Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2004
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3352).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria fino al 31 dicembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230, del 18 luglio 2002 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2003, n. 3288, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 8;
Vista la nota protocollo n. 217 del 12 novembre 2003 con la quale il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria, al fine di superare la criticita' della situazione idrica del lago Trasimeno, ha segnalato la necessita' di dare corso ad interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nel piano di interventi urgenti e necessari per superare la crisi idrica;
D'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;
Acquisita l'intesa della regione Umbria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di consentire il celere e completo superamento della situazione emergenziale il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, d'intesa con le Autorita' di bacino interessate, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero per le infrastrutture ed i trasporti, le modifiche attinenti ad aspetti essenziali del piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230/2002, la definizione del fabbisogno e del bilancio idrico del lago Trasimeno, la ripartizione ad uso plurimo delle acque disponibili negli invasi di Montedoglio e Casanova sul fiume Chiascio, allo scopo di consentire una solidale condivisione ed un multidisciplinare utilizzo delle medesime acque per gli usi potabili ed irrigui nonche' per garantire il riequilibrio del livello idrico del lago Trasimeno, l'individuazione degli interventi da porre in essere per rendere disponibile la risorsa idrica necessaria a soddisfare tutti gli usi, la definizione dei relativi costi e la individuazione delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti pubblici. In tale contesto e' destinata, in particolare, per il completamento della rete di adduzione da Montedoglio fino a Castiglione del Lago, a valere sul limite d'impegno quindicennale di 50 milioni di euro decorrente dal 2005, di cui all'art. 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in via di anticipata attuazione del programma di cui al comma 34 della medesima disposizione, la somma necessaria a fronteggiare l'onere di Euro 33.626.000,00.
2. Il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria pone in essere gli interventi urgenti nel bacino del lago Trasimeno finalizzati all'asportazione ed alla gestione dei sedimenti, in particolare nei punti in cui gli stessi costituiscono pericolo per la navigazione; alla manutenzione straordinaria delle sponde e del reticolo idrografico ed al rinforzo delle strutture portuali. Ai conseguenti oneri finanziari si provvede quanto ad Euro 2.014.181,91 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedera' a trasferire le relative risorse sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario delegato - Presidente della regione Umbria e, quanto ad Euro 5.988.000,00, da rendere disponibili secondo le documentate necessita' manifestate di volta in volta dal Commissario delegato - Presidente della Regione Umbria, a carico del Dipartimento della protezione civile.
3. Il Commissario delegato e' autorizzato a porre in essere, a valere sulle risorse che verranno eventualmente stanziate dalle amministrazioni interessate, le azioni finalizzate al recupero di materia ed energia della biomassa, anche avvalendosi dei competenti istituti universitari presenti sul territorio della regione Umbria.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria, al fine di limitare l'utilizzazione di risorse idriche per colture irrigue, puo' porre in essere, fino al 31 dicembre 2004, interventi urgenti e straordinari finalizzati a promuovere e sviluppare sistemi agroambientali di produzione a basso impatto ambientale, tenuto conto di quanto previsto nel piano di sviluppo rurale 2000-2006, «Misure agroambientali», a tal fine utilizzando le risorse finanziarie assegnate alla regione Umbria nell'ambito di detto piano.
2. Il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria puo', anche tenuto conto dei principi contenuti nel regolamento (CE) n. 1/2004 del 23 dicembre 2003, e sulla base di criteri previamente stabiliti in termini di rigorosa perequazione, erogare, entro i limiti temporali di validita' dello stato di emergenza, finanziamenti da destinare in via prioritaria agli imprenditori agricoli degli otto comuni del comprensorio del lago Trasimeno, per l'acquisto di impianti a maggiore efficienza ed a minore consumo idrico con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria puo' vietare, limitatamente alla durata dello stato di emergenza ed al persistere del fenomeno siccitoso, i prelievi dallo specchio lacustre e da acque sotterranee (pozzi), ricadenti nell'ambito circumlacuale «B», cosi' come delimitato nel piano stralcio per il lago Trasimeno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002, ai titolari di concessioni di derivazione di acqua per uso irriguo, nonche' a coloro che abbiano presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 238/1999, fatti salvi i soggetti che, pur rientranti nelle predette categorie, utilizzino impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo, statici e dinamici, o microgetti.
2. I soggetti preposti dalla normativa nazionale e regionale al controllo e alla vigilanza in materia ambientale espletano le attivita' di competenza, assicurando il rispetto delle eventuali disposizioni commissariali.
 
Art. 4.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso, nonche' avvalendosi della collaborazione di personale, nel limite di due unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni.
 
Art. 5.
1. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3230, dopo le parole «l'approvazione del progetto» e' aggiunta la parola «preliminare».
2. Il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, e' integrato da quattro esperti rispettivamente designati, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali e due dalla regione Umbria.
 
Art. 6.
1. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria provvede all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 7.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12-bis, 13, 14, 15, 28, 40, 45, 46, 47, 50, 51, 217;
regio decreto 24 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 57, 97 e 98 lettera d);
regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, articoli da 9 a 26;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 16, 17 comma 2, 18, 20.
 
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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