Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 27 febbraio 2004
Modifica al decreto 2 luglio 2003, recante la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio storico artistico della Prima guerra mondiale»;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2002, di adozione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 della legge n. 78 del 2001;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003, recante i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo statale agli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 78 del 2001, con particolare riferimento alle modalita' di finanziamento e di rendicontazione, nonche' ai controlli;
Visto l'art. 4, comma 179, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, a parziale modifica dell'art. 11, comma 6, della legge n. 78 del 2001, dispone che le risorse di cui all'art. 11, commi 3 e 4 della stessa legge disponibili al 1° gennaio 2004 sono assegnate prioritariamente ai progetti relativi alle zone di guerra piu' direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-17 sugli altopiani vicentini;
Decreta:
Il decreto ministeriale 2 luglio 2003, citato in premessa, e' cosi' modificato:
all'art. 2, comma 1, dopo la parola «concesso» sono inserite le parole «cumulativamente sia in conto capitale che in conto interessi. Per la parte in conto interessi, esso e' concesso»;
all'art. 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «5. I contributi di cui all'art. 11, commi 2 e 3 sono cumulabili.».
Roma, 27 febbraio 2004
Il Ministro: Urbani
 
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