei rispettivi P.O.R.;
Considerato che le regioni Lazio, Campania e Basilicata hanno espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilita' con la propria programmazione regionale;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare con il Gruppo Fiat, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera, il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali, di ricerca e di formazione degli addetti produttivi, nel settore automobilistico, da realizzarsi a Pomigliano d'Arco (Campania),a Melfi (Basilicata), aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. e a Cassino (Lazio), area coperta dalla deroga dell'art. 87.3.c) dello stesso Trattato. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
1.1. Gli investimenti ammessi sono suddivisi come di seguito indicato:

=====================================================================
| Euro ===================================================================== Tre progetti di investimento industriale | 1.226.350.000 Due progetti di ricerca e sviluppo | 24.900.000
| ---------------- Totale . . . | 1.251.250.000

Gli investimenti saranno realizzati dalle societa' del Gruppo presso le diverse unita' produttive, come dettagliato nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono cosi' calcolate:
Investimenti industriali Cassino (legge n. 488/1992): contributo in c/capitale nel limite del 30% della misura massima ammissibile pari all'8% ESN previsto per la grande impresa in aree Obiettivo 2, ammesse alla deroga dell'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
Investimenti industriali Melfi e Pomigliano d'Arco (legge n. 488/1992): contributo in c/capitale nel limite del 30% della misura masskiia pari al 35% ESN previsto per le aree Obiettivo 1, ammesse alla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
Progetti di ricerca e sviluppo (legge n. 46/1982): finanziamento agevolato sul 60% dei costi agevolabili, integrato con un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento dell'intensita' massima cosi' determinata:
industriale: 50% ESL oltre alla maggiorazione del 10% per la localizzazione in area ex art. 87.3.a) del Trattato C.E. e a un ulteriore 10% per progetti attinenti le tematiche del 6° Programma Quadro;
precompetitiva: 25% ESL oltre alla maggiorazione del 10% per la localizzazione in area ex art. 87.3.a) del Trattato C.E. e a un ulteriore 10% per progetti attinenti le tematiche del 6° Programma Quadro.
1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 155.369.640 euro.
1.4. Il finanziamento del contributo in conto capitale sara' erogato in tre quote annuali, prevedendo che la prima disponibilita' intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005 e nel 2006 e che l'importo di ciascuna sia pari a 50.691.562 euro per il 2004, 50.195.562 euro per il 2005 e 50.989.561 euro per il 2006. E' inoltre previsto un contributo in conto interessi pari a 3.492.955 euro. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 1.251 U.L.A. (Unita' lavorative annue).
1.8. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 155.369.640 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera n. 16/2003 citata in premessa.
Roma, 29 gennaio 2004
Il presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004, Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 115.
 
Allegato

----> Vedere allegato di pag. 57 <----
 
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