Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 aprile 2004
Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera del consiglio comunale del comune dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 25 febbraio 2004, n. 4 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 543/GAB del 29 marzo 2004;
Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n. 1125 del 18 marzo con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto

Dal 1° maggio 2004 al 31 agosto 2004, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.
Dal 31 luglio 2004 al 27 agosto 2004 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
 
Art. 2.
Divieto

Dal 1° maggio 2004 al 30 settembre 2004 e dal 20 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.
 
Art. 3.
Deroghe

Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;
c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quattro giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.
 
Art. 4.

Le modalita' di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.
 
Art. 5.
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1376,55 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.
 
Art. 6.
Vigilanza

Il prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 21 aprile 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 111
 
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