Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 marzo 2004
Proroga del trattamento di mobilita', in favore di ex dipendenti della societa' Velcarta di Scalfati. (Decreto n. 33683).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita';
Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;
Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto n. 32221 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003, con il quale e' stata autorizzata la proroga del trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2002 ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta di Scafati (Salerno), individuati dall'elenco nominativo allegato al verbale di riunione del 30 dicembre 2002, stipulato presso l'assessorato al lavoro della provincia di Salerno ai fini della richiesta della proroga in questione;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
Visto il verbale di riunione dell'11 marzo 2003, con il quale l'assessorato al lavoro della provincia di Salerno ha recepito, da parte del competente Ufficio regionale, un nuovo elenco di beneficiari della proroga del trattamento in questione, relativo ad un numero di lavoratori pari a 77 unita', anziche' 26;
Vista la nota del 20 marzo 2003, con la quale l'I.N.P.S. ha, invece, comunicato che da un indagine effettuata presso le sedi dell'istituto che gestiscono le singole pratiche degli interessati, e' risultato che i lavoratori aventi diritto alle proroghe di cui trattasi, a partire da luglio 2000, sono complessivamente 35 unita';
Viste le note del 7 aprile 2003 e 15 luglio 2003, con le quali il competente Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viste le informazioni discordanti in merito ai beneficiari delle proroghe in questione, ha richiesto un accertamento ispettivo congiunto I.N.P.S. - Direzione provinciale del lavoro, alfine di stabilire definitivamente ed esattamente l'esatto numero dei lavoratori aventi diritto;
Visto il verbale di riunione del 27 giugno 2003, stipulato presso l'assessorato al lavoro servizi per l'impiego - Ufficio provinciale di Salerno, nel quale sono stati richiamati i contenuti dei precedenti verbali del 30 dicembre 2002 e 11 marzo 2003, e con il quale le parti, pur prendendo atto del predetto accertamento ispettivo in corso, hanno richiesto la proroga del trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei 26 ex dipendenti della societa' Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno), gia' fruitori del trattamento fino al 31 dicembre 2002, sulla base decreto interministeriale n. 32221 del 10 aprile 2003;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32941 del 16 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 8 novembre 2003, registro n. 5, foglio n. 1, con il quale, sulla base del citato verbale del 27 giugno 2003 e nell'attesa del riscontro alla predetta richiesta di accertamento ispettivo congiunto, si e' ritenuto, comunque, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di 26 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta di Scafati (Salerno);
Vista la nota datata 13 novembre 2003, con il quale il Servizio ispezione del lavoro di Salerno, nel dare riscontro agli accertamenti richiesti e sulla scorta delle informazioni e degli elenchi nominativi acquisiti dall'I.N.P.S., comunica che i lavoratori ex dipendenti della societa' Velcarta, aventi diritto alle proroghe di cui trattasi, e' pari a 36 unita';
Verificato, dalla documentazione allegata alla predetta nota del 13 novembre 2003, che due nominativi risultavano gia' inseriti nel primo elenco relativo ai 26 lavoratori, gia' fruitori del trattamento di mobilita' di cui trattasi sulla base dei decreti interministeriali n. 32221 del 10 aprile 2003 e n. 32941 del 16 ottobre 2003 e che, pertanto, l'esatto numero degli aventi diritto e' di 34 unita';
Considerato che dai citati verbali di riunione del 30 dicembre 2002, 11 marzo 2003 e 27 giugno 2003, emergono le possibilita' di rioccupazione degli ex dipendenti dalla societa' Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno) tramite gli interventi in atto nell'area comprensoriale dell'Agro Nocerino-Sarnese, con investimenti per circa 400 milioni di euro, tendenti alla riqualificazione della filiera agro-alimentare, attraverso il contratto di programma approvato dal Cipe nell'anno 2000;
Ritenuto, pertanto, di poter concedere le proroghe del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino al 31 dicembre 2002 ed ai sensi dell art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino al 31 dicembre 2003 in favore di ulteriori 8 lavoratori, oltre i predetti 26 in favore dei quali il beneficio di cui trattasi e' gia' stato autorizzato, sulla base dei citati decreti interministeriali n. 32221 del 10 aprile 2003 e n. 32941 del 16 ottobre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il trattamento di mobilita' di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 13 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001 e' prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di ulteriori 8 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta di Scafati (Salerno), individuati tramite gli elenchi inviati dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno, Servizio ispezione del lavoro, con nota del 13 novembre 2003, che fa parte integrante del presente provvedimento;
 
Art. 2.
Per le motivazioni in premessa esplicitate,ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento di mobilita' di cui al predetto art. 1, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003;
 
Art. 3.
La misura del predetto trattamento di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del 20%.
 
Art. 4.
La concessione del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli 1 e 2, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 341.712, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16
 
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