Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 aprile 2004
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 28 dicembre 2000 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2002;
Considerato che il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 dicembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, gia' prorogata con decreto 12 dicembre 2003, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2004.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 dicembre 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il direttore generale: Abate
 
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